Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 15/2018

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 15/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce in Calabria l’organizzazione, il coordinamento, la formazione e gli interventi regionali relativi ai servizi di polizia locale di comuni, province e Città metropolitana di Reggio Calabria. Prevede un corpo minimo di 7 operatori, regola gestione associata, mezzi, uniformi, struttura di coordinamento e formazione. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, con abrogazione della l.r. 24/1990.

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale in Calabria

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale in Calabria

La legge detta, per la Regione Calabria, il quadro organico dei servizi di polizia locale di comuni, province e Città metropolitana, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza. Regola organizzazione, coordinamento, formazione, mezzi, uniformi, gestione associata e condizioni di accesso ai finanziamenti regionali.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento assume la sicurezza urbana come presupposto dell’ordinato svolgimento della vita civile e individua gli indirizzi generali per:

  • organizzazione e svolgimento del servizio di polizia locale degli enti territoriali e delle loro forme associative;
  • coordinamento delle attività e esercizio associato delle funzioni;
  • interventi regionali per la sicurezza urbana;
  • modalità di accesso e formazione degli operatori.

Resta distinta la disciplina sugli interventi in materia di sicurezza sociale, educazione alla legalità e riqualificazione urbana, che continua a essere regolata dalla l.r. 5/2007.

Politiche regionali per la sicurezza integrata

La Regione sviluppa politiche regionali per la sicurezza urbana e ne promuove l’attuazione locale, favorendo il coordinamento tra politiche regionali, locali e attività degli organi decentrati dello Stato. Può inoltre promuovere accordi con il Governo nazionale su sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale, per rafforzare la collaborazione tra enti locali e istituzioni statali competenti.

La Regione assicura inoltre:

  • supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore, anche per i patti locali di sicurezza e l’accesso a risorse UE;
  • formazione in materia di sicurezza urbana, prevenzione e tutela dell’ambiente e del territorio;
  • sostegno all’attività operativa, alla formazione e all’aggiornamento professionale della polizia locale, anche in collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;
  • diffusione di buone pratiche, modelli operativi uniformi e modulistica unica, oltre ad attività di ricerca e documentazione.

Funzioni di province, Città metropolitana e comuni

La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province partecipano al sistema di sicurezza integrata attraverso:

  • istituzione del corpo di polizia locale;
  • promozione e gestione di progetti per la sicurezza urbana e partecipazione ai patti locali di sicurezza;
  • partecipazione del corpo di polizia locale alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana.

I comuni concorrono alla definizione del sistema integrato mediante:

  • istituzione del corpo di polizia locale;
  • promozione e gestione di progetti di sicurezza collegati alla l.r. 5/2007;
  • orientamento delle politiche sociali verso soggetti a rischio di devianza;
  • integrazione della sicurezza urbana e della tutela ambientale e territoriale tra gli obiettivi delle politiche urbanistiche ed economiche.

Giornata regionale della polizia locale

È istituita la giornata regionale della polizia locale, il 20 gennaio di ogni anno, in coincidenza con San Sebastiano. Di norma si svolge in un comune capoluogo di provincia secondo rotazione e prevede:

  • cerimonia religiosa;
  • iniziative di approfondimento su sicurezza, codice della strada ed educazione alla legalità;
  • conferimento di riconoscimenti agli operatori distintisi per azioni o condotte meritevoli.

Organizzazione del corpo e del servizio di polizia locale

Le funzioni sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il corpo di polizia locale deve essere istituito con un minimo di sette operatori, compreso il responsabile.

Per la dotazione di personale occorre considerare, in base alle caratteristiche territoriali e socio-economiche:

  • numero degli abitanti;
  • estensione e morfologia del territorio;
  • flussi giornalieri di traffico;
  • flussi turistici;
  • caratteristiche sociali ed economiche della comunità;
  • ogni altro elemento rilevante per la domanda di sicurezza urbana.

Sono indicati come criteri di massima:

  • per polizie provinciali o metropolitane, una unità operativa ogni 5.000 abitanti;
  • per polizie municipali, almeno una unità operativa ogni 500 abitanti.

La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi generali. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti ordinamento, impiego del personale e organizzazione del servizio. Se organizzato in corpo, il servizio non può essere una struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né dipendere da altro responsabile di settore.

Personale, funzioni e limiti di impiego

Il personale è, di norma, suddiviso in dirigenti e/o responsabili, addetti al coordinamento e al controllo, agenti. Il personale di polizia locale non può essere impiegato in attività diverse da quelle previste dalla legge quadro statale e dalla legge regionale, anche se nell’ente opera un solo addetto.

Quanto alle funzioni:

  • la polizia locale svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi in materia statale, regionale e locale;
  • per le qualifiche e funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza si applica la disciplina della legge 65/1986;
  • nei servizi esterni, la polizia locale può prestare ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino sicurezza, ambiente, territorio e ordinato vivere civile;
  • per esigenze temporanee la Regione promuove accordi tra amministrazioni per l’impiego di operatori presso enti diversi da quello di appartenenza, con direzione dell’autorità richiedente e mantenimento della dipendenza economica, assicurativa e previdenziale dall’ente di origine.

Mezzi di servizio, uniformi e segni distintivi

Le attività possono essere svolte con veicoli disciplinati da regolamento regionale quanto a colori, contrassegni e dotazioni. I corpi o servizi possono avere natanti a motore per la polizia marittima e, in eventi particolarmente critici o intercomunali, anche mezzi operativi idonei alla natura del servizio o del territorio, compresi mezzi aerei. I mezzi sono destinati esclusivamente ai compiti d’istituto.

Le uniformi devono garantire funzionalità, sicurezza e visibilità e non devono somigliare strettamente a quelle delle forze di polizia o armate statali. Sono previste uniformi ordinarie, di servizio e per onore/rappresentanza. Devono essere presenti gli elementi identificativi dell’operatore e dell’ente, oltre allo stemma della Regione Calabria. I gradi sono attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni. È ammesso fregiarsi di decorazioni determinate dalla Giunta e di quelle già conferite da autorità statali o enti pubblici.

Regolamenti regionali e adeguamento degli enti locali

La Giunta regionale adotta uno o più regolamenti per disciplinare:

  • colori, contrassegni e accessori dei mezzi;
  • strumenti da tenere a bordo;
  • caratteristiche delle divise, modalità d’uso ed elementi identificativi;
  • modelli dei distintivi;
  • simboli di grado;
  • requisiti fisici e psico-attitudinali per l’accesso;
  • sistema formativo, preselezione, concorso e valutazione del personale.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore dei regolamenti, o nel diverso termine da essi stabilito, comuni, province e Città metropolitana devono adeguare i propri regolamenti. In prima applicazione la Regione può cofinanziare l’adeguamento, nei limiti delle risorse disponibili, e riconoscere un contributo una tantum agli enti locali per gli adeguamenti richiesti dai regolamenti regionali.

Struttura regionale di coordinamento

Presso il competente dipartimento della Giunta regionale è istituita una struttura di coordinamento per assicurare collaborazione, uniformità formativa e operativa e integrazione delle attività dei corpi e servizi di polizia locale.

La struttura è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un delegato ed è composta anche dall’assessore regionale con delega alla sicurezza o da un delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle polizie locali dei capoluoghi di provincia e, se necessario, dai comandanti dei territori interessati dalle specifiche problematiche. La partecipazione è gratuita, senza rimborso spese.

La struttura:

  • promuove il coordinamento tra comandi quando i fenomeni interessano più comuni o province o richiedono azione concorrente;
  • raccoglie, monitora e diffonde i dati sulle funzioni di polizia locale;
  • formula proposte e pareri alla Giunta sui criteri della gestione associata, sul sistema informativo unificato e sulle procedure operative;
  • individua fino a due collaboratori esperti, nei limiti di bilancio e senza rimborso spese;
  • indica strumenti e mezzi di supporto, curando la modulistica unica;
  • assiste gli enti locali per la gestione associata;
  • organizza la festa regionale della polizia locale;
  • gestisce un sito internet dedicato;
  • sostiene innovazioni tecnologiche per radio e telecomunicazioni;
  • promuove formazione e aggiornamento del personale.

La Giunta può inoltre individuare strumenti di supporto e definire linee guida per le procedure operative, promuovendo una modulistica unica sul territorio regionale. Gli enti locali devono assicurare, anche con supporto regionale, il raccordo telematico tra comandi e con la struttura di coordinamento.

Gestione associata del servizio di polizia locale

La Regione promuove e incentiva la gestione associata del servizio per aumentare efficienza, efficacia ed economicità e garantire elevati livelli di sicurezza urbana.

Nell’ambito associato:

  • gli operatori prestano servizio nel territorio associato secondo gli accordi tra enti;
  • dipendono funzionalmente dal sindaco o dal presidente della provincia;
  • dipendono operativamente da un responsabile del corpo o del servizio individuato secondo il regolamento degli enti associati.

Gli atti costitutivi delle forme associative devono prevedere un regolamento che definisca i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio e l’organo istituzionale competente per direzione e vigilanza.

Sistema formativo regionale e aggiornamento professionale

La Regione promuove il coordinamento delle esigenze formative della polizia locale, anche tramite contributi, nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti locali. Gli enti possono contribuire economicamente al sistema formativo mediante risorse assegnate in base ad accordi.

Le iniziative formative promosse dagli enti locali e svolte dai comandi sono parte del sistema complessivo di qualificazione del personale. Le risorse per la formazione derivano da:

  • somme annualmente stanziate dal bilancio regionale nei limiti disponibili;
  • somme assegnate dagli enti locali in base agli accordi;
  • ulteriori entrate proprie.

La Regione promuove sia la formazione di ingresso sia la formazione continua. La Giunta stabilisce:

  • modalità dei percorsi di ingresso;
  • durata e contenuti dei corsi di preparazione ai concorsi per operatore e addetto al coordinamento e controllo.

La formazione di ingresso comprende la formazione di base per gli operatori e la formazione di accesso e qualificazione per il personale di coordinamento e controllo. La formazione continua è destinata a chi ha già assolto la formazione iniziale e include aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

La selezione per i corsi è fatta dagli enti locali in base al fabbisogno formativo. La struttura di coordinamento rileva annualmente tale fabbisogno, anche con modalità telematiche, e coordina nei limiti del fabbisogno accertato e delle previsioni di bilancio la gestione amministrativa ed economica, le risorse tecniche e i servizi informativi. Le attività didattiche possono svolgersi presso sedi regionali, sedi decentrate o spazi idonei di soggetti pubblici e privati, con atti sottoscritti con gli enti locali.

Periodo di prova e prima formazione degli agenti

In caso di assunzione di personale addetto ai corpi e servizi di polizia locale, l’ente locale deve garantire, durante il periodo di prova, la frequenza del corso di ingresso previsto dal sistema formativo regionale, con verifica finale. Solo dopo il corso il personale può essere adibito al servizio attivo, con affiancamento tecnico per almeno tre mesi.

Condizioni per i finanziamenti regionali

Il rispetto della legge costituisce condizione essenziale per accedere ai finanziamenti regionali. Gli enti locali che non abbiano istituito il corpo di polizia locale o, a tal fine, non abbiano attivato forme di gestione associata, non possono ottenere finanziamenti regionali.

Abrogazione, copertura finanziaria ed entrata in vigore

È abrogata la l.r. 24/1990 sull’ordinamento della polizia municipale.

Gli oneri iniziali sono quantificati in 500.000 euro e coperti con risorse del Programma U.03.01 del bilancio 2018-2020; per gli anni successivi si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio. La Giunta è autorizzata alle necessarie variazioni di bilancio.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.