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Legge

L.R. Calabria 19/2018

Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 19/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la normativa calabrese su ERP e edilizia sociale, modificando la l.r. 32/1996, la l.r. 14/1983 e la l.r. 57/2017. Riguarda requisiti di accesso, documentazione ISEE, commissioni, anagrafe utenza e termini procedurali. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC ed è oggi in gran parte assorbita da interventi successivi, ma resta rilevante per la ricostruzione della disciplina storica.

Modifiche alla disciplina regionale dell’edilizia residenziale pubblica e sociale in Calabria

Modifiche alla disciplina regionale dell’edilizia residenziale pubblica e sociale in Calabria

La legge regionale Calabria 22 giugno 2018, n. 19 interviene sulla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, aggiornando varie disposizioni della l.r. 32/1996, della l.r. 14/1983 e della l.r. 57/2017. Le modifiche incidono soprattutto su requisiti di accesso, documentazione da allegare alle domande, funzionamento delle commissioni, termini procedurali e regole transitorie per i bandi già pubblicati.

Ambito delle modifiche sulla l.r. 32/1996

La legge ricalibra diversi aspetti della disciplina regionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con effetti sulla presentazione delle domande, sui requisiti soggettivi e oggettivi, sulla formazione delle graduatorie e sulle condizioni aggiuntive regionali.

Requisiti di accesso all’ERP

Vengono modificati i presupposti per l’accesso agli alloggi ERP. In particolare:

  • il richiedente e il nucleo familiare devono risultare privi della titolarità di diritti reali o di comodato su un alloggio adeguato;
  • in alternativa, la titolarità su un alloggio improprio e/o antigienico non preclude l’accesso solo se tali condizioni sono certificate dall’autorità sanitaria competente;
  • è richiesto che il richiedente non sia occupante senza titolo di un alloggio di ERP.

Viene anche eliminato, in una delle disposizioni sui requisiti, il riferimento ai figli a carico o ai portatori di handicap, semplificando il testo della norma previgente.

Domanda di partecipazione e documentazione

Per la domanda di assegnazione viene precisato che devono essere allegati:

  • i documenti indicati nel bando;
  • l’attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare, con l’indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando;
  • la documentazione che prova le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente.

Se la documentazione sulle condizioni oggettive non è prodotta, non viene attribuito il relativo punteggio in graduatoria.

Commissioni per la formazione delle graduatorie e spese

La legge riformula la disciplina economica e organizzativa delle Commissioni competenti per le graduatorie ERP. I compensi per presidente, componenti e segretario verbalizzante sono agganciati alla misura prevista dalla l.r. 40/1990. Le spese di funzionamento sono poste a carico dei Comuni.

La Giunta regionale deve ripartire tra i Comuni interessati gli oneri sostenuti; i Comuni, entro 30 giorni dalla notifica della ripartizione, devono liquidare le spese ai componenti delle Commissioni. Se il Comune non rimborsa entro 60 giorni dalla richiesta, interviene il Direttore generale o il Commissario dell’ATERP regionale, o un suo delegato, come commissario ad acta, con oneri a carico del Comune inadempiente.

Criteri di valutazione e condizioni aggiuntive regionali

Tra le condizioni aggiuntive regionali viene sostituito il termine “abitano” con “risiedono”, adeguando il parametro linguistico utilizzato per la valutazione delle domande.

Termini procedurali modificati nella l.r. 32/1996

La legge sposta alcuni termini del procedimento regionale relativi all’ERP:

  • il termine del 30 aprile è sostituito con il 31 dicembre per l’articolo 1, comma 1-sexies;
  • il termine del 30 aprile è sostituito con il 30 novembre per l’articolo 52, comma 7-bis;
  • il termine del 30 aprile è sostituito con il 30 novembre per l’anagrafe dell’utenza e il censimento degli alloggi pubblici previsti dalla l.r. 14/1983.

Modifiche alla l.r. 57/2017 e disciplina transitoria

La legge interviene anche sulla l.r. 57/2017, rinviando al 30 settembre alcuni termini precedentemente fissati al 30 aprile.

Per i bandi di concorso già pubblicati ai sensi degli articoli 13 e seguenti della l.r. 32/1996 e per le graduatorie non ancora definite, si applicano in via generale le disposizioni previgenti, salvo due eccezioni:

  • la parte dell’articolo 10, comma 1, lettera a), relativa alle condizioni di ammissione del cittadino straniero fondate su reciprocità, iscrizione nelle liste del lavoro o attività lavorativa autorizzata;
  • l’articolo 18, comma 1, lettera a), condizione soggettiva n. 8.

Clausola finanziaria

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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