L.R. Calabria 18/2018
Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 18/2018 integra la l.r. 39/1995 precisando che la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi riguarda anche gli organi di prima costituzione. In caso di mancata espressione del Consiglio regionale nei termini di legge, il Presidente del Consiglio può esercitare il potere previsto anche per queste nomine. Nessun nuovo onere finanziario; efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Integrazione alla disciplina regionale sulla proroga degli organi amministrativi e delle nomine del Consiglio regionale
Integrazione alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e delle nomine regionali
La legge regionale Calabria 22 giugno 2018, n. 18 interviene sulla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, che disciplina la proroga degli organi amministrativi e le nomine di competenza regionale. L’obiettivo è estendere in modo espresso l’ambito applicativo della disciplina anche ad alcune nomine relative a organi di prima costituzione.
Ambito della modifica normativa
La modifica riguarda l’articolo 2 della l.r. 39/1995 e ne amplia la rubrica, sostituendo il riferimento alla sola “Scadenza” con quello a “Costituzione, scadenza”. In questo modo la disposizione non è più riferita esclusivamente agli organi in scadenza, ma anche a quelli di nuova costituzione.
Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale
Viene inserito il comma 3-bis nell’articolo 2 della l.r. 39/1995. La nuova previsione stabilisce che il potere del Presidente del Consiglio previsto dal comma 3 si applica anche alle nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione, quando il Consiglio non si esprima entro i termini generali di legge.
In sostanza, la disciplina della proroga e dell’intervento del Presidente del Consiglio non opera solo nei casi ordinari di organi già esistenti e in scadenza, ma anche quando occorre procedere alla prima costituzione di organi regionali e il Consiglio ometta di deliberare nei termini.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 giu 2018L.R. Calabria 17/2018
- Legge · 22 giu 2018L.R. Calabria 19/2018
- Legge · 22 giu 2018L.R. Calabria 20/2018
- Legge · 22 giu 2018L.R. Calabria 21/2018
- Legge · 21 giu 2018L.R. Calabria 16/2018
- Legge · 26 giu 2018L.R. Calabria 22/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →