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Messaggio

Messaggio numero 5183 del 28-12-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra gli adempimenti previsti dall’ordinanza commissariale n. 41/2017 per verificare la regolarità contributiva delle imprese impegnate nella ricostruzione pubblica e privata nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Precisa la distinzione tra DURC ON LINE e DURC di congruità, indica i soggetti competenti alle verifiche e segnala che sono superate le precedenti istruzioni sull’apertura della posizione contributiva con codice autorizzazione "7U".

Chiarimenti su DURC ON LINE e DURC di congruità per la ricostruzione post-sisma 2016

DURC ON LINE e DURC di congruità nella ricostruzione post-sisma 2016

Il documento chiarisce le modalità di verifica della regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Vengono distinti i due strumenti da acquisire: il DURC ON LINE e il DURC di congruità.

Ambito di applicazione e finalità

L’ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41, ha introdotto misure per assicurare la regolarità contributiva delle imprese coinvolte nella ricostruzione. Il documento richiama in particolare l’art. 1, comma 1, che disciplina gli adempimenti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Verifiche richieste per le imprese esecutrici

Per le imprese esecutrici dei lavori, gli Uffici speciali per la ricostruzione devono verificare:

  • per la ricostruzione pubblica, al momento dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, la regolarità contributiva attestata con DURC ON LINE;
  • per la ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo, la regolarità contributiva attestata con DURC ON LINE, in coerenza con le ordinanze adottate dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
  • in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, la regolarità contributiva attestata con DURC ON LINE, integrata dalla certificazione di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel cantiere, ossia il DURC di congruità, rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

Distinzione tra DURC ON LINE e DURC di congruità

Il documento sottolinea la netta separazione tra i due documenti.

Il DURC ON LINE:

  • è disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, attuativo dell’art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
  • consente a chiunque vi abbia interesse, compresa l’impresa stessa, di verificare in via telematica e in tempo reale la regolarità contributiva verso Inps, Inail e Casse Edili;
  • è acquisibile tramite il servizio DURC ON LINE disponibile nei portali INPS e INAIL.

Il DURC di congruità:

  • è la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel cantiere dei lavori di ricostruzione pubblica e privata;
  • è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/Edilcassa territorialmente competenti.

Disciplina futura del DURC di congruità

L’ordinanza n. 41/2017 prevede che i criteri di determinazione dell’incidenza della manodopera, i criteri di congruità, le modalità di verifica da parte delle Casse Edili, nonché i requisiti e le modalità di rilascio del DURC di congruità, saranno definiti con una successiva ordinanza del Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, sulla base di un accordo sottoscritto dai soggetti indicati nel comma 2 dello stesso articolo.

Il futuro provvedimento dovrà disciplinare anche le conseguenze dell’inadempienza risultante dai documenti previsti alle lettere a) e b) dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza.

Superamento delle precedenti indicazioni INPS

In relazione agli adempimenti dell’INPS sulla verifica di regolarità contributiva tramite DURC ON LINE, il documento afferma che sono superate le indicazioni contenute al punto 4 del messaggio n. 2174 del 25 maggio 2017. Quelle indicazioni prevedevano, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016, l’apertura di una specifica posizione contributiva con codice di autorizzazione "7U".

Effetti operativi per le imprese

Le imprese che abbiano già richiesto l’attivazione di tali posizioni possono chiederne la cessazione con le consuete modalità.

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