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Messaggio

Messaggio numero 5196 del 29-12-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per i Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016-2017, la sospensione dei termini per cartelle di pagamento, riscossione coattiva, attività esecutive e prescrizione/decadenza è stata estesa fino al 31 maggio 2018, con ripresa dal 1° giugno 2018.

Proroga della sospensione di termini per riscossione e adempimenti nei Comuni colpiti dal sisma 2016-2017

Proroga della sospensione dei termini nei territori colpiti dal sisma

Il documento integra il messaggio n. 4080 del 19 ottobre 2017 e fornisce chiarimenti sulla proroga della ripresa degli adempimenti e dei versamenti previdenziali, assistenziali e assicurativi sospesi per gli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nelle date del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Quadro normativo di riferimento

Vengono richiamate e coordinate diverse disposizioni normative:

  • decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
  • articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni;
  • articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
  • articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sospensione dei termini per riscossione e attività esecutive

In seguito alla riformulazione dell’art. 11, comma 2, del d.l. n. 8/2017 operata dall’art. 2-bis, comma 26, della legge n. 172/2017, nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del d.l. n. 189/2016 risultano sospesi:

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento;
  • i termini per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010;
  • le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione;
  • i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.

Durata della sospensione

Il documento precisa che la sostituzione dell’espressione "dalla fine del periodo di sospensione" con "dal 1º giugno 2018" comporta che la sospensione operi:

  • dal 1° gennaio 2017;
  • fino al 31 maggio 2018.

Pertanto, i termini riprendono a decorrere dal 1º giugno 2018.

Richiamo a precedenti istruzioni

Per il dettaglio dei contenuti sostanziali della previsione il documento rinvia alle istruzioni già impartite al paragrafo 5 della circolare n. 204 del 25 novembre 2016, senza riprodurne nuovamente il contenuto.

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