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Legge

L.R. Basilicata 25/2015

"PROVVIDENZE A FAVORE DI FAMILIARI O ACCOMPAGNATORI RESIDENTI IN BASILICATA DI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE PARTICOLARMENTE GRAVI E/O INVALIDANTI, TALI DA RICHIEDERE CURE PRESSO STRUTTURE NON REGIONALI”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 25/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata un rimborso forfettario per familiari, accompagnatori e, in alcuni casi, donatori di pazienti residenti che devono recarsi fuori Regione per cure specialistiche non erogate dal SSR. Il beneficio è graduato in base all’ISEE, con limiti annui e fino a esaurimento delle risorse stanziate per il 2015 e negli anni successivi secondo la legge di stabilità.

Provvidenze per familiari o accompagnatori di pazienti lucani in cura fuori regione

Provvidenze per familiari o accompagnatori di soggetti in cura fuori regione

La legge della Regione Basilicata introduce un rimborso forfettario a sostegno dei nuclei familiari residenti che devono affrontare trasferte fuori Regione per garantire a un componente l’accesso a prestazioni sanitarie specialistiche non erogate dal Servizio Sanitario Regionale. Il sostegno è pensato per attenuare i costi della permanenza dell’accompagnatore e per favorire il rapporto con la struttura sanitaria erogante.

Ambito di applicazione e finalità

Il beneficio riguarda i nuclei familiari residenti in Basilicata in cui sia presente una persona affetta da patologie particolarmente gravi o invalidanti, tali da richiedere prestazioni di alta specializzazione comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza ma non disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale.

Soggetti ammessi al contributo

Possono accedere al fondo:

  • un familiare del paziente;
  • un accompagnatore formalmente autorizzato dal paziente;
  • per i minori, uno dei genitori o il tutore giudiziario;
  • un eventuale donatore.

Il contributo è riconosciuto per le spese di un solo accompagnatore per ciascuna trasferta, anche se la domanda può comprendere più trasferte. Non è invece concedibile se il malato percepisce già altri contributi per la stessa finalità da enti regionali o da altri enti pubblici, inclusi quelli previsti dalla legge regionale 27 marzo 2000, n. 22.

Procedura di accesso e criteri di priorità

L’erogazione avviene tramite gli uffici del Dipartimento Politiche della Persona della Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo.

Dopo l’istruttoria, i beneficiari sono inseriti in una graduatoria semestrale formata da una Commissione tecnico-sanitaria nominata dalla Giunta regionale e resa pubblica sul sito istituzionale della Regione Basilicata. La graduatoria tiene conto del reddito ISEE del nucleo familiare del soggetto che deve ricorrere alle cure. È prevista priorità per i nuclei in cui il paziente sia minore.

La Commissione tecnico-sanitaria verifica inoltre:

  • l’appropriatezza delle prestazioni richieste;
  • la loro indisponibilità presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Misura del contributo

Per trasferte nell’ambito del territorio nazionale, il rimborso è riconosciuto in forma forfettaria e comprensivo di trasporto, vitto e alloggio documentati.

Sono previsti due scaglioni ISEE:

  • fino a 10.000 euro: 80 euro al giorno, con tetto massimo annuo di 3.200 euro;
  • da 10.001 euro a 25.000 euro: 50 euro al giorno, con tetto massimo annuo di 2.000 euro.

I contributi sono concessi comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Copertura finanziaria e stanziamenti

Per il 2015 la legge autorizza una spesa di 200.000 euro. Per gli anni successivi lo stanziamento è demandato alla legge di stabilità.

La copertura è assicurata mediante prelievo dal Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali successivi all’approvazione del bilancio, e la Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie individuando missioni, programmi e capitoli.

Attuazione e regolamento

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare il regolamento di attuazione previsto dalla legge.

Decorrenza

La legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Testo integrale

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