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Legge

L.R. Basilicata 24/2015

“DISCIPLINA CONCERNENTE LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL’OLIVICOLTURA REGIONALE E NORME PER L’ABBATTIMENTO E IL TAGLIO DI ALBERI DI OLIVO”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 24/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata la tutela, promozione e valorizzazione dell’olivicoltura e dell’olio lucano di qualità, istituisce un programma triennale e una Commissione tecnica, e detta regole e divieti per abbattimento, taglio ed espianto degli olivi, con specifiche deroghe e sanzioni. Prevede anche norme sulla bruciatura dei residui vegetali, vigilanza, esenzioni per il vivaismo e abroga la l.r. 28/2002.

Tutela e valorizzazione dell’olivicoltura regionale e disciplina per abbattimento/taglio di olivi

Tutela, valorizzazione e disciplina degli olivi in Basilicata

La legge regionale della Basilicata n. 24 del 2015 definisce una disciplina organica per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell’olivicoltura regionale e dell’olio lucano di qualità. Regola inoltre l’abbattimento, il taglio e l’espianto degli alberi di olivo, con particolare attenzione agli esemplari secolari e di pregio agronomico e paesaggistico.

Finalità e obiettivi generali

La Regione promuove produzioni olivicole di qualità e una difesa fitosanitaria sostenibile delle coltivazioni, anche attraverso monitoraggi periodici e supporto alle aziende agricole. La disciplina attribuisce rilievo ambientale alla conservazione degli olivi secolari o di particolare pregio, sostiene la ricerca e mira ad aumentare la produzione regionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, favorendo il rinnovamento degli impianti e nuovi sistemi colturali sostenibili.

Misure di promozione dell’olio lucano di qualità

La Regione sostiene iniziative rivolte a:

  • conoscenza dell’olio di qualità tramite analisi sensoriale e formazione degli assaggiatori;
  • marchi di qualità e di origine;
  • valorizzazione del germoplasma olivicolo autoctono;
  • impianto di nuovi oliveti e aggregazione dei produttori;
  • formazione degli addetti della filiera;
  • vendita diretta delle produzioni con marchi di qualità e origine;
  • sviluppo del vivaismo olivicolo e degli appalti verdi;
  • diffusione dell’innovazione nella filiera e uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Sono inoltre previste attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione nella produzione, trasformazione e conservazione di olio e olive da mensa. Per il paesaggio olivetato lucano è previsto il censimento delle piante secolari, anche isolate, o di particolare pregio, nonché il monitoraggio e la classificazione dei frantoi di interesse storico-culturale, anche ai fini di recupero strutturale. La promozione dell’olio lucano di qualità è assicurata annualmente tramite premi, campagne promozionali, accordi commerciali, consorzi di produttori, partecipazione a fiere e inserimento nelle guide nazionali.

Programma triennale e Commissione tecnica permanente

Il Dipartimento Politiche agricole e forestali predispone un programma triennale delle attività per la valorizzazione e promozione dell’olivicoltura e dell’olio lucano di qualità, quantificando le risorse necessarie, indicando le fonti di finanziamento e distribuendo le competenze tra i soggetti coinvolti.

La valutazione della proposta è affidata a una Commissione tecnica permanente composta da rappresentanti dell’amministrazione regionale, dell’Università della Basilicata, dell’Alsia, del settore fitosanitario, del Dipartimento Ambiente e territorio e delle organizzazioni dei produttori e dei frantoiani. Il funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal dirigente competente. La Commissione dura al massimo cinque anni, decade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed opera senza oneri per la Regione.

Divieti su abbattimento, taglio ed espianto

Su tutto il territorio regionale è vietato abbattere, tagliare o espiantare olivi secolari, anche con trasferimento ad altro sito. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico, gli stessi interventi sono vietati salvo i casi consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale e dalla legge regionale.

Negli altri casi, gli interventi su alberi di olivo devono essere preceduti da una comunicazione con modalità definite dalle linee guida regionali, anche in relazione al numero di piante interessate. Il danneggiamento volontario e il taglio a ciocco sono equiparati all’abbattimento. Il divieto si estende anche alle piante volontariamente danneggiate o danneggiate da gelate o incendi.

Deroghe e autorizzazioni

In deroga ai divieti, la Regione può autorizzare l’abbattimento, il taglio o l’espianto con zolla di olivi situati in aree vincolate quando:

  • lo spostamento avviene comunque nel territorio regionale;
  • sia accertata la morte fisiologica, la permanente improduttività o una riduzione di produttività dovuta a cause non rimovibili;
  • sia verificata un’eccessiva fittezza dell’impianto che renda difficili le operazioni colturali o pregiudichi sviluppo e produttività;
  • l’abbattimento sia indispensabile per opere di pubblica utilità, insediamenti abitativi, fabbricati aziendali o opere di miglioramento fondiario con nuovi impianti.

Se l’olivo da abbattere è secolare, la richiesta va sostituita da una proposta tecnica di spostamento su terreno situato in Basilicata. In caso di organismi nocivi che impongano il taglio o l’abbattimento, l’autorizzazione può essere rilasciata dall’ufficio fitosanitario regionale.

Direttive operative e disciplina transitoria

Le modalità di presentazione delle richieste, l’istruttoria e le modalità di concessione sono definite da linee guida del Dipartimento Politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, sentita la Commissione tecnica. Fino all’adozione delle linee guida continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per gli interventi eseguiti senza il titolo richiesto:

  • da 2.000 a 4.000 euro per ogni pianta secolare abbattuta/tagliata/espiantata senza preventiva autorizzazione;
  • da 550 a 1.250 euro per ogni pianta in aree vincolate eseguita senza autorizzazione;
  • da 250 a 500 euro per ogni pianta in aree non vincolate abbattuta/tagliata/espiantata senza la preventiva comunicazione.

L’importo è determinato dall’organo tecnico del Dipartimento e l’accertamento e l’irrogazione seguono la normativa nazionale e regionale vigente e le linee guida. I proventi sono destinati al Dipartimento Politiche agricole e forestali per iniziative sulla filiera olivicola.

Bruciatura dei residui vegetali

La combustione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco degli oliveti è consentita, nei limiti del d.lgs. 152/2006, in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, nelle aree, nei periodi e negli orari stabiliti dal Sindaco. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi la combustione è comunque vietata.

Vigilanza, monitoraggio ed esenzione per il vivaismo

La vigilanza contro manomissioni, danneggiamenti, bruciature o tagli abusivi è affidata al personale di vigilanza degli enti locali, al Corpo forestale dello Stato e al personale del Dipartimento Politiche agricole e forestali. Il monitoraggio fitosanitario e la riduzione dell’uso di fitofarmaci sono demandati agli ispettori fitosanitari regionali.

Le piante destinate all’attività vivaistica sono escluse dall’applicazione della legge.

Disposizioni finanziarie e abrogazione

Per l’esercizio 2015 gli oneri sono coperti con il Fondo speciale per oneri di natura corrente per 40.000 euro; la Giunta può disporre una variazione compensativa per istituire il capitolo di bilancio pertinente. Per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio.

È abrogata la legge regionale Basilicata 7 agosto 2002, n. 28.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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