L.R. Toscana 18/2013
Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge statutaria regionale Toscana n. 18/2013 riduce a 40 il numero dei consiglieri regionali, limita la Giunta a un massimo di 8 assessori e riorganizza l’Ufficio di presidenza. Interviene anche su indennità e trattamenti differiti dei consiglieri, con abolizione del vitalizio. Le modifiche principali si applicano dal primo rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio successivo all’entrata in vigore.
Modifiche allo Statuto toscano su consiglieri, Giunta e vitalizio
Modifiche allo Statuto regionale toscano su consiglieri, Giunta e trattamento economico
La legge statutaria interviene sullo Statuto della Regione Toscana per ridurre il numero dei componenti degli organi politici regionali, ridefinire la composizione dell’Ufficio di presidenza e della Giunta, e adeguare la disciplina del trattamento economico dei consiglieri, con superamento del vitalizio.
Numero dei consiglieri regionali e presenza del Presidente della Giunta
Lo Statuto viene modificato prevedendo che il Consiglio regionale sia composto da quaranta consiglieri regionali. Viene inoltre stabilito che fa parte del Consiglio regionale anche il Presidente della Giunta regionale.
Indennità dei consiglieri e abolizione del vitalizio
La disciplina statutaria rinvia alla legge regionale per la regolazione:
- dell’indennità, anche differita, dei consiglieri regionali;
- dei rimborsi spese;
- di forme di trattamento su base contributiva a favore dei consiglieri cessati dal mandato, negli ambiti di competenza regionale.
La formulazione sostituita esclude quindi il richiamo a trattamenti di tipo vitalizio e orienta il sistema verso prestazioni contributive.
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
La composizione dell’Ufficio di presidenza è rideterminata come segue:
- Presidente del Consiglio regionale;
- due vicepresidenti;
- due segretari.
In coerenza con tale nuova struttura, viene eliminato il riferimento ai segretari questori.
Composizione della Giunta regionale
La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore a otto. La modifica sostituisce il precedente assetto statutario con un tetto massimo numerico espresso in modo tassativo.
Decorrenza delle modifiche
Le modifiche relative a:
- numero dei consiglieri regionali;
- composizione dell’Ufficio di presidenza;
- disciplina della partecipazione del Presidente della Giunta al Consiglio;
- composizione della Giunta sono efficaci dal primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivo all’entrata in vigore della legge statutaria.
Entrata in vigore
La legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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