L.R. Toscana 22/2013
Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, la promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nei luoghi in cui si svolge attività fisica e sportiva, prevedendo obblighi, criteri di dotazione, formazione e misure organizzative per la sicurezza degli utenti. Non emergono limiti temporali di applicabilità; il testo appare tuttora rilevante salvo successive modifiche.
Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nella pratica fisica e sportiva
Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nella pratica fisica e sportiva
La legge regionale disciplina, nel territorio della Toscana, le misure per favorire la presenza e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) nei contesti della pratica fisica e sportiva, con finalità di tutela della salute e di intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento si inserisce nell’organizzazione delle attività sportive e motorie regionali e mira a incrementare la sicurezza di impianti, strutture e spazi in cui si svolgono attività fisiche o sportive. La disciplina riguarda i soggetti e le strutture operanti sul territorio regionale coinvolti nella gestione di tali attività.
Dotazione dei defibrillatori e organizzazione della sicurezza
La legge prevede misure per la diffusione dei DAE presso gli impianti e i luoghi di pratica sportiva, così da consentire un intervento rapido in caso di emergenza sanitaria. La disciplina è orientata a rendere effettiva la disponibilità del presidio e ad affiancarla a un’organizzazione adeguata delle attività.
Formazione e utilizzo
Il provvedimento collega la presenza dei defibrillatori alla necessità di personale formato al loro utilizzo, in modo da garantire che il dispositivo possa essere impiegato correttamente in situazioni di urgenza. La formazione costituisce quindi un elemento centrale del sistema di prevenzione e primo soccorso delineato dalla legge.
Attuazione e profili operativi
La normativa demanda l’attuazione delle misure a interventi organizzativi e gestionali coerenti con la diffusione dei DAE nell’ambito sportivo. Il testo consolidato, per come fornito, non evidenzia un limite temporale di efficacia né una disciplina transitoria ormai esaurita; l’atto risulta quindi ancora astrattamente applicabile nel quadro della normativa regionale vigente, salvo successive modifiche o coordinamenti.
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