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Legge

L.R. Toscana 23/2013

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

Normativa regionaleL.R. Toscana 23/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 23/2013 aggiorna la l.r. 11/1999 sulla promozione della legalità: amplia i soggetti e le attività finanziabili, ridefinisce la programmazione con direttive pluriennali del Consiglio regionale aggiornabili annualmente, fissa al 30 giugno la trasmissione della proposta di direttive e rafforza il coordinamento consultivo della Giunta. Abroga inoltre un comma dell’art. 5 della legge del 1999.

Modifiche alla disciplina toscana su legalità, scuola e università

Modifiche alla disciplina toscana per l’educazione alla legalità

La legge regionale Toscana 9 maggio 2013, n. 23 interviene sulla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11, aggiornandone il perimetro applicativo e la governance. La disciplina resta finalizzata a sostenere scuole, università e società civile nella lotta alla criminalità organizzata e diffusa e nella promozione della coscienza civile democratica.

Ambito delle attività finanziabili

Le modifiche ampliano e precisano le iniziative che possono essere sostenute nell’ambito della legge del 1999. In particolare, vengono ricomprese:

  • le indagini e ricerche svolte da università, Ufficio scolastico regionale e sue articolazioni territoriali, anche con istituzioni scolastiche autonome, nonché da associazioni di legge con attività di studio e ricerca nel settore;
  • i corsi di aggiornamento per personale docente e direttivo, organizzati da Ministero dell’istruzione, INDIRE, Ufficio scolastico regionale, istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, enti locali;
  • corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali.

Programmazione degli interventi

La disciplina della programmazione viene riorganizzata attorno a strumenti programmatori regionali già esistenti:

  • le politiche di intervento devono essere coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF);
  • il Consiglio regionale approva direttive pluriennali di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente;
  • le direttive si articolano in due parti: una dedicata alle attività dei soggetti destinatari dei contributi e una riservata ai progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.

Per la prima parte, le direttive devono indicare:

  • obiettivi specifici;
  • tipologie di iniziative finanziabili;
  • categorie di soggetti beneficiari;
  • priorità e criteri di valutazione delle domande.

Per la seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, devono essere indicati gli obiettivi specifici dei progetti stessi.

Ruolo della Giunta regionale e coordinamento

La Giunta regionale cura l’attuazione delle direttive secondo le forme e modalità previste dalla normativa regionale sulla programmazione. Viene inoltre rafforzata la funzione consultiva e di coordinamento della Giunta, che promuove incontri periodici con soggetti istituzionali e rappresentativi della società toscana per coordinare le attività sui temi della cultura della legalità.

Termini procedurali

È introdotto un termine annuale per la trasmissione della proposta di direttive al Consiglio regionale:

  • la proposta deve essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno.

Disposizioni abrogate

La legge abroga il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 11/1999, senza che nel testo fornito siano indicati ulteriori effetti transitori specifici.

Testo integrale

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