Ordinanza ingiunzione o revoca n. 479 del 12/10/2023
Provvedimento del 12 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato molteplici violazioni commesse da Scionti Selezioni Superiori S.r.l. nell’ambito di attività promozionali telefoniche e online per il marchio "Caffè Scionti". Le contestazioni hanno riguardato l’uso di numerazioni telefoniche, liste provenienti da terzi, acquisizioni tramite sito internet e gestione delle opposizioni e delle istanze degli interessati, in assenza di una base giuridica adeguata, di informativa trasparente e di prova del consenso. È stato inoltre rilevato il mancato riscontro alle richieste degli interessati e la mancata preventiva consultazione del Registro Pubblico delle Opposizioni. Il Garante ha vietato il trattamento dei dati raccolti illecitamente, ingiunto la cancellazione dei dati, imposto misure organizzative per eventuali futuri trattamenti e applicato una sanzione amministrativa di 70.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.
Scionti Selezioni Superiori S.r.l. (Caffè Scionti): telemarketing illecito e trattamenti promozionali senza consenso, informativa e corretta gestione dell’opposizione
Scionti Selezioni Superiori S.r.l.: telemarketing illecito e trattamenti promozionali senza base giuridica
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento effettuato da Scionti Selezioni Superiori S.r.l. per la promozione del marchio "Caffè Scionti", in particolare attraverso contatti telefonici e acquisizione di dati via web e tramite terzi. Il procedimento trae origine da numerose segnalazioni e reclami relativi a telefonate indesiderate, spesso verso numeri iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Nel 2022 l’Autorità ha ricevuto diverse doglianze per telefonate promozionali indesiderate. Con richiesta di informazioni del 22 novembre 2022, la Società ha sostenuto di aver contattato gli interessati per mero errore di digitazione delle numerazioni. Poiché le segnalazioni sono aumentate anche nel 2023, è stata inviata una seconda richiesta di informazioni il 24 febbraio 2023, con contestuale approfondimento sulle numerazioni chiamanti, sulle modalità di raccolta dei dati, sui consensi e sulle informative, sulla gestione delle opposizioni e sull’eventuale uso di liste di esclusione.
Condotte esaminate e canali di raccolta dei dati
Nel corso dell’istruttoria e dell’audizione dell’8 giugno 2023, la Società ha descritto una struttura interna dedicata alle vendite telefoniche e all’assistenza, non un call center esterno. Ha indicato come canali di acquisizione della clientela il passaparola, il form online, l’inbound e i c.d. list provider o inserzionisti che raccoglierebbero anagrafiche tramite Internet e le trasferirebbero alla Società previo compenso. Ha inoltre rappresentato di registrare le opposizioni in una black-list e di aver incontrato problemi tecnici nell’adesione al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Valutazioni del Garante su informativa e consenso
L’Autorità ha ritenuto che le telefonate promozionali siano state svolte in assenza del previo consenso e dell’informativa richiesti dagli artt. 5, 6, 7, 12 e 13 GDPR e dall’art. 130 Codice privacy. Il numero telefonico, anche se composto casualmente, è considerato dato personale; pertanto l’attività promozionale richiede comunque una base giuridica valida. Il passaparola non può sostituire il consenso dell’interessato, né il modulo di ordine compilato in occasione dell’inbound può valere come consenso al marketing, trattandosi di documento volto solo alla conclusione del contratto di acquisto.
Dati provenienti da terzi e sito internet
Con riguardo ai list provider, il Garante ha osservato che la Società si è affidata a mere garanzie contrattuali senza chiedere o verificare prove documentali della liceità delle liste e del consenso originario degli interessati. Anche per i trattamenti online è stata rilevata una violazione: l’informativa del sito non indicava chiaramente il marketing diretto, pur essendo tale attività parte centrale del modello di business, e non risultava acquisito uno specifico consenso per questa finalità.
Diritti degli interessati, liste di esclusione e Registro Pubblico delle Opposizioni
Il provvedimento evidenzia che la Società non ha fornito un riscontro completo alle richieste di accesso e opposizione presentate da alcuni interessati e non ha dimostrato l’effettiva esistenza o il corretto utilizzo di una "wrong list" o di una black-list. Inoltre, non ha consultato il Registro Pubblico delle Opposizioni prima di avviare le campagne telefoniche, circostanza non giustificabile con le difficoltà tecniche addotte, poiché l’iscrizione al Registro è presupposto necessario per svolgere telemarketing telefonico.
Accountability, organizzazione e prova del rispetto delle norme
Il Garante ha qualificato i fatti come indice di una carenza sistematica di misure organizzative e di controllo, tale da integrare la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR. Non risultano procedure efficaci per verificare la provenienza lecita dei dati, tracciare i trattamenti, documentare i consensi, gestire le liste di esclusione e dimostrare la conformità alle norme lungo la filiera.
Provvedimenti finali, divieti e prescrizioni
L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento e ha adottato i seguenti provvedimenti:
- divieto del trattamento dei dati raccolti senza un consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile per finalità di marketing, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. f), GDPR e 130 Codice privacy;
- ingiunzione di cancellare senza ritardo i dati illecitamente raccolti, salvo conservazione per obblighi di legge o ragioni contrattuali;
- prescrizione, per eventuali futuri trattamenti verso utenze ottenute da terzi, di procedure di verifica costante della liceità dei dati, di misure per facilitare l’esercizio dei diritti, di un’informativa completa e di adeguate procedure di tracciamento dei trattamenti.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 70.000,00. Il Garante ha richiamato l’art. 83, par. 3, GDPR per il concorso di più violazioni connesse allo stesso trattamento e ha considerato, ai fini della quantificazione, la gravità delle condotte, l’elevato numero di interessati coinvolti, la natura invasiva del telemarketing illecito, la non adeguata cooperazione con l’Autorità e la difformità rispetto alla costante prassi sanzionatoria in materia di marketing. Come attenuanti sono state valorizzate l’assenza di precedenti e il fatto che i dati trattati fossero comuni anagrafici e di contatto.
Ulteriori conseguenze
È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Il provvedimento indica inoltre l’obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione alle misure imposte.
Punti principali
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il procedimento nasce da segnalazioni e reclami ricevuti nel 2022 e nel 2023 per telefonate promozionali indesiderate riferite al marchio "Caffè Scionti", spesso indirizzate a utenze iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni. L’Ufficio ha avviato richieste di informazioni ex art. 157 Codice privacy, verificando anche l’uso di numerazioni intestate alla Società e, in alcuni casi, di utenze presumibilmente ottenute mediante spoofing telefonico.
Canali di acquisizione dei dati e assenza di base giuridica
La Società ha indicato diversi canali di acquisizione dei contatti: passaparola dei clienti, form online, inbound e list provider. Il Garante ha ritenuto che tali modalità non fossero assistite da un valido consenso preventivo, libero, specifico, documentato e informato. In particolare, il passaparola non consente al terzo di prestare consenso per l’interessato, il modulo di ordine inbound non equivale a consenso marketing e l’acquisizione da list provider non è stata supportata da verifiche sulla provenienza lecita dei dati e sulla documentazione del consenso originario.
Informativa e consenso per telemarketing e sito internet
È stata confermata la violazione degli artt. 5, 6, 7, 12 e 13 GDPR e dell’art. 130 Codice privacy, poiché le telefonate promozionali sono state effettuate senza adeguata informativa e senza consenso, mentre l’informativa disponibile sul sito non menzionava chiaramente il marketing diretto, pur costituendo quest’ultimo parte del core business aziendale. Il Garante ha anche rilevato l’assenza di un consenso specifico per i trattamenti effettuati tramite sito internet.
Gestione delle opposizioni, accesso e Registro Pubblico delle Opposizioni
La Società non ha fornito prova adeguata della registrazione delle opposizioni né ha dato completo riscontro alle richieste di esercizio dei diritti. Le asserite "wrong list" e "black-list" non sono state prodotte, impedendo al Garante di verificarne contenuti e corretto utilizzo. Inoltre, la Società non ha consultato il Registro Pubblico delle Opposizioni prima delle campagne telefoniche, adducendo problemi tecnici che il Garante ha ritenuto irrilevanti ai fini della liceità del telemarketing.
Accountability e misure organizzative
Il provvedimento sottolinea una carenza sistematica di misure organizzative e di controllo, in violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR. Il Garante ha osservato che la Società non ha adottato procedure adeguate per verificare la liceità dei dati, documentare i consensi, tracciare i trattamenti e gestire in modo efficace le liste di esclusione e le opposizioni.
Esito finale, divieto e sanzione
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento, vietato l’uso dei dati raccolti senza consenso, ingiunto la cancellazione dei dati non più conservabili per obblighi di legge o ragioni contrattuali e imposto misure correttive per eventuali futuri trattamenti. È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 euro, determinata tenendo conto della gravità delle violazioni, della non adeguata cooperazione, dell’assenza di precedenti e della natura dei dati trattati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 12 ott 2023Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 472 del 12/10/2023
- Provvedimento · 12 ott 2023Prescrizioni del Garante n. 477 del 12/10/2023
- Provvedimento · 12 ott 2023Deliberazione n. 482 del 12/10/2023
- Provvedimento · 12 ott 2023Deliberazione n. 483 del 12/10/2023
- Provvedimento · 12 ott 2023Deliberazione n. 484 del 12/10/2023
- Provvedimento · 12 ott 2023Deliberazione n. 485 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →