Prescrizioni del Garante n. 477 del 12/10/2023
Provvedimento del 12 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato l’uso di un impianto di videosorveglianza installato da una persona fisica presso la propria abitazione, idoneo a riprendere anche un parco giochi e una piazza antistanti, nonché a registrare audio di conversazioni in area pubblica. A seguito degli accertamenti è stato ritenuto che il trattamento non fosse coperto dall’esenzione domestica, poiché le riprese eccedevano la sfera di pertinenza privata e non era stato dimostrato un legittimo interesse collegato a un rischio effettivo. Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento, ma, considerata la successiva sostituzione della telecamera con un modello fisso puntato verso l’ingresso e la qualificazione del caso come violazione minore, ha disposto un ammonimento senza sanzione pecuniaria.
Ammonimento a una persona fisica per videosorveglianza domestica idonea a riprendere area pubblica e captare audio in assenza di base giuridica e informativa
Videosorveglianza domestica con riprese eccedenti la proprietà privata
Il provvedimento riguarda una persona fisica che aveva installato un impianto di videosorveglianza presso la propria abitazione. L’istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione delle forze dell’ordine e ha portato a ritenere illecito il trattamento nella parte in cui le telecamere riprendevano anche un’area pubblica antistante l’immobile, oltre a captare audio di conversazioni avvenute in spazi pubblici.
Origine del procedimento e accertamenti svolti
La segnalazione del 6 luglio 2021 riferiva dell’installazione, sul muro esterno di proprietà della titolare, di una telecamera idonea a riprendere l’area pubblica davanti all’abitazione, dove si trovano un parco giochi e una piazza. Con richiesta di informazioni del 4 novembre 2022, ai sensi dell’art. 157 del Codice, l’Ufficio ha avviato l’istruttoria preliminare e ha delegato la Guardia di finanza a effettuare verifiche.
Nel corso dell’accertamento del 2 marzo 2023 è emerso che l’impianto era composto da:
- una prima telecamera brandeggiabile con movimento a 360°, collocata sulla porta di accesso dell’abitazione e orientabile tramite app sullo smartphone;
- una seconda telecamera, non attiva, collocata dopo un vialetto di accesso interno.
La prima telecamera consentiva anche la registrazione audio e l’intervento vocale tramite microfono.
Dichiarazioni della parte e interventi correttivi
La titolare ha dichiarato che non era sua intenzione riprendere il parco giochi antistante e che la telecamera era stata installata per esigenze di protezione connesse a minacce o danneggiamenti. Ha inoltre prodotto video/audio che, a suo dire, documentavano tali episodi.
Successivamente, con comunicazione del 15 giugno 2023, è stato rappresentato che la telecamera relativa all’impianto era stata sostituita con un modello fisso puntato verso l’ingresso. Il Garante ha tenuto conto di tale intervento ai fini della valutazione complessiva della condotta.
Violazioni contestate e norme applicate
Nel provvedimento di avvio erano state contestate la violazione:
- dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per difetto di liceità e minimizzazione;
- dell’art. 6, par. 1, GDPR, per assenza di base giuridica;
- dell’art. 13 GDPR, per mancanza di informativa.
L’Autorità ha poi concentrato la propria valutazione sulla mancanza di un valido presupposto di liceità per la ripresa di aree pubbliche e per la captazione di audio in spazi pubblici.
Esclusione dell’ambito domestico e limiti al trattamento
Il Garante ha ribadito che i trattamenti effettuati da persone fisiche per finalità esclusivamente personali e domestiche, ai sensi dell’art. 2, par. 2, GDPR e del considerando 18, sono esclusi dall’applicazione della disciplina privacy solo se limitati alla sfera familiare e agli spazi di diretta pertinenza.
Tale esenzione non opera quando le immagini riguardano:
- aree comuni o condominiali;
- luoghi aperti al pubblico, come vie o piazze;
- aree di pertinenza di terzi.
È stato inoltre chiarito che, in assenza di esigenze di tutela effettive e documentate, l’angolo di visuale deve essere limitato alle sole zone di pertinenza del titolare, eventualmente mediante oscuramento delle parti eccedenti.
Legittimo interesse e situazioni di rischio effettivo
L’Autorità ha precisato che l’estensione delle riprese oltre la propria pertinenza può essere giustificata solo in presenza di un legittimo interesse fondato su una situazione di rischio effettivo e adeguatamente documentata, come nel caso di denunce, minacce o furti. Nel caso esaminato, la titolare non ha dimostrato la sussistenza di tale presupposto in modo idoneo.
Lo stesso ragionamento è stato applicato alla captazione di conversazioni avvenute su area pubblica tramite dispositivi audio.
Esito del procedimento e qualificazione della violazione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato almeno fino agli interventi correttivi del 15 giugno 2023, per violazione dei principi di:
- liceità;
- minimizzazione;
nonché dell’art. 6, par. 1, GDPR.
Tuttavia, ha considerato meritevoli di considerazione le difese svolte e ha osservato che la condotta aveva esaurito i propri effetti con la sostituzione della telecamera. Per tali ragioni il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR.
Provvedimento finale e conseguenze
In dispositivo, il Garante:
- ha dichiarato l’illiceità del trattamento;
- ha ammonito la titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- ha disposto l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria.
Tutela giurisdizionale
È stato infine indicato che avverso il provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine della segnalazione e accertamenti
La vicenda nasce da una segnalazione della Stazione dei Carabinieri relativa alla presenza, sul muro esterno di un’abitazione privata, di una telecamera in grado di riprendere l’area pubblica antistante, dove si trovano un parco giochi e una piazza. L’Ufficio ha avviato l’istruttoria e delegato verifiche alla Guardia di finanza, che ha accertato la presenza di una telecamera brandeggiabile a 360° e di una seconda telecamera non attiva.
Contestazione del trattamento e profili di illiceità
L’atto di avvio del procedimento ha contestato la violazione dei principi di liceità e minimizzazione e l’assenza di un valido presupposto di liceità ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, e 13 GDPR, anche con riferimento alla registrazione di audio in area pubblica. Il Garante ha ritenuto che il trattamento non rientrasse nell’esenzione per attività esclusivamente personali o domestiche, perché le riprese si estendevano a spazi pubblici e non di diretta pertinenza.
Valutazione del Garante su base giuridica e legittimo interesse
L’Autorità ha chiarito che l’uso domestico di sistemi di videosorveglianza è escluso dall’ambito del GDPR solo se limitato agli spazi di propria pertinenza e senza comunicazione o diffusione dei dati a terzi. L’estensione a aree comuni, luoghi aperti al pubblico o pertinenze di terzi è ammissibile solo in presenza di una situazione di rischio effettivo adeguatamente documentata, ad esempio da denunce, minacce o furti; nel caso concreto tale presupposto non è stato dimostrato.
Esito e misure adottate
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento limitatamente al periodo precedente gli interventi correttivi comunicati il 15 giugno 2023, quando è stata sostituita la telecamera con un modello fisso orientato verso l’ingresso. Pur in presenza della violazione, il caso è stato qualificato come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR, con conseguente applicazione di un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), senza sanzione pecuniaria.
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