Deliberazione n. 482 del 12/10/2023
Provvedimento del 12 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy. L'intervento è finalizzato a impedire l'eventuale diffusione, su Facebook e Instagram, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, segnalati dalla persona interessata. È inoltre confermata la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori e per dodici mesi, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Il provvedimento riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited ed è adottato nell'ambito della procedura speciale prevista per le segnalazioni di c.d. revenge porn ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il Garante ratifica una determinazione urgente già assunta dal dirigente competente per impedire l'eventuale diffusione, su Facebook e Instagram, di materiale sessualmente esplicito riferito alla persona interessata.
Origine del procedimento e base normativa
La procedura prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata, la quale ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme indicate. La norma richiamata attribuisce al Garante la competenza a intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, secondo le regole degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, con determinazione n. 210 del 29 settembre 2023 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d'urgenza:
- l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Acquisite le osservazioni del gestore delle piattaforme e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure dirette a bloccare la diffusione del materiale e a disciplinarne l'eventuale conservazione probatoria.
Punti principali
Presupposto normativo e oggetto della segnalazione
La decisione si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati senza il consenso della persona interessata. La segnalazione riguarda una presunta ipotesi di revenge porn e chiede l'intervento dell'Autorità presso Facebook e Instagram.
Intervento urgente del dirigente competente
Con determinazione n. 210 del 29 settembre 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Misure imposte alle piattaforme
A Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme. È stata anche richiesta l'adozione di misure tecniche e organizzative tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati in caso di conservazione del materiale.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 12 ottobre 2023, ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non riporta sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure urgenti già disposte.
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