Deliberazione n. 485 del 12/10/2023
Provvedimento del 12 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, per impedire la diffusione su Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. La misura dispone l'immediata adozione di cautele per bloccare la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per 12 mesi e a soli fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è una ratifica ex art. 33-bis del regolamento interno del Garante, a seguito della segnalazione e delle osservazioni presentate dal gestore della piattaforma.
Ratifica del provvedimento urgente contro Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale "revenge porn" segnalato tramite Instagram
Ratifica di misura urgente su segnalazione di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 12 ottobre 2023, una misura urgente adottata nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito tramite Instagram.
Origine del procedimento e quadro normativo
Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, disposizione introdotta per contrastare il c.d. "revenge porn". La norma consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso su piattaforme digitali, di rivolgersi al Garante. La stessa disposizione impone all'Autorità di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente
In applicazione dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 214 del 3 ottobre 2023. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa richiamata, ha disposto:
- l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.
Trasmissione al gestore della piattaforma e osservazioni
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma il 3 ottobre 2023. Successivamente sono state acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, insieme alla restante documentazione in atti.
Ratifica finale del Garante
All'esito dell'esame della documentazione, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando quindi le misure già adottate nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire l'ulteriore diffusione del materiale segnalato e per assicurare l'eventuale conservazione probatoria nei limiti e con le cautele prescritte.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
L'intervento origina da una segnalazione dell'interessato, che ha rappresentato di rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, quando vi sia il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 214 del 3 ottobre 2023. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
La determinazione urgente ha anche prescritto alla medesima società di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 12 ottobre 2023, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica interviene dopo la trasmissione del provvedimento al gestore della piattaforma e dopo la valutazione delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
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