Messaggio numero 2085 del 28-01-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 1° gennaio 2008 viene abrogata la specifica esclusione dalla base imponibile previdenziale per le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali (secondo livello), con conseguente applicazione della contribuzione ordinaria. È previsto un nuovo sgravio sperimentale 2008-2011, subordinato a decreto ministeriale. Le aziende che non si siano adeguate possono regolarizzare i contributi non versati entro il 16 del terzo mese successivo al messaggio, senza oneri accessori, con possibilità di conguaglio secondo future regole applicative.
Abrogazione del regime contributivo agevolato per le erogazioni di secondo livello e precisazioni sulla retribuzione imponibile
Abrogazione del regime contributivo per le erogazioni di secondo livello
Il messaggio INPS n. 2085 del 28 gennaio 2008 chiarisce gli effetti dell’articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di retribuzione imponibile e contributi dovuti sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ossia dai contratti di secondo livello.
Quadro normativo di riferimento
La norma richiamata dispone, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’abrogazione:
- dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevedeva un particolare regime contributivo per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello;
- dell’articolo 27, comma 4, lettera e), del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, richiamato come previsione di riferimento in materia di retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il testo chiarisce che tale ultima previsione costituiva, nella formulazione dell’articolo 12 della legge n. 153/1969 come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la base normativa dell’esclusione dalla base imponibile per le erogazioni di secondo livello.
Effetti dell’abrogazione
Dal 1° gennaio 2008 non opera più la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini:
- previdenziali;
- assistenziali;
- pensionistici.
Di conseguenza, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali è dovuta la contribuzione ordinaria.
Nuovo sgravio sperimentale previsto dalla legge 247/2007
In sostituzione della precedente decontribuzione, il comma 67 introduce uno sgravio contributivo:
- in via sperimentale;
- per il triennio 2008-2011;
- su domanda delle aziende;
- entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge.
Lo sgravio riguarda le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali quando:
- la corresponsione o l’ammontare siano incerti;
- la struttura dell’erogazione sia correlata dal contratto alla misurazione di incrementi di produttività, qualità o altri elementi di competitività;
- tali elementi siano assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Per l’attuazione concreta del beneficio, la legge rinvia all’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Regolarizzazione delle aziende non adeguatesi
Le aziende che, in base ai contratti collettivi aziendali o territoriali, non si siano adeguate alla sopravvenuta abrogazione del regime di decontribuzione possono regolarizzare la contribuzione non versata ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Il messaggio precisa che:
- la regolarizzazione deve avvenire senza aggravio di oneri accessori;
- il termine è il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio.
Conguaglio con il nuovo regime
In sede di regolarizzazione, le aziende possono conguagliare gli importi da restituire con le somme eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto dalla legge n. 247/2007 per le erogazioni di secondo livello, secondo criteri che saranno definiti nel decreto ministeriale attuativo.
Indicazioni operative
Il messaggio non fornisce ancora le modalità operative per i datori di lavoro, rinviando a successive istruzioni dell’Istituto.
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