Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8294/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In prossimità dell'udienza la ricorrente ha rinunciato al ricorso e ASCIT ha depositato atto di accettazione della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte ha dunque dichiarato estinto il giudizio per mancanza di interesse a procedere, richiamando gli artt. 390 e 391 c.p.c.; ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, non è stato disposto nulla in ordine alle spese. La decisione è stata presa mediante collegamento da remoto.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva rigettato l'appello della GIENNE e confermato gli avvisi di accertamento/ingiunzioni emessi da ASCIT per il pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA), contestando sia la legittimazione di ASCIT ad emettere le ingiunzioni sia la corretta determinazione degli importi dovuti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte con apposito atto, costituisce presupposto per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia dell'appellante accettata dalla controparte, il giudice non dispone sulle spese processuali (nessuna condanna o compensazione).

  • art. 23, comma 9, D.L. 28/10/2020 n. 137 conv. con legge 18/12/2020 n. 176

    Consente lo svolgimento dell'udienza e della decisione mediante collegamento da remoto, modalità utilizzata nel procedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, se dichiarata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del resistente è rilevante: depositato l'atto di accettazione, il giudice dichiara estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione per rinuncia accettata non si pronuncia sulle spese (art. 391, ultimo comma): le parti conservano la posizione economica precedente senza una nuova condanna.
  • Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sul merito (es. per far valere diritti sostanziali), la rinuncia all'impugnazione chiude definitivamente la via in Cassazione e impedisce il giudicato favorevole sull'appello.
  • La procedura e le formalità (atto di rinuncia, accettazione da parte della controparte e deposito) sono determinanti; in assenza di accettazione la rinuncia potrebbe non produrre immediata estinzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.