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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Trieste, Sezione 1

Ricorso ex art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a. per l'annullamento - del provvedimento del 1 luglio 2026, con il quale il Comune di Udine, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, ha comunicato le determinazioni adottate in ordine alle istanze di oscuramento presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara, nella parte in cui ha accolto l’istanza di oscuramento presentata dalla seconda graduata Universiis Società Cooperativa Sociale ed ha conseguentemente reso disponibile, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica della medesima in versione oscurata e non integrale, unitamente ai relativi allegati; - la nota del 14.07.2026 con cui il Comune di Udine ha reso disponibili le offerte tecniche dei concorrenti sempre oscurate, ma in misura minore rispetto alla precedente ostensione; - di ogni altro atto, parere e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione non ostesa, ai sensi degli artt. 35, commi 4 e 5, e 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990; e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere all’esibizione integrale dell’offerta tecnica ed economica presentata in gara da Universiis Società Cooperativa Sociale e dei relativi allegati, nonché del progetto di assorbimento del personale;

Giustizia amministrativa202600334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: determinazione del Comune di Udine del 1° luglio 2026 che aveva accolto l’istanza di oscuramento presentata dalla seconda classificata, con conseguente ostensione parziale della sua documentazione di gara, e successiva nota del 14 luglio 2026

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La cooperativa sociale ricorrente, prima classificata nella procedura aperta per l’affidamento di servizi socio-assistenziali e socio-educativi in ambito scolastico e territoriale, ha impugnato la decisione comunale che aveva consentito l’accesso alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica ed economica e agli allegati della seconda classificata in versione oscurata, nonché la successiva ostensione parziale del 14 luglio 2026. Ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso integrale e la condanna del Comune all’esibizione anche del progetto di assorbimento del personale. La sentenza non esamina nel merito i motivi relativi all’accesso: la ricorrente ha dichiarato che, dopo l’accesso integrale spontaneamente consentito dal Comune il 14 settembre 2026, la pretesa era stata interamente soddisfatta e ha rinunciato al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La rinuncia era stata ribadita in udienza e nessuna parte interessata alla prosecuzione si è opposta; Comune e controinteressata vi hanno aderito. Il Collegio ha quindi ritenuto integrati i presupposti per l’estinzione, senza pronunciarsi sulla legittimità dell’oscuramento o sul merito del diritto di accesso. Spese di lite compensate integralmente tra le parti, in conformità alle intese raggiunte.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono; nel caso concreto vi è stata, anzi, adesione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nulla osta, quindi, alla dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a..

    La disposizione è richiamata congiuntamente all’art. 84 c.p.a. quale base per dichiarare l’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia non contestata.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, resa nelle forme previste dall’art. 84 c.p.a., comporta l’estinzione del processo quando le parti che hanno interesse alla sua prosecuzione non si oppongono; l’adesione delle altre parti esclude impedimenti alla declaratoria.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccesso agli atti di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubbliciAccesso e trasparenza

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