Sentenza n. 1105/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere endoprocedimentale comunale e conseguente provvedimento SUAP di sospensione del procedimento autorizzativo per una stazione radio base, nonché delibera di Giunta recante indirizzo per l'aggiornamento del regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società, dopo aver presentato un'istanza ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 259/2003 per installare una stazione radio base in un immobile sito in Traversa di Via Fratelli Bandiera, ha impugnato il parere comunale del 6 novembre 2025 e il provvedimento SUAP del 7 novembre 2025 che disponevano la sospensione del procedimento fino all'approvazione di un nuovo regolamento comunale, oltre alla delibera di Giunta del 9 ottobre 2025 di indirizzo per l'aggiornamento del regolamento. Con un unico gruppo di censure ha dedotto violazione dell'art. 2 l. 241/1990, degli artt. 44 e seguenti d.lgs. 259/2003 e degli artt. 4 e 8 l. 36/2001; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento; violazione di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza; difetto di istruttoria e motivazione e incompetenza. Ha sostenuto che la sospensione determinava uno stallo senza termine certo e che il Comune, pur potendo adottare un regolamento, non aveva il potere di bloccare in attesa di esso le autorizzazioni. Il Comune ha eccepito difetto di interesse, mancata impugnazione tempestiva della delibera di Giunta, omessa contestazione della mancata inclusione dell'impianto nel programma stralcio comunale e, infine, improcedibilità per la successiva presentazione al Consiglio comunale di una proposta di nuovo regolamento.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni processuali. La sospensione impugnata era stata contestata anche attraverso l'impugnazione del provvedimento SUAP del 7 novembre 2025; la delibera di Giunta era un atto generale, non immediatamente lesivo e impugnabile insieme al suo atto attuativo; la questione della collocazione dell'impianto rispetto al programma stralcio riguardava il merito, non l'ammissibilità. Ha inoltre respinto l'eccezione di improcedibilità: la proposta di regolamento sottoposta al Consiglio il 6 luglio 2026 non risultava approvata né entrata in vigore e, quindi, non aveva rimosso l'arresto procedimentale né fatto venir meno l'interesse al ricorso. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato gli atti. La sospensione fino all'approvazione del nuovo regolamento è un atto atipico di arresto procedimentale, privo di base normativa, incompatibile con il dovere di concludere il procedimento e con la tipicità degli atti amministrativi. L'art. 8, comma 6, l. 36/2001 attribuisce ai Comuni una facoltà di regolamentazione, ma non consente di sospendere le autorizzazioni in attesa del regolamento; l'art. 44 d.lgs. 259/2003 disciplina il procedimento e non attribuisce un potere generale di sospensione. Il riferimento comunale al carattere temporaneo della misura non bastava, perché l'approvazione del regolamento non aveva un termine finale certo. La vetustà del regolamento vigente e l'avvio del suo aggiornamento non giustificavano la paralisi dell'iniziativa economica. Spese compensate per la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Siffatta potestà soprassessoria entra fatalmente in rotta di collisione con il principio di doverosità dell’azione amministrativa desumibile dall’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, in base al quale la P.A. è tenuta ad esercitare la potestà procedimentale senza poter invocare, quale causa di giustificazione del mancato esercizio del potere, l’attesa di un evento futuro e incerto, quale può configurarsi l’approvazione di un nuovo strumento normativo di regolamentazione della materia.
Il dovere di concludere il procedimento impedisce all'amministrazione di giustificare la sospensione dell'esercizio del potere con l'attesa di un evento futuro e incerto, come l'approvazione di un regolamento.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
l’art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001 stabilisce che i Comuni possono approvare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La norma, dunque, non pone a carico degli Enti comunali l’obbligo di dotarsi di tale strumento pianificatorio, né tanto meno, in attesa della sua eventuale approvazione, attribuisce loro la facoltà di sospendere i procedimenti autorizzatori in corso, al fine di mantenere lo stato dei luoghi inalterato e di non vanificare le future previsioni regolamentari.
La norma conferisce ai Comuni una facoltà di adottare una disciplina localizzativa, ma non attribuisce un potere di sospendere i procedimenti autorizzatori in attesa della sua approvazione.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Nemmeno l’art. 44 del d.lgs. 259/2003 - che delinea in modo netto e rigoroso i vari passaggi procedimentali che devono condurre, secondo tempistiche predeterminate, al rilascio del titolo - attribuisce agli enti locali un potere generale di sospensione del procedimento avviato con la presentazione dell’istanza di autorizzazione; la norma, infatti, prevede soltanto che il decorso del termine di formazione del silenzio assenso possa essere interrotto, una sola volta, mediante un’unica richiesta di documentazione o chiarimenti integrativi all’interessato.
Il procedimento autorizzativo segue le scansioni e i termini normativamente previsti; l'unica interruzione indicata è quella, una volta sola, connessa alla richiesta di documentazione o chiarimenti, senza un generale potere comunale di sospensione.
Massime di principio
- Il dovere di concludere il procedimento amministrativo non può essere sospeso in attesa di un evento futuro e incerto, quale l'approvazione di un regolamento comunale, salvo che una specifica norma attribuisca tale potere.
- La facoltà dei Comuni di adottare regolamenti per il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione non comporta il potere di sospendere i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla loro approvazione.
- Gli atti amministrativi soprassessori sono soggetti al principio di tipicità e possono essere adottati soltanto nei casi previsti dalla legge; la sospensione di un procedimento autorizzativo non può fondarsi sulla sola esigenza di preservare lo stato dei luoghi in vista di future regole.
- Una delibera di Giunta di indirizzo, in quanto atto generale non immediatamente lesivo, è impugnabile insieme al successivo atto attuativo che incide concretamente sulla posizione del privato.
- La presentazione agli organi comunali di una proposta di nuovo regolamento non fa venir meno l'interesse a impugnare la sospensione del procedimento autorizzativo quando il regolamento non sia stato approvato né sia entrato in vigore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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