Sentenza n. 1103/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio del 20 settembre 2023 che vietava l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, nuovamente notificato nel luglio 2026
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 4 ottobre 2022 al Comune una SCIA per il noleggio di veicoli senza conducente. In seguito a informazioni della Questura sui rapporti familiari e di convivenza con persone gravate da precedenti penali, nonché sul coinvolgimento di una di esse nella promozione dell’impresa, la Prefettura aveva vietato l’attività con decreto del 20 settembre 2023. Il provvedimento era già stato impugnato: il TAR lo aveva annullato nel 2023, ma il Consiglio di Stato, con sentenza del 5 marzo 2026, aveva riformato quella decisione e respinto il ricorso originario. Dopo la presa d’atto prefettizia del luglio 2026 della riviviscenza del divieto, la ricorrente ha nuovamente chiesto l’annullamento del decreto del 2023. Ha dedotto: violazione del termine di sessanta giorni previsto per i controlli sulla SCIA e assenza di esigenze sopravvenute di pubblica sicurezza; esaurimento del potere ordinario di controllo e inefficacia del divieto per la tardiva comunicazione; erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione, illogicità e mancata valutazione individuale e attuale dell’affidabilità; violazione degli obblighi di motivazione e ponderazione degli interessi; illegittima attribuzione di conseguenze sfavorevoli per precedenti penali altrui, nonostante l’assenza di condanne a suo carico; travisamento dei fatti e insufficienza degli elementi sui social a dimostrare la gestione sostanziale dell’impresa da parte di terzi, anche considerando la cessazione della convivenza; nullità per omessa indicazione delle date della SCIA e non pertinenza del richiamo all’art. 92 TULPS. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità per duplicazione del giudizio, sostenendo che la comunicazione del luglio 2026 fosse meramente ricognitiva e non costituisse un nuovo esercizio del potere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le singole censure e assorbendo la domanda cautelare. Ha rilevato che la domanda riguardava lo stesso decreto del 20 settembre 2023 già impugnato e che le contestazioni riproponevano, nella sostanza, questioni già decise dal Consiglio di Stato. La comunicazione prefettizia del luglio 2026 non costituiva un nuovo provvedimento: non vi erano stati un’autonoma istruttoria o una diversa motivazione, ma soltanto la presa d’atto della riviviscenza del divieto conseguente alla riforma della sentenza di primo grado. La pendenza del ricorso per cassazione non consentiva di riproporre la medesima domanda al TAR, poiché la tutela contro la sentenza del Consiglio di Stato doveva essere perseguita mediante gli specifici rimedi previsti; inoltre, non risultava che la sentenza d’appello fosse stata sospesa. La riforma della sentenza di primo grado aveva fatto venir meno il decreto prefettizio del 13 febbraio 2024, adottato esclusivamente in sua esecuzione, con ripristino dell’efficacia del divieto originario per effetto espansivo esterno. Le contestazioni sulla notificazione non mutavano l’identità del decreto né incidevano su tale effetto. La cessazione della convivenza, sopravvenuta al divieto, non era rilevante per giudicarne la legittimità, da valutare alla luce delle circostanze esistenti al momento dell’adozione; la situazione attuale poteva essere sottoposta all’amministrazione per un’eventuale nuova valutazione. Il TAR ha respinto anche la domanda della ricorrente per lite temeraria e non ha accolto la richiesta dell’amministrazione di misure aggravate. Ha condannato la ricorrente a pagare alle amministrazioni resistenti € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm.
La riproposizione davanti al TAR della stessa domanda di annullamento, riferita al medesimo provvedimento e fondata su ragioni già decise in appello, comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 39 c.p.a.
Opera pertanto l’effetto espansivo esterno previsto dall’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio contenuto all’art. 39 cod. proc. amm.
Nel processo amministrativo opera, tramite il rinvio dell’art. 39 c.p.a., l’effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di primo grado.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La riforma della sentenza di primo grado determina, pertanto, la caducazione degli atti adottati in sua esclusiva esecuzione.
La riforma della sentenza travolge gli atti amministrativi adottati in sua esclusiva esecuzione; nel caso concreto, è venuto meno il decreto prefettizio esecutivo della sentenza riformata, con ripristino dell’efficacia del divieto originario.
art. 111 c.p.a.
D’altronde, il ricorso per Cassazione non sospende automaticamente gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, tant’è che l’art. 111 cod. proc. amm. attribuisce allo stesso Consiglio di Stato il potere di sospenderli, su istanza di parte, nei casi di eccezionale gravità e urgenza.
La proposizione del ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato non ne sospende automaticamente l’efficacia; la sospensione richiede un’apposita pronuncia del Consiglio di Stato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il divieto di duplicazione del giudizio di annullamento può operare anche prima del passaggio in giudicato: non è ammissibile riproporre davanti al giudice di primo grado, tra le stesse parti e contro il medesimo provvedimento, una domanda fondata sulle stesse ragioni già decise dal giudice d’appello, poiché i rimedi contro quella decisione devono essere esercitati nelle sedi specificamente previste.
- La mera comunicazione o presa d’atto di un precedente provvedimento, priva di autonoma istruttoria e di una nuova motivazione, non integra un nuovo esercizio del potere e non riapre i termini per contestare i vizi originari dell’atto.
- La riforma della sentenza di primo grado determina, per effetto espansivo esterno, la caducazione degli atti amministrativi adottati in sua esclusiva esecuzione; se la riforma non è sospesa, l’atto originario riacquista efficacia senza necessità di un nuovo esercizio del potere amministrativo.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua adozione; fatti sopravvenuti, come la cessazione di una convivenza, possono essere rappresentati all’amministrazione per una nuova valutazione, ma non incidono retroattivamente sulla legittimità dell’atto originario.
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