Sentenza del 12/12/2019 n. 32740 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo, con dieci motivi, tra l'altro, l'irregolarità della notifica dell'atto di appello e delle cartelle di pagamento, la tardiva e incompleta produzione documentale, l'omessa pronuncia su varie contestazioni e, soprattutto, la mancata notificazione di un previo avviso dell'imminente iscrizione ipotecaria e la conseguente assenza di contraddittorio endoprocedimentale. La censura è stata formalmente riferita alla mancata intimazione prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, ma la Corte l'ha qualificata come contestazione dell'omessa preventiva informazione e partecipazione del contribuente al procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha chiarito che l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non è necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria, poiché l'ipoteca costituisce una garanzia patrimoniale e non un atto di espropriazione forzata. Tuttavia, anche nella disciplina anteriore all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77, l'amministrazione doveva informare preventivamente il contribuente dell'imminente iscrizione e concedergli un termine per pagare o presentare osservazioni. L'omissione di tale contraddittorio determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando l'iscrizione ipotecaria. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
L'iscrizione ipotecaria è una misura di garanzia e non un atto esecutivo; pertanto non richiede, di per sé, la preventiva intimazione di pagamento prevista per l'espropriazione forzata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
La notifica dell'intimazione è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
L'intimazione di pagamento non è un presupposto necessario dell'iscrizione ipotecaria, ma riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata dopo il decorso del termine previsto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis
Il termine può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni.
La norma, introdotta successivamente ai fatti di causa, ha positivizzato l'obbligo di comunicare preventivamente l'iscrizione ipotecaria e di concedere al debitore un termine per pagare o formulare osservazioni.
Art. 111, comma 2, Costituzione
Principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione sia risolvibile in diritto, di decidere direttamente la causa nel merito senza rinvio.
Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Sono richiamati come fondamento del diritto del contribuente a partecipare al procedimento e a essere ascoltato prima dell'adozione di un atto lesivo della propria sfera patrimoniale.
Art. 384 c.p.c.
Permette alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale, l'amministrazione deve informare preventivamente il contribuente e consentirgli di pagare o presentare osservazioni; l'omissione del contraddittorio può comportare la nullità dell'iscrizione.
- L'iscrizione ipotecaria non equivale all'inizio dell'espropriazione forzata: per essa non è normalmente necessaria l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
- Il giudice deve qualificare giuridicamente la contestazione secondo il suo contenuto sostanziale: una doglianza formulata come mancata intimazione ex art. 50 può valere, se ne ricorrono i presupposti, come denuncia dell'omesso preavviso e della violazione del contraddittorio.
- La preventiva comunicazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro l'imminente iscrizione e lasciare un termine effettivo per il pagamento o per le difese del contribuente.
- La definitività delle cartelle non esclude il controllo sulla legittimità della successiva iscrizione ipotecaria: anche una pretesa tributaria non contestata deve essere riscossa rispettando le garanzie procedimentali.
- In una situazione analoga occorre verificare sia la regolare notifica delle cartelle sia l'esistenza di un preavviso specifico dell'ipoteca, conservando le relative comunicazioni e contestando tempestivamente l'assenza del contraddittorio.
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