Risoluzione n. 2 del 9/01/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene che, quando l’amministratore di sostegno è scelto tra gli avvocati e l’indennità è liquidata per l’attività svolta, essa costituisca reddito di lavoro autonomo e sia rilevante ai fini IVA; non si applica invece la tesi della natura non imponibile proposta dal contribuente.
Trattamento fiscale dell’indennità dell’amministratore di sostegno
Indennità liquidata all’amministratore di sostegno: qualificazione fiscale
La risoluzione esamina il trattamento ai fini IRPEF, IVA e CPA dell’equa indennità liquidata dal giudice tutelare all’amministratore di sostegno, nel caso di un avvocato che svolge anche tale incarico. Il documento ricostruisce il quadro civilistico e conclude che l’indennità, quando corrisposta a un professionista nominato direttamente come amministratore di sostegno, assume natura di compenso professionale.
Quesito posto dal contribuente
L’istante, avvocato, svolge anche incarichi di amministratore di sostegno e riferisce che, dal 2008, tali incarichi sono divenuti rilevanti nell’ambito della propria attività. In un primo periodo i giudici tutelari liquidavano l’equa indennità comprensiva di oneri accessori, con emissione di regolare fattura; successivamente l’orientamento è cambiato e l’indennità viene liquidata come non imponibile, senza aggiunta di rimborso forfetario, IVA e contributi previdenziali.
Il contribuente chiede chiarimenti sul trattamento applicabile, anche quando l’avvocato svolge attività giudiziale o stragiudiziale nell’interesse dell’amministrato, per le quali il giudice liquida una parcella separata.
Tesi del contribuente
Secondo l’istante, l’equa indennità prevista dall’art. 379, comma 2, c.c. non avrebbe natura retributiva o di corrispettivo, ma solo compensativa, in modo analogo a quanto affermato per il tutore. A sostegno richiama l’ordinanza della Corte costituzionale n. 1073 del 24 novembre 1988, che riconosce la funzione compensativa dell’indennità.
Sulla base di tale impostazione, il contribuente ritiene che:
- l’indennità non sia reddito imponibile ai fini IRPEF né imponibile ai fini IVA;
- non vi sia obbligo di fatturazione, ma solo di emissione di ricevute;
- per le fatture già emesse siano da emettere note di accredito e ricevute con bollo;
- sia possibile chiedere rimborsi e compensazioni per IVA e imposte dirette già versate;
- per il futuro l’indennità sia da considerare non imponibile anche ai fini IRAP;
- la CPA/CNAP non sia dovuta e debba essere restituita o non applicata.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la disciplina dell’amministrazione di sostegno introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, in particolare:
- art. 404 c.c.: prevede la possibilità di assistenza mediante amministratore di sostegno per chi, per infermità o menomazione fisica o psichica, non sia in grado, anche parzialmente o temporaneamente, di provvedere ai propri interessi;
- art. 408 c.c.: stabilisce che la scelta dell’amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario, con possibilità di designazione da parte dell’interessato e con ampia discrezionalità del giudice tutelare nella nomina;
- art. 411 c.c.: rinvia, in quanto compatibili, alle norme sull’ufficio tutelare;
- art. 379 c.c.: prevede che l’ufficio tutelare sia gratuito, ma consente al giudice tutelare di assegnare un’equa indennità, tenendo conto dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 19596 del 2011, secondo cui il criterio fondamentale nella scelta dell’amministratore di sostegno è la cura e l’interesse della persona beneficiata.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, le norme richiamate attribuiscono al giudice tutelare ampia autonomia nella scelta dell’amministratore di sostegno, anche al di fuori della cerchia familiare, con possibilità di nominare terzi o persone giuridiche e di ricorrere anche a professionisti.
Nel caso in cui il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, l’indennità assegnata, pur se determinata in via equitativa e forfetaria, è considerata un compenso per lo svolgimento di una attività professionale. Di conseguenza:
- è qualificata come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del DPR 917/1986;
- è rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 del DPR 633/1972.
Irrilevanza dell’argomento fondato sulla Corte costituzionale
L’Agenzia ritiene che la conclusione non sia modificata dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 1073 del 1988, richiamata dal contribuente. Tale decisione riguardava infatti il diverso contesto dell’art. 379 c.c. applicato al tutore, evidenziando la funzione dell’indennità quale compenso per spese e oneri non facilmente documentabili connessi all’amministrazione del patrimonio del pupillo.
La risoluzione sottolinea inoltre che:
- l’ordinanza costituzionale è del 1988;
- le norme sull’amministrazione di sostegno sono state introdotte solo nel 2004;
- il rinvio dell’art. 411 c.c. all’art. 379 c.c. opera solo in quanto compatibile, richiedendo quindi una verifica concreta della situazione.
Conclusione operativa
La risoluzione afferma dunque che, nel caso esaminato, l’indennità liquidata all’avvocato-amministratore di sostegno non va trattata come mera somma non imponibile, ma come compenso professionale soggetto a:
- IRPEF, come reddito di lavoro autonomo;
- IVA, come prestazione rilevante ai sensi del DPR 633/1972.
Il documento non sviluppa in modo autonomo il tema della CPA/CNAP, ma la posizione generale esposta dal contribuente viene superata dalla qualificazione dell’indennità come compenso professionale imponibile.
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