Risoluzione n. 4 del 9/01/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24 e F24EP, del contributo di solidarietà del 3% previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011. Il contributo si applica ai redditi complessivi superiori a 300.000 euro annui e, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, è trattenuto e versato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine anno.
Istituzione dei codici tributo 1618 e 145E per il versamento del contributo di solidarietà
Istituzione dei codici tributo per il contributo di solidarietà
La risoluzione disciplina le modalità di versamento del contributo di solidarietà previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L’atto istituisce specifici codici tributo da utilizzare con i modelli F24 e F24EP per consentire ai sostituti d’imposta il versamento del contributo trattenuto in sede di conguaglio di fine anno.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il contributo di solidarietà è previsto, per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, quando l’importo supera 300.000 euro lordi annui. Il prelievo è pari al 3% sulla parte eccedente tale soglia.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011 ha definito le modalità tecniche di attuazione. In particolare, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, il contributo è determinato dai sostituti d’imposta ai sensi degli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Modalità di trattenuta e versamento
Per i redditi interessati, l’importo del contributo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui si svolge il conguaglio di fine anno. Il versamento avviene con le ordinarie modalità previste per le ritenute.
La risoluzione chiarisce che il pagamento può essere effettuato sia mediante modello F24 sia mediante modello F24EP, a seconda della tipologia di sostituto d’imposta.
Codici tributo istituiti per il modello F24
Per il versamento tramite modello F24 viene istituito il codice tributo:
- 1618: "Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno".
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice va esposto nella sezione Erario;
- deve essere indicato esclusivamente nella colonna importi a debito versati;
- nei campi rateazione/regione/prov./mese rif. e anno di riferimento devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è effettuata l’operazione di conguaglio, nel formato 00MM e AAAA.
Codici tributo istituiti per il modello F24EP
Per il versamento tramite modello F24 enti pubblici viene istituito il codice tributo:
- 145E: "Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno".
In sede di compilazione del modello F24EP:
- il codice va esposto nella sezione Erario con valore F;
- nei campi riferimento A e riferimento B devono essere indicati mese e anno dell’operazione di conguaglio, rispettivamente nel formato 00MM e AAAA;
- i campi codice ed estremi identificativi non devono essere compilati.
Effetti operativi per i sostituti d’imposta
La risoluzione fornisce esclusivamente i codici necessari al versamento del contributo di solidarietà trattenuto in sede di conguaglio. Non introduce ulteriori regole sostanziali, ma consente ai sostituti d’imposta di adempiere correttamente all’obbligo di versamento secondo il canale utilizzato, distinguendo tra F24 ordinario e F24EP.
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