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Risoluzione

Risoluzione n. 3 del 9/01/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il rinvio dell’art. 9 del D.Lgs. 446/1997 alla determinazione della base imponibile IRAP per gli imprenditori agricoli va interpretato in senso sistematico, consentendo anche l’opzione per l’art. 5-bis, oltre che per l’art. 5. Viene inoltre confermato che, in caso di opzione per l’art. 5, restano fermi gli obblighi contabili dell’art. 18 del DPR 600/1973.

Determinazione della base imponibile IRAP per imprenditori agricoli e società semplici

Determinazione della base imponibile IRAP per imprenditori agricoli

La risoluzione affronta il corretto regime di determinazione della base imponibile IRAP per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario e per le società semplici. Il chiarimento nasce da un quesito interpretativo relativo al coordinamento tra l’art. 9 e l’art. 5-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Quesito posto dalle associazioni

Le Associazioni ALFA e BETA chiedono se gli imprenditori agricoli persone fisiche e le società semplici, che normalmente determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 9 del decreto IRAP, possano optare anche per il regime di cui all’art. 5-bis, in quanto soggetti IRPEF.

Le istanti rilevano che:

  • l’art. 9, comma 1, prevede per tali soggetti la determinazione del valore della produzione come differenza tra corrispettivi soggetti a registrazione IVA e acquisti inerenti l’attività agricola;
  • il comma 2 dello stesso articolo consente, in alternativa, l’opzione per le norme dell’art. 5;
  • l’art. 5-bis, introdotto successivamente, disciplina la base imponibile IRAP per i soggetti IRPEF titolari di reddito d’impresa, ma non sembra testualmente richiamato dall’art. 9.

Soluzione interpretativa proposta dalle associazioni

Secondo le associazioni, il testo dell’art. 9 presenta un difetto di coordinamento derivante dall’introduzione successiva del nuovo regime dell’art. 5-bis. A loro avviso, una lettura meramente letterale produrrebbe un effetto irragionevole: gli imprenditori agricoli “naturali” sarebbero vincolati a regole più rigide, mentre altri soggetti IRPEF potrebbero applicare l’art. 5-bis.

Le istanti richiamano inoltre:

  • la circolare n. 141/E del 1998, che, per i produttori agricoli e altri soggetti analoghi, afferma la possibilità di optare per i criteri ordinari dell’art. 5;
  • la circolare n. 60/E del 2008, secondo cui i soggetti IRPEF in contabilità semplificata non possono applicare l’art. 5 senza optare per la contabilità ordinaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia condivide la soluzione prospettata dalle istanti e ritiene che l’art. 5-bis possa essere applicato anche dagli imprenditori agricoli beneficiari dell’art. 9.

L’Amministrazione ricostruisce il quadro normativo evidenziando che:

  • l’art. 9, comma 1, riguarda i soggetti titolari di reddito agrario, cioè persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
  • il comma 2 dello stesso articolo attribuisce a tali soggetti la facoltà di optare per le norme dell’art. 5;
  • restano esclusi dall’art. 9 i soggetti che svolgono attività agricola ma non sono titolari di reddito agrario, come le società di persone che producono reddito d’impresa;
  • per questi ultimi, dal 1° gennaio 2008, l’art. 5-bis costituisce il regime naturale di determinazione della base imponibile IRAP.

Motivazione della soluzione

L’Agenzia osserva che l’introduzione dell’art. 5-bis, ad opera della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha semplificato la disciplina IRAP per i soggetti IRPEF titolari di reddito d’impresa, distinguendo il regime applicabile ai soggetti IRES e a quelli IRPEF.

Pur riconoscendo che una lettura strettamente letterale dell’art. 9 porterebbe a soluzioni differenziate tra imprenditori agricoli titolari di reddito agrario e altri soggetti agricoli IRPEF, la risoluzione afferma che, per coerenza sistematica, il rinvio contenuto nell’art. 9 all’art. 5 deve intendersi esteso anche all’art. 5-bis.

Obblighi contabili in caso di opzione

Resta fermo che, qualora il soggetto titolare di reddito agrario opti per l’applicazione dell’art. 5, egli è tenuto a osservare gli adempimenti contabili previsti dall’art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, cioè le scritture contabili IVA integrate con gli elementi utili ai fini delle imposte sui redditi.

Disposizioni finali

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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