Cassazione Civile, Ordinanza n. 33942/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione d'urgenza di un terreno privato, destinato dalla pianificazione urbanistica a edilizia scolastica, per la costruzione di una scuola media. Il proprietario sosteneva che, scaduta la dichiarazione di pubblica utilità senza decreto di esproprio, l'occupazione fosse divenuta illegittima e chiedeva il risarcimento per la perdita del bene e per il periodo di occupazione illegittima, oltre all'indennità per l'occupazione legittima. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva ridotto drasticamente il ristoro: aveva escluso il danno per il periodo iniziale ritenendo operante la proroga legale dei termini espropriativi; aveva qualificato come conformativo il vincolo urbanistico di destinazione a edilizia scolastica, escludendo l'edificabilità dell'area; infine aveva liquidato il danno secondo il valore agricolo di mercato. Con il ricorso per cassazione il proprietario deduceva: 1) violazione del contraddittorio e del divieto di nuove eccezioni in appello, sostenendo che la non edificabilità del terreno fosse stata introdotta tardivamente e che il giudice avesse mal valutato prove e non contestazioni; 2) errata applicazione delle norme urbanistiche e dello statuto speciale della Sardegna, assumendo l'inefficacia della variante del 1983 per difetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi la edificabilità dell'area; 3) erronea qualificazione del vincolo come conformativo anziché ablatorio, sostenendo che si trattasse di una destinazione specifica interna a un comparto edificabile e che il successivo PUC confermasse la vocazione residenziale mista; 4) erronea applicazione della proroga ex art. 22 L. 158/1991, perché, a suo dire, la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe già decaduta e la proroga non sarebbe stata estensibile a un procedimento non più in corso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o in parte inammissibili tutti e quattro i motivi e ha confermato integralmente le decisioni di merito. Ha escluso la violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. e del divieto di nova, rilevando che la destinazione urbanistica e la qualificazione del bene erano questioni di diritto e di fatto centrali nel thema decidendum e già dedotte in appello. Ha confermato che, nella Regione Sardegna, gli strumenti urbanistici approvati dall'autorità regionale acquistano efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. anche prima della L.R. 45/1989, senza necessità di pubblicazione sulla G.U., sicché la variante del 1983 era efficace. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la destinazione ad edilizia scolastica integra un vincolo conformativo, non edificabile, con conseguente liquidazione del danno sulla base del valore agricolo di mercato in assenza di allegazioni su utilizzazioni intermedie diverse da quella agricola. Ha inoltre confermato l'operatività retroattiva delle proroghe legislative emergenziali dei procedimenti espropriativi in corso, compresa quella dell'art. 22 L. 158/1991, che si estende anche alla dichiarazione di pubblica utilità e ai termini del procedimento ablativo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per contestare la presunta lesione del contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione perché la questione della destinazione urbanistica era centrale e già devoluta in appello.
Invocato per sostenere che il giudice avesse deciso senza fondarsi sulle prove e sui fatti non contestati; la Corte ha respinto la censura.
Richiamato dal ricorrente come limite alle nuove eccezioni in appello; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la questione non era una nuova eccezione in senso proprio.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per sostenere la necessità di pubblicazione anche sulla G.U. della variante urbanistica; la Corte ha escluso tale necessità nel caso della Regione Sardegna.
art. 3 della legge speciale del 26.2.1948 n. 3
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina regionale; la Corte ha valorizzato invece la competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna in materia urbanistica.
art. 20 L.R. Sardegna n. 45/1989
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha precisato che la disciplina regionale successiva conferma la pubblicazione sul BURAS quale forma di conoscenza legale degli strumenti urbanistici.
art. 31 delle N.d.A. della variante al P.R.G.
Utilizzato per sostenere la natura edificabile dell'area; la Corte lo ha interpretato alla luce della destinazione a edilizia scolastica quale vincolo conformativo.
art. 22 L. 158/1991
La Corte lo ha ritenuto applicabile ratione temporis con effetto di proroga automatica dei termini del procedimento espropriativo in corso, inclusa la dichiarazione di pubblica utilità.
Richiamato in combinato con la legge di proroga per contestare l'operatività della proroga; la Corte ha invece affermato che la proroga si estende al procedimento espropriativo complessivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto soccombente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica ad edilizia scolastica, quando inserita in una pianificazione generale e riferita a opere e servizi pubblici, integra un vincolo conformativo che rende l'area non edificabile ai fini della stima del valore espropriativo o risarcitorio.
- Nel giudizio di cassazione è infondata la doglianza che contesti come nuova eccezione la qualificazione urbanistica del bene se la questione era già parte del thema decidendum e risulta devoluta al giudice d'appello.
- Nella Regione Sardegna, gli strumenti urbanistici approvati dall'autorità regionale acquistano efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.A.S., senza necessità di ulteriore pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per gli atti di competenza regionale anche nella disciplina anteriore alla L.R. 45/1989.
- Le proroghe legislative emergenziali dei procedimenti espropriativi devono essere lette in senso retroattivo e automatico: se intervengono quando la procedura è ancora in corso, prorogano sia l'occupazione legittima sia i termini della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio.
- Quando un'area è qualificata come non edificabile e il proprietario non allega concreti usi intermedi o diversi da quello agricolo, il danno va liquidato secondo il valore agricolo di mercato, non secondo valori fondati su edificabilità o su potenzialità urbanistiche non dimostrate.
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