Cassazione Civile, Ordinanza n. 04915/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una pretesa TARSU per l'anno 2011, originata da un avviso di accertamento e da una cartella di pagamento emessi per il recupero del tributo relativo ad anni d'imposta 2006/2010 e 2011. La commissione provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente, riconoscendo una riduzione prevista dal regolamento comunale per superfici ove si formano rifiuti speciali. In appello, limitatamente alla cartella relativa al 2011, la commissione regionale ha invece accolto l'impugnazione del Comune, ritenendo che l'attività svolta fosse di semplice commercio e non produttiva di rifiuti speciali, e che il ritiro degli infissi e serramenti dei clienti costituisse una mera cortesia. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della normativa TARSU e ambientale, sostenendo di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, in particolare cartoni, scatoloni, imballaggi e residui di lavorazione, smaltiti in proprio; 2) violazione del principio europeo "chi inquina paga", per sostenere la riduzione del tributo in caso di autosmaltimento; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR posto a carico della contribuente la prova della mancata raccolta invece di richiedere al Comune la prova dell'esecuzione del servizio; 4) omesso esame di fatti e documenti rilevanti per la richiesta di riduzione/rimborso per interventi tecnico-organizzativi che avrebbero determinato una minore produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la premessa della CTR secondo cui la riduzione per superfici ove si formano rifiuti speciali sarebbe applicabile solo ad attività di produzione in senso stretto e non anche ad attività commerciali. La Corte ha chiarito che, ai fini dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 6 del regolamento comunale, rileva la formazione oggettiva di rifiuti speciali nella specifica parte dei locali, indipendentemente dal fatto che l'attività sia industriale o commerciale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché accerti in fatto la natura dei rifiuti prodotti, la loro assimilabilità o assimilazione, le superfici interessate e, conseguentemente, la TARI dovuta per l'anno 2011. I motivi secondo, terzo e quarto sono rimasti assorbiti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
La Corte non decide su questo motivo, che resta assorbito; il ricorrente lo invocava per il riparto dell'onere della prova sull'esecuzione del servizio di raccolta.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La superficie tassabile non comprende la parte in cui si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvede il produttore a proprie spese; la norma opera in relazione alla formazione del rifiuto, non al tipo di attività in astratto svolta.
art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La nozione di produttore di rifiuti riguarda il soggetto la cui attività produce rifiuti, distinto dal produttore del prodotto; non va confusa la produzione di rifiuti con la produzione di beni.
art. 184 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Sono rifiuti speciali quelli prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli assimilati agli urbani; pertanto anche un'attività commerciale può produrre rifiuti speciali.
art. 6, lett. b), Regolamento comunale TARSU del Comune di Busto Arsizio
Prevede la non computabilità della superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi da smaltire a spese del produttore.
art. 15 Direttiva 2008/98/CE
Invocato dalla ricorrente a sostegno del principio 'chi inquina paga'; il motivo resta assorbito e non è oggetto di accoglimento espresso.
art. 3, comma 5, Regolamento TARSU comunale
Invocato per la riduzione del tributo in assenza del servizio di raccolta; la censura è rimasta assorbita.
art. 16, commi 7 e 9, Regolamento TARSU comunale
Invocato per il rimborso parziale in caso di interventi tecnico-organizzativi che comportino minore produzione di rifiuti; la relativa censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Ai fini della riduzione/esclusione della tassa rifiuti per superfici in cui si formano rifiuti speciali, ciò che conta è la formazione oggettiva del rifiuto nella specifica area dell'immobile, non la qualificazione astratta dell'attività come industriale o commerciale.
- La nozione di produttore di rifiuti è autonoma rispetto a quella di produttore di beni: anche un'impresa commerciale può essere produttore di rifiuti speciali se la sua attività genera scarti speciali non assimilati agli urbani.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto la natura dei rifiuti prodotti, la loro eventuale assimilabilità agli urbani e le superfici effettivamente interessate dalla formazione dei rifiuti, non potendo fondare il diniego della riduzione sulla sola natura commerciale dell'impresa.
- Quando la censura di ricorso attiene a un capo della decisione logicamente preliminare e decisivo, i motivi subordinati o dipendenti restano assorbiti se l'accoglimento del primo motivo rende necessaria una nuova valutazione di fatto in rinvio.
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