Ordinanza n. 19/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 12.9.2025 con cui la Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione disponeva l’archiviazione dell’istanza relativa al soggiorno per lavoro stagionale del lavoratore straniero -OMISSIS- – Codice Pratica P--OMISSIS-, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali e presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza relativa al soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva disposto l'archiviazione dell'istanza relativa al soggiorno per lavoro stagionale, nonché gli atti connessi e presupposti. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità dell'atto per la discrepanza tra il preavviso di revoca del nulla osta e il successivo provvedimento di archiviazione. Il preavviso non indicava irregolarità relative al deposito del contratto di soggiorno, mentre l'archiviazione era motivata dalla mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998. Il datore di lavoro aveva comunque caricato sul portale il contratto di soggiorno, sottoscritto con firma digitale, il 19 agosto 2025, prima della notifica del preavviso. È stata inoltre contestata la rilevanza della mancanza dell'attestazione di idoneità alloggiativa, richiamata dalla Prefettura nella relazione del 7 gennaio 2026 ma non indicata nel provvedimento impugnato. Il ricorrente ha allegato un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'archiviazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, fondata la censura relativa alla contraddittorietà e alla mancata coerenza tra il contenuto del preavviso e quello del provvedimento finale. In particolare, il caricamento del contratto di soggiorno firmato digitalmente prima della notifica del preavviso rendeva non chiaramente imputabile al lavoratore l'eventuale ritardo nella trasmissione e aveva ingenerato nelle parti private una fondata aspettativa circa la regolarità di tale fase procedimentale. Il Collegio ha inoltre rilevato che la carenza dell'attestazione di idoneità alloggiativa, menzionata soltanto nella relazione prefettizia successiva, non risultava esplicitata nel provvedimento di archiviazione. Ritenuto sussistente anche il danno grave e irreparabile, ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato e facendo salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione. La trattazione del merito è stata fissata per il 22 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il danno grave e irreparabile e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente
La disposizione è stata richiamata quale base della contestazione amministrativa relativa alla trasmissione del contratto di soggiorno; in sede cautelare il TAR ha ritenuto non chiaramente imputabile al lavoratore l'eventuale ritardo, considerato il tempestivo caricamento del contratto da parte del datore di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere accolta quando il provvedimento finale risulti fondato su una contestazione non coerente con quella previamente comunicata dall'amministrazione e tale discrasia incida sulla comprensibilità e sulla legittimità dell'esercizio del potere.
- L'eventuale ritardo nella trasmissione di un documento procedimentale non può essere automaticamente imputato al lavoratore straniero quando dagli atti risulti che il documento è stato tempestivamente caricato sul portale dal datore di lavoro.
- La motivazione del provvedimento finale deve indicare gli elementi ostativi posti a fondamento della decisione; una carenza documentale richiamata soltanto in una successiva relazione dell'amministrazione non può integrare retroattivamente la motivazione dell'atto impugnato nella fase cautelare.
- La sospensione cautelare dell'atto amministrativo è giustificata quando, oltre al fumus derivante da possibili incoerenze motivazionali e procedimentali, sia allegato e ritenuto sussistente un danno grave e irreparabile; la misura può essere concessa facendo salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione.
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