L.R. Toscana 49/2012
Modifiche alla l.r. 1/2005, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011. Abrogazione della l.r. 58/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 49/2012 modifica alcune norme finanziarie e sul governo del territorio, abroga dal 1° ottobre 2012 la l.r. 58/2011 sugli interventi per l’alluvione in Lunigiana e introduce/precisa contributi per fusioni o incorporazioni di comuni. Disciplina anche il finanziamento degli interventi per i danni alluvionali del 2011 e la copertura finanziaria delle misure previste.
Modifiche finanziarie e territoriali, abrogazione della l.r. 58/2011 e incentivi per fusioni comunali
Modifiche normative e disciplina finanziaria in Toscana
La legge regionale Toscana 14 settembre 2012, n. 49 interviene su più testi regionali, con effetti soprattutto finanziari, di protezione civile e di ordinamento degli enti locali. Il provvedimento contiene inoltre l’abrogazione della disciplina straordinaria del 2011 sugli eventi alluvionali in Lunigiana e detta una nuova previsione sui contributi per fusioni e incorporazioni comunali.
Interventi sul governo del territorio
La disposizione di modifica della l.r. 1/2005 risulta successivamente abrogata. Nel testo consolidato fornito non residua una disciplina applicativa autonoma da ricostruire per questa parte.
Interventi finanziari e stanziamenti per lo sviluppo economico
La legge integra la l.r. 65/2010 prevedendo, per l’attuazione degli interventi richiamati dalla norma finanziaria modificata, una autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2013, a carico degli stanziamenti della UPB 514 relativa agli interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo. Per gli esercizi successivi gli oneri sono rinviati alla legge di bilancio.
Se per l’attuazione degli interventi fosse necessario acquisire aree riconosciute in situazione di grave crisi e successivamente venderle, i relativi proventi devono essere destinati alla riduzione dell’indebitamento, per pari importo.
Abrogazione della disciplina sugli interventi per l’alluvione in Lunigiana e tributo regionale
La l.r. 58/2011 è abrogata con decorrenza dal 1° ottobre 2012. La cessazione della legge non travolge i procedimenti di riscossione del tributo già in corso a tale data, che devono concludersi secondo la disciplina dell’atto abrogato.
Finanziamento del ripristino dei danni alluvionali in Lunigiana
La Regione Toscana è autorizzata a finanziare gli interventi relativi ai danni causati dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2011 in Lunigiana, riferiti al piano generale degli interventi approvato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3974 del 5 novembre 2011. Il finanziamento è ammesso nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Copertura finanziaria della disciplina alluvionale
Le minori entrate derivanti dall’applicazione della disciplina della l.r. 58/2011 e dal mancato gettito per il trimestre ottobre-dicembre 2012, conseguente alla sua abrogazione, sono stimate in 25.750.000 euro per il 2012. Per gli interventi di ripristino è autorizzata per il 2012 una spesa complessiva di 31.500.000 euro, coperta tramite la UPB 115 dedicata agli interventi derivanti da eventi calamitosi. Per gli esercizi successivi la copertura è rimessa alla legge di bilancio.
Modifica dell’allegato della l.r. 66/2011
L’allegato A della l.r. 66/2011 viene sostituito dall’allegato A della presente legge. Il testo fornito non consente di dettagliare ulteriormente il contenuto dell’allegato sostitutivo.
Incentivi per fusione o incorporazione dei comuni
In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, è riconosciuto un contributo di 250.000 euro per ciascun comune originario, per cinque anni, fino a un massimo di 1.000.000 euro per il nuovo comune. Il contributo decorre dall’anno successivo all’elezione del nuovo consiglio comunale.
La legge regionale che dispone la fusione o l’incorporazione può prevedere un contributo maggiore se sono presenti almeno due dei seguenti parametri:
- popolazione del comune risultante superiore a 10.000 abitanti, purché almeno uno dei comuni interessati sia già obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- presenza di almeno un comune interessato con classe di virtuosità riconosciuta ai sensi della normativa statale citata;
- presenza di almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo regionale richiamato dalla norma.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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