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Legge

L.R. Toscana 59/2012

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Normativa regionaleL.R. Toscana 59/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 68/2011 su enti locali, unioni di comuni, esercizio associato delle funzioni fondamentali, comunità montane e contributi. Introduce anche la città metropolitana tra i soggetti considerati, disciplina transitori specifici e prevede l’estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese dal 1° dicembre 2012. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina toscana sul sistema delle autonomie locali

Modifiche alla disciplina toscana sul sistema delle autonomie locali

La legge regionale Toscana 25 ottobre 2012, n. 59 interviene in modo esteso sulla l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, adeguando la disciplina del sistema delle autonomie locali alla presenza della città metropolitana, ricalibrando le regole su unioni di comuni ed esercizio associato delle funzioni fondamentali, e dettando disposizioni transitorie e speciali per alcune estinzioni e riorganizzazioni territoriali.

Ambito soggettivo e coordinamento istituzionale

Il provvedimento estende più volte il novero dei soggetti considerati dalla disciplina regionale, includendo la città metropolitana accanto a Regione, province e comuni. Tale estensione incide sui principi generali, sui rapporti istituzionali, sui procedimenti di monitoraggio finanziario, sulla disciplina delle unioni e sulle regole relative al personale e ai contributi.

Monitoraggio finanziario e soggetti tenuti agli adempimenti

La disciplina sul patto/monitoraggio regionale viene aggiornata prevedendo che i dati finanziari siano trasmessi dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana entro il 10 ottobre. I dati devono riguardare il rispetto dell’obiettivo programmatico al 1° ottobre e l’entità dei pagamenti effettuabili nell’anno.

Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni

La legge rafforza e precisa il quadro dell’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nei territori individuati dall’allegato A. I comuni fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 se già appartenuti a comunità montane, devono avviare l’esercizio associato mediante convenzione o unione di comuni.

Sono fissate regole dimensionali e di corrispondenza delle funzioni:

  • il limite dimensionale ordinario può essere diverso quando nell’ambito vi sia un solo comune obbligato e l’esercizio sia svolto in convenzione;
  • in tal caso il limite corrisponde alla popolazione complessiva del comune obbligato e del comune contermine associato;
  • per le unioni a disciplina ordinaria i comuni obbligati devono esercitare almeno due funzioni fondamentali, o in alternativa una di esse e le funzioni in materia di viabilità e strade comunali richiamate dalla legge regionale;
  • per tutti i comuni associati l’unione deve esercitare almeno una funzione fondamentale o le funzioni comunali relative alle strade comunali, secondo la disciplina indicata.

La legge chiarisce inoltre quando si ha “corrispondenza di funzioni” ai fini dei requisiti richiesti, e precisa che la protezione civile rileva solo se esercitata in modo compiuto secondo la normativa regionale di settore.

Unioni di comuni: costituzione, recesso, scioglimento e statuti

Vengono rivisti numerosi aspetti procedurali delle unioni di comuni.

In particolare:

  • se la convenzione non indica la decorrenza dell’esercizio associato, questa coincide con la data della stipulazione;
  • in caso di recesso da un’unione, il comune può comunque approvare, mentre il procedimento non è ancora concluso, l’adesione ad altra unione o la costituzione di una nuova unione, ma l’efficacia degli atti è differita alla conclusione del recesso;
  • la procedura di recesso o scioglimento va comunicata alla Giunta regionale dal sindaco o dai sindaci interessati, allegando la deliberazione consiliare;
  • vengono eliminate alcune previsioni che riguardavano anche le modifiche statutarie, concentrando la disciplina sugli atti di recesso e scioglimento.

Per gli statuti delle unioni, decorso il termine previsto dalla disciplina regionale, le disposizioni statutarie difformi non si applicano e trovano applicazione le norme regionali del capo. Se gli organi risultano costituiti in difformità, essi decadono di diritto e si applicano regole provvisorie: consiglio composto dai sindaci e dai rappresentanti individuati dalla legge, giunta composta da tutti i sindaci, presidente individuato nel sindaco del comune di maggiore dimensione demografica.

Funzioni, ambiti territoriali e coordinamento degli esercizi associati

La legge conferma che quando una norma prevede l’obbligo di esercizio associato in un ambito stabilito dalla Regione, l’obbligo si intende assolto negli ambiti indicati nell’allegato A. Viene inoltre precisato che le leggi regionali possono stabilire ambiti di esercizio più ampi per specifiche funzioni fondamentali.

Le intese per la modifica degli ambiti territoriali sono valide se sottoscritte da tutti i sindaci dell’ambito proposto; in mancanza, decide la Giunta regionale, sentiti gli altri sindaci e acquisito il parere della commissione consiliare competente entro trenta giorni.

Disciplina delle unioni di comuni e requisiti per i contributi

Sono aggiornati i requisiti per il riconoscimento e il finanziamento delle unioni di comuni. La disciplina vigente richiede, in sintesi, che l’unione eserciti almeno le funzioni previste dalla legge regionale e che, per i comuni obbligati, siano rispettati i minimi di esercizio associato.

La legge ridefinisce anche la nozione di funzioni rilevanti ai fini dei requisiti, escludendo alcune funzioni di competenza statale, come catasto e servizi anagrafici, elettorali e statistici, e limitando il rilievo della protezione civile ai casi di esercizio compiuto secondo la legislazione regionale.

Riassetto delle unioni di comuni a disciplina differenziata

Una parte rilevante della legge riguarda i comuni fino a 1.000 abitanti e la proposta di aggregazione per l’istituzione di unioni di comuni a disciplina differenziata.

I comuni interessati devono trasmettere alla Giunta regionale, nei termini della normativa statale, la proposta di aggregazione e la documentazione prescritta. L’aggregazione deve:

  • essere compresa in una stessa provincia;
  • garantire continuità territoriale;
  • avere popolazione complessiva superiore a 1.000 abitanti, salvo il caso di aggregazione senza continuità territoriale con altri comuni fino a 1.000 abitanti, in cui la popolazione può essere inferiore.

La Giunta regionale definisce con deliberazione le aggregazioni ammissibili; il Presidente della Giunta regionale istituisce poi l’unione con decreto, anche anticipatamente se richiesto. Se non è presentata la proposta entro il termine statale, si applica la disciplina sull’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

La nuova unione subentra nei rapporti attivi e passivi dell’eventuale unione estinta e, salvo la disciplina differenziata, opera in continuità con quella precedente. Se i comuni provengono da unioni ordinarie, cessano di farne parte e cessano anche gli atti associativi con altri enti; restano ferme alcune funzioni già conferite dalla Regione all’unione ordinaria sul territorio del comune interessato.

Personale e spese rilevanti

La rubrica dell’articolo dedicato al personale viene sostituita e viene precisato che, ai fini dell’applicazione del limite di spesa dell’articolo 32, comma 5, del TUEL, non rientrano le spese per il personale trasferito direttamente all’unione da Stato o Regione con il conferimento di funzioni e servizi.

Sono inoltre aggiornati i riferimenti ai soggetti che trasmettono i dati sul personale, includendo città metropolitana oltre a comuni e province.

Comunità montane ed estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese

La legge contiene una disciplina speciale di forte impatto per la Comunità montana Appennino pistoiese, che è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Restano salvi gli atti adottati ai sensi degli articoli richiamati e i relativi effetti.

Dal momento dell’estinzione:

  • il commissario straordinario cessa dalle funzioni;
  • la Provincia di Pistoia subentra nell’esercizio delle funzioni dell’ente estinto, per il territorio già di competenza della comunità montana;
  • la provincia succede anche nei rapporti giuridici e nei mutui indicati dalla legge;
  • cessano gli atti associativi tra i comuni e la comunità montana;
  • il Presidente della Giunta regionale detta con decreto le disposizioni per l’assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali già spettanti all’ente estinto;
  • la Provincia effettua la ricognizione dei beni e il decreto presidenziale costituisce titolo per trascrizioni, volture e altri adempimenti.

È inoltre prevista la possibilità di rimodulare i finanziamenti concessi alle comunità montane estinte per completare interventi in corso, con individuazione delle priorità da parte della Giunta regionale.

Contributi, premialità e relazioni periodiche

La legge aggiorna anche la disciplina dei contributi e delle relazioni periodiche della Giunta regionale al Consiglio.

In particolare:

  • per l’anno 2012 i contributi sono concessi secondo la disciplina aggiornata o, in alternativa, secondo la disciplina previgente richiamata dalla norma;
  • le previsioni sulla concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche vengono richiamate nella relazione della Giunta;
  • dal 2014 la Giunta deve presentare una relazione sul processo di estinzione delle comunità montane, sugli atti associativi adottati dai comuni, sulle funzioni fondamentali avviate, sulle aggregazioni e sulle forme associative costituite, nonché sui contributi di premialità; dal 2015 la relazione ha cadenza biennale e riguarda soltanto alcuni degli elementi indicati.

Tempistiche e disposizioni transitorie

La legge contiene numerose previsioni temporalmente limitate:

  • alcune disposizioni si applicano nell’anno 2012 o dal 2013;
  • il termine del 31 dicembre 2013 è richiamato per la verifica dell’effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte delle unioni;
  • la relazione regionale sul riassetto delle comunità montane è prevista entro il primo semestre 2014;
  • la disciplina delle relazioni periodiche si riduce dal 2015 a cadenza biennale;
  • la Comunità montana Appennino pistoiese si estingue dal 1° dicembre 2012.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

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