L.R. Toscana 56/2012
Denominazione dei beni del patrimonio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana una procedura per attribuire o modificare la denominazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile e disponibile regionale, tramite deliberazione della Giunta su parere della Consulta. Disciplina composizione, funzioni e criteri della Consulta, proposte dei soggetti legittimati, lapidi e monumenti commemorativi. Entrata in vigore: 1° gennaio 2013; previsioni di spesa limitate alle annualità indicate.
Denominazione dei beni del patrimonio regionale toscano
Denominazione dei beni del patrimonio regionale toscano
La legge disciplina, per la Regione Toscana, l’attribuzione dei nomi ai beni demaniali e al patrimonio indisponibile e disponibile regionale. Il sistema ruota attorno alla Giunta regionale, che delibera la denominazione sulla base del parere della Consulta per la denominazione dei beni regionali.
Ambito e natura della denominazione
La denominazione regionale si aggiunge alle eventuali classificazioni o denominazioni già previste da norme statali o dell’Unione europea. La disciplina riguarda i beni regionali e si applica esclusivamente nel territorio toscano.
Consulta per la denominazione dei beni regionali
È istituita la Consulta per la denominazione dei beni regionali, con compiti consultivi, propositivi e di osservatorio. In particolare:
- esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale nel rispetto della storicità consolidata e dei toponimi riconosciuti dalla comunità locale;
- esercita l’iniziativa per la promozione di lapidi commemorative e monumenti;
- propone i nomi per beni successivamente individuati dalla Giunta;
- svolge funzioni di osservatorio sulle questioni di denominazione dei beni pubblici nel territorio regionale;
- esprime pareri su richiesta degli enti locali;
- propone a comuni e province, nell’ambito delle loro competenze toponomastiche, denominazioni di strade e piazze, secondo motivazione coerente con storia e memoria civica toscana.
La Consulta può inoltre organizzare convegni e incontri di studio su toponomastica e storia toscana, anche per individuare nuove denominazioni da attribuire ai beni pubblici.
Composizione, sede e durata
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale ed è nominata dallo stesso Consiglio. Ne fanno parte:
- quattro consiglieri regionali;
- tre esperti in storia, geografia e toponomastica;
- due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali.
È inoltre integrata dal presidente della commissione consiliare competente, o da un suo delegato, con diritto di voto, in relazione al bene da intitolare. La partecipazione è onorifica. La durata coincide con la legislatura regionale. La Consulta elegge il presidente tra i consiglieri regionali e il vicepresidente tra i rappresentanti degli enti locali.
Funzionamento e quorum
La Consulta è convocata dal presidente almeno dieci giorni prima della seduta. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Consulta può disporre audizioni, in particolare degli amministratori dei comuni direttamente interessati.
Le deliberazioni, con gli atti istruttori, sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale, che le inoltra al Presidente della Giunta regionale per l’adozione della deliberazione di denominazione. Se la proposta proviene dai soggetti legittimati indicati dalla legge, la trasmissione avviene solo in caso di parere favorevole della Consulta.
Per attribuire nomi riferiti a persone fisiche o a fatti storici avvenuti da meno di dieci anni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Criteri per le denominazioni
Le denominazioni devono rappresentare la storia e l’identità della Toscana, anche con riferimento a specifici ambiti territoriali, valorizzando cultura, civiltà, personalità, fatti ed eventi della storia regionale. Se il nome richiama persone o eventi di particolare significato non direttamente connessi con storia e territorio regionale, la Giunta deve motivare espressamente tale scelta. La modifica di una denominazione è ammessa solo per motivate esigenze.
Soggetti legittimati a presentare proposte
Possono presentare proposte di denominazione alla Consulta:
- i consigli comunali e i consigli provinciali del territorio in cui è ubicato il bene, con carattere prioritario nell’esame;
- il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, i presidenti di provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali eletti nel territorio interessato;
- almeno cento cittadini residenti in Toscana, secondo modalità stabilite dalla Giunta su proposta della Consulta.
La Consulta deve pronunciarsi sulle proposte entro sei mesi dalla presentazione.
Lapidi commemorative e monumenti
Il Consiglio regionale, su iniziativa della Consulta, promuove presso gli enti competenti la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane. Gli oneri sono a carico della Regione Toscana. La deliberazione consiliare stabilisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 10.000 euro per il 2013, coperta con gli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale 2012-2014. Per le annualità successive la copertura è demandata alla legge di bilancio. Per gli interventi dell’articolo 7 sono previste coperture specifiche nel bilancio del Consiglio regionale 2016-2018 per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente per 10.000 euro, 100.000 euro e 100.000 euro; per le annualità successive la copertura è rinviata alla deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del bilancio di previsione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
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