L.R. Puglia 26/2009
Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 26/2009 tutela e promuove le tecniche costruttive tradizionali con copertura a volta, incentivando formazione, recupero edilizio e programmi di rigenerazione urbana. Introduce regole speciali per il calcolo di altezze e volumi nelle nuove costruzioni, sopraelevazioni e ricostruzioni, e prevede criteri di incentivo e priorità nei finanziamenti pubblici per interventi e progetti formativi collegati.
Tutela e valorizzazione delle costruzioni pugliesi con copertura a volta
Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta
La legge regionale disciplina, per il territorio della Puglia, misure di tutela, promozione e incentivazione delle costruzioni tradizionali con copertura a volta. L’obiettivo è conservare un elemento ritenuto caratterizzante della storia, della tradizione e della cultura locale, favorendone anche l’uso nelle nuove trasformazioni edilizie.
Finalità e valorizzazione culturale
La Regione riconosce le tecniche costruttive tradizionali a volta come bene da preservare e promuovere. La tutela non è solo edilizia, ma anche culturale, in quanto collegata all’identità del territorio pugliese.
Interventi formativi e trasmissione delle competenze
Per incentivare l’uso e la conservazione delle tipologie di copertura a volta, la Regione promuove progetti formativi, anche in collaborazione con:
- Università;
- enti territoriali competenti;
- associazioni di categoria.
Tali iniziative sono finalizzate alla trasmissione e conservazione delle conoscenze tecniche e applicative necessarie alla realizzazione di strutture voltate.
Parametri edilizi per nuove costruzioni, sopraelevazioni e ricostruzioni
La disciplina introduce criteri speciali per il calcolo dei parametri edilizi, anche in deroga alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi comunali, nei limiti della legge regionale.
Per le nuove costruzioni, ai fini del computo dei volumi, l’“altezza” è determinata sommando:
- l’altezza dell’imposta di volta;
- un terzo dell’altezza compresa tra l’imposta di volta e l’estradosso solare strutturale.
Per la sopraelevazione, se consentita dallo strumento urbanistico vigente, nel calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti è computabile un’altezza massima pari a 3,50 metri.
In caso di demolizione di strutture voltate, o quando la demolizione sia comunque consentita per esigenze compositivo-distributive essenziali, è ammessa la ricostruzione con strutture voltate della superficie demolita, anche in deroga alla cubatura insediabile. La ricostruzione deve però prevedere la riprogettazione della superficie demolita sempre mediante strutture murarie a volta.
Incentivi edilizi sul costo di costruzione
In relazione al costo di costruzione determinato ai sensi del Testo unico dell’edilizia, i Comuni applicano al costo base per l’edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0,60 quando il permesso di costruire preveda la realizzazione di coperture a volta per almeno il 60% della copertura totale assentita.
Finanziamenti e priorità nei programmi pubblici
La Regione incentiva l’inserimento degli interventi di manutenzione, restauro e ripristino delle costruzioni tipiche a volta:
- nei programmi integrati di rigenerazione urbana;
- in ogni altro strumento di pianificazione e programmazione orientato al recupero edilizio e alla riqualificazione urbana.
Tale inclusione costituisce criterio di valutazione per l’erogazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.
La Regione promuove inoltre progetti culturali per la formazione e l’aggiornamento di operatori tecnici e professionali, in modo da garantire la trasmissione delle conoscenze necessarie alla realizzazione delle strutture a volta. Anche questi progetti possono beneficiare di criteri di priorità nelle graduatorie per i finanziamenti destinati alla formazione professionale.
Ambito temporale e stato di vigenza
L’atto risulta vigente e non contiene una disciplina limitata a specifici esercizi finanziari o a un periodo transitorio espresso. La regolazione opera stabilmente nell’ambito della Regione Puglia.
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