R.R. Puglia 23/2009
Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 - 'Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi' -articolo 8. 'Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in attuazione della l.r. Puglia 3 agosto 2007, n. 23, la costituzione, la composizione e il funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione (NTV) per i distretti produttivi. Definisce i membri, la nomina, la sede, la durata triennale dell’incarico e il voto decisivo del Presidente in caso di parità. Non contiene scadenze o termini temporali diversi dalla durata dell’incarico.
Nucleo tecnico di valutazione per i distretti produttivi della Puglia
Nucleo tecnico di valutazione per i distretti produttivi
Il regolamento attua l’art. 8, comma 5, della legge regionale Puglia 3 agosto 2007, n. 23, sulla promozione e il riconoscimento dei distretti produttivi. La disciplina riguarda la costituzione, i compiti e il funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione (NTV) nell’ambito regionale pugliese.
Oggetto e finalità
Il provvedimento stabilisce il quadro organizzativo del NTV, organo previsto dalla legge regionale per supportare l’attuazione della disciplina sui distretti produttivi. Il testo regolamentare si concentra sulla struttura dell’organo e sulle regole essenziali di nomina e funzionamento.
Composizione del NTV
Il NTV è composto da:
- il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l’Innovazione, che svolge le funzioni di Presidente;
- cinque componenti nominati dalla Giunta regionale.
La composizione deve assicurare l’integrazione tra competenze connesse alla gestione dei principali programmi di coesione nazionali e comunitari e quelle derivanti dal Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi, nonché dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nomina, durata e revoca
I componenti sono nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale allo Sviluppo economico. L’incarico ha durata triennale e può essere revocato, purché la revoca sia sorretta da idonea motivazione.
Sede del NTV
Il NTV ha sede presso l’Area Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia.
Profili temporali e applicabilità
L’unico termine espresso nel regolamento è la durata di tre anni dell’incarico dei componenti. Non sono previsti altri limiti temporali specifici né regimi transitori nel testo fornito.
Attualità della disciplina
Il regolamento non risulta abrogato nel testo fornito ed è formalmente vigente; tuttavia la disciplina è di carattere organizzativo-istituzionale e strettamente collegata alla legge regionale sui distretti produttivi.
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