L.R. Puglia 24/2009
Alienazione del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comune di Taranto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge consente al Comune di Taranto, dichiarato in dissesto finanziario, di alienare il proprio patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base di un piano di vendita approvato dal Consiglio comunale e autorizzato dalla Giunta regionale. I proventi sono destinati anzitutto al risanamento del bilancio comunale; le residue quote a reinvestimenti nel patrimonio abitativo pubblico. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione.
Alienazione di alloggi ERP del Comune di Taranto
Alienazione del patrimonio ERP del Comune di Taranto
La legge disciplina, in via speciale e limitata al Comune di Taranto, la possibilità di alienare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. La misura è collegata alla condizione di dissesto finanziario dell’ente e mira a consentire l’utilizzo dei proventi delle vendite per il riequilibrio dei conti e, in via residuale, per interventi sul patrimonio abitativo pubblico.
Ambito di applicazione e presupposti
La facoltà di alienazione riguarda esclusivamente il patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Taranto.
La possibilità di procedere è subordinata a due presupposti principali:
- il Comune deve essere dichiarato in dissesto finanziario;
- l’operazione deve essere inserita in un apposito piano di vendita.
Piano di vendita e autorizzazione regionale
L’alienazione deve avvenire sulla base di un piano di vendita formulato ai sensi della legge statale n. 560 del 1993 e della normativa regionale applicabile.
Il piano:
- deve essere approvato dal Consiglio comunale;
- deve essere sottoposto ad autorizzazione della Giunta regionale.
La legge non disciplina ulteriori passaggi procedurali o criteri specifici di alienazione, limitandosi a richiamare la normativa statale e regionale di settore.
Destinazione dei proventi
La legge stabilisce una priorità nell’impiego delle somme derivanti dalle vendite:
- in via prioritaria, i proventi devono essere destinati al risanamento finanziario del bilancio comunale;
- le quote residue possono essere reinvestite nel patrimonio abitativo pubblico.
Il reinvestimento residuale è previsto per:
- acquisto di edifici e aree edificabili;
- riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico;
- nuove costruzioni;
- recupero e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale della Puglia. Non contiene termini di efficacia limitati nel tempo né una disciplina transitoria ulteriore.
Obsolescenza
Si tratta di una disciplina speciale puntuale, riferita a una specifica situazione finanziaria del Comune di Taranto; pur restando formalmente vigente, ha natura essenzialmente circoscritta e non contiene previsioni di applicazione generale o continuativa.
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