L.R. Puglia 32/2023
Modifiche alle leggi regionali 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) e 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024) e disposizioni varie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia 29 novembre 2023, n. 32 aggiorna la legge di stabilità 2023 e l’assestamento 2022: riformula alcune norme su istruzione superiore, sanità e donazione del sangue cordonale, e disciplina lo screening neonatale per la cataratta congenita. Modifica regole operative, soggetti coinvolti e invio ai centri specialistici. Non contiene una scadenza generale di applicazione, ma interviene su norme di bilancio e sanitarie ancora pertinenti.
Modifiche alla legge di stabilità Puglia 2023, all’assestamento 2022 e disposizioni varie
Modifiche alla normativa regionale su bilancio, sanità e formazione superiore
La legge regionale Puglia 29 novembre 2023, n. 32 interviene su due leggi regionali precedenti, la n. 32 del 2022 (legge di stabilità regionale 2023) e la n. 30 del 2022 (assestamento e variazione al bilancio 2022), apportando modifiche puntuali a discipline in materia di formazione superiore, assistenza sanitaria neonatale e donazione del sangue cordonale.
Formazione superiore e istituzioni AFAM
Nell’ambito delle disposizioni della l.r. 32/2022, la legge amplia il riferimento alle università includendo espressamente le istituzioni della formazione superiore, cioè Università e istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). La modifica riguarda sia il richiamo contenuto in una disposizione relativa al settore, sia un altro comma che prima faceva riferimento alle sole università pubbliche pugliesi.
Abrogazioni nella disciplina precedente
La legge abroga l’articolo 91 e l’articolo 108 della l.r. 32/2022. Il testo fornito non specifica il contenuto originario di tali disposizioni, ma la loro soppressione rende non più applicabili le relative norme.
Donazione e prelievo del sangue cordonale
Vengono ritoccate varie parti dell’articolo 105 della l.r. 32/2022, con effetti soprattutto terminologici e procedurali. In particolare:
- viene eliminato il riferimento al “rifiuto della donazione” e, in più passaggi, alle espressioni “dissenso” o “o rifiuto”;
- viene precisato che il consenso o la dichiarazione devono essere sottoscritti e allegati alla cartella clinica;
- viene soppressa la necessità di sentire il responsabile della banca cordonale;
- si passa da un singolo protocollo operativo ai “protocolli operativi”, che devono essere definiti dalla banca di riferimento in linea con la normativa vigente. La disciplina così risultante si concentra quindi sulla gestione della donazione e del prelievo del sangue cordonale secondo protocolli operativi conformi alle regole vigenti.
Screening neonatale per la cataratta congenita
La legge sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 30/2022, confermando e precisando che, per garantire diagnosi precoce e tempestivo avvio di terapie anche farmacologiche, è assicurato lo screening per la cataratta congenita ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, salvo espresso rifiuto degli aventi diritto.
Strutture accreditate e informativa ai genitori
Nel comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 30/2022:
- il richiamo al “privato convenzionato” è sostituito con “privato accreditato”;
- si aggiunge l’obbligo di fornire un’idonea informativa sullo screening ai genitori naturali o a chi esercita la responsabilità genitoriale sul neonato.
Invio ai centri specialistici e tempistiche
Il nuovo comma 4 dell’articolo 20 disciplina il percorso di conferma diagnostica e presa in carico:
- nei neonati senza fattori di rischio per deficit visivo a esordio tardivo, se il test è dubbio o positivo, il paziente deve essere inviato entro dodici giorni, con priorità e prenotazione effettuata dal punto nascita, all’unità operativa specialistica di branca;
- nei neonati con fattori di rischio oftalmologico, se il test è positivo, l’invio deve avvenire tempestivamente, senza parere oculistico, dal punto nascita all’unità operativa specialistica di branca.
Portata e attualità della disciplina
L’atto non contiene un regime temporale limitato o una scadenza di efficacia. Le modifiche incidono su disposizioni di bilancio e su una disciplina sanitaria ancora utilizzabile, pertanto non risulta obsoleto.
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