Sentenza del 27/06/2016 n. 4155 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Reddito di impresa - Formazione - Concorso - Costi - Requisiti - Certezza e determinabilità - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non indica lo svolgimento processuale né il dispositivo concreto della sentenza. Esprime tuttavia il principio secondo cui la deduzione fiscale dei costi è subordinata alla prova, a carico del contribuente, della loro certezza, precisione e determinabilità. In assenza di tale prova, il costo non è deducibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa. Il principio richiamato stabilisce che un costo può concorrere negativamente alla formazione del reddito solo quando la sua esistenza sia certa e il relativo ammontare sia determinabile in modo obiettivo. Inoltre, il contribuente deve dimostrare, mediante elementi certi e precisi, sia l'effettività del costo sia la sua quantificazione. La mera allegazione del costo o la sua astratta inerenza all'attività non sono sufficienti.
Norme richiamate
Disciplina IRES del reddito d'impresa
I costi concorrono negativamente a formare il reddito di impresa soltanto se certi nell'esistenza e determinabili nel loro ammontare in modo obiettivo.
La deduzione richiede che il costo sia effettivamente sostenuto, certo nella sua esistenza e quantificabile sulla base di elementi oggettivi, precisi e verificabili.
Cassazione n. 25141/2009
È richiamato il principio per cui l'onere di provare gli elementi giustificativi della deduzione dei costi grava sul contribuente.
Massime di principio
- Per dedurre un costo ai fini IRES non basta che esso sia collegato all'attività d'impresa: il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esistenza.
- L'importo dedotto deve essere determinabile in modo obiettivo attraverso documenti e dati verificabili; stime generiche o non supportate da elementi concreti possono essere disconosciute.
- L'onere della prova ricade sul contribuente, che deve conservare fatture, contratti, ricevute, contabili e ogni altra documentazione idonea a dimostrare natura, effettività e ammontare del costo.
- In mancanza di elementi certi e precisi, l'Amministrazione finanziaria può negare la deduzione, anche se il costo appare astrattamente inerente all'attività.
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