L.R. Piemonte 23/2004
"Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte strumenti di sostegno, controllo e sviluppo della cooperazione: contributi e finanziamenti agevolati, fondo di garanzia, centri di consulenza tecnica, Commissione regionale e Osservatorio. Prevede la programmazione annuale degli interventi e la copertura finanziaria per gli anni 2004-2006. Le norme di vecchi fondi e leggi precedenti sono superate con l’adozione dei nuovi provvedimenti attuativi.
Interventi regionali per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Piemonte
Interventi regionali per lo sviluppo e la promozione della cooperazione
La legge della Regione Piemonte definisce un quadro organico di promozione, sostegno, controllo e sviluppo della cooperazione. L’obiettivo è rafforzare il ruolo economico e sociale delle cooperative, favorendo imprenditoria diffusa, partecipazione, pari opportunità, occupazione e radicamento territoriale.
Finalità e impostazione generale
La Regione promuove la cooperazione in coerenza con i principi costituzionali e statutari, avvalendosi del concorso delle associazioni regionali del movimento cooperativo, degli enti locali, degli enti strumentali e delle forze sociali. La disciplina individua strumenti, destinatari, tipologie di incentivi e soggetti competenti, nel quadro della normativa regionale di attuazione del d.lgs. 112/1998.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono accedere ai benefici:
- le cooperative a mutualità prevalente;
- i loro consorzi;
- le sezioni regionali delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
Per l’ammissione ai benefici, i soggetti devono:
- operare nel rispetto dei principi del d.lgs. 1577/1947 e del d.lgs. 6/2003;
- essere iscritti all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive;
- avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio del Piemonte.
Centri di consulenza tecnica
La Regione può incentivare i centri di consulenza tecnica per sostenere sviluppo, consolidamento, riqualificazione e riconversione delle cooperative. I centri sono accreditati dalla Regione, in numero massimo di uno per soggetto costituente, se dispongono di:
- una struttura operativa in almeno cinque province piemontesi;
- uno statuto che preveda servizi a favore di tutte le cooperative richiedenti.
Possono costituire e partecipare ai centri le sezioni regionali del movimento cooperativo o altri soggetti rappresentativi delle cooperative operanti in Piemonte. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina requisiti, modalità, termini, servizi ammissibili, autorità competente, controlli, criteri di incentivazione e verifiche per il mantenimento dell’accreditamento.
Tipologie di incentivi e finalità finanziabili
La Giunta regionale può concedere alle cooperative a mutualità prevalente e ai loro consorzi:
- finanziamenti a tasso agevolato;
- contributi in conto capitale.
Gli interventi possono riguardare:
- spese generali di avviamento e assistenza tecnico-gestionale;
- formazione professionale e manageriale dei soci;
- investimenti, impianti tecnici e locali;
- incremento del capitale sociale per programmi di investimento;
- sistemi di qualità e tracciabilità;
- reti commerciali anche telematiche;
- servizi di centri di ricerca per innovazione di processo o prodotto;
- fondi per capitalizzazione e garanzia del credito;
- agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
- altre forme di intervento definite dalla Giunta.
Sono previsti anche contributi in conto capitale alle sezioni regionali delle associazioni cooperative, ripartiti secondo criteri annualmente fissati dalla Commissione regionale della cooperazione.
Fondo di garanzia per l’accesso al credito
È istituito un fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito delle cooperative ammesse. La gestione avviene tramite convenzione con un soggetto gestore, secondo gli indirizzi della Giunta regionale.
Programma degli interventi e modalità attuative
La Giunta regionale approva entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge un programma di interventi, sentita la Commissione regionale della cooperazione. Il programma definisce:
- importi massimi degli incentivi;
- eventuali dimensioni minime e massime delle cooperative ammissibili;
- priorità tipologiche, territoriali e settoriali;
- cause di inammissibilità, revoca o decadenza;
- procedure di monitoraggio e valutazione.
Il programma disciplina inoltre:
- procedure e modulistica per domande di contributo e finanziamento;
- documentazione da allegare e contenuti dei progetti di sviluppo;
- tipologie di spese ammissibili e arco temporale di realizzazione;
- rendicontazione e controlli.
La Giunta può modificare annualmente gli atti di indirizzo entro il 30 novembre. Il programma è sottoposto al parere del Comitato per le attività produttive, che si esprime entro 20 giorni.
Promozione e gestione degli strumenti
La struttura regionale competente svolge attività di informazione e promozione sulla creazione, il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative e delle iniziative consortili, in collaborazione con le associazioni del movimento cooperativo.
Gli strumenti regionali possono essere gestiti tramite:
- gestione diretta;
- enti strumentali;
- soggetti terzi.
Commissione regionale della cooperazione
La Commissione regionale della cooperazione è composta da rappresentanti della Giunta, del Consiglio regionale, delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative, dell’IRES e della Commissione regionale pari opportunità. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione sulla base delle designazioni ricevute.
La Commissione dura per la legislatura regionale e continua a operare fino alla costituzione della nuova Commissione. Per la partecipazione alle sedute si applicano le norme sui compensi delle commissioni regionali.
Funzioni della Commissione regionale della cooperazione
La Commissione svolge funzioni di studio, proposta e parere in materia cooperativa. In particolare:
- analizza gli effetti della cooperazione sull’economia regionale e sull’occupazione;
- propone indagini, studi e ricerche;
- esprime pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione degli incentivi;
- esamina le questioni relative alla cooperazione sociale, incluse convenzioni, piani e interventi di sostegno;
- esprime pareri su ogni altra questione attribuita da leggi, regolamenti o richiesta di Consiglio e Giunta.
La Commissione si avvale dell’Osservatorio regionale della cooperazione e riceve annualmente una relazione della struttura regionale competente sullo stato di attuazione degli interventi.
Osservatorio regionale della cooperazione
La Regione istituisce un Osservatorio regionale della cooperazione, interno alla struttura competente, per un’attività permanente di analisi e studio del settore. L’Osservatorio:
- monitora il fenomeno cooperativo nel territorio piemontese;
- ne quantifica consistenza numerica, tipologia e impatto occupazionale;
- studia le problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale, nazionale e internazionale;
- opera in coerenza con i sistemi informativi nazionali e contribuisce all’Osservatorio nazionale.
Per le attività dell’Osservatorio la Giunta può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche paritetiche, ed esperti del settore.
Obiettivi e funzioni dell’Osservatorio
L’Osservatorio concorre alla programmazione regionale, alla valutazione dell’efficacia degli interventi e alla diffusione dei dati sulla cooperazione. La disciplina gli attribuisce anche una funzione specifica di tutela del lavoro nelle cooperative, di contrasto al dumping e alla concorrenza sleale, e di promozione di rapporti corretti con le pubbliche amministrazioni piemontesi.
Tra le funzioni operative figurano:
- raccolta e aggiornamento di una banca dati informatizzata;
- acquisizione sistematica di dati da fonti esistenti;
- collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- indagini, ricerche, studi e collaborazioni esterne;
- attività informativa e organizzazione di seminari e convegni.
Sistema informativo
Il sistema informativo regionale del lavoro del Piemonte assicura la gestione delle basi dati e delle elaborazioni necessarie all’Osservatorio, garantendo il raccordo con l’osservatorio nazionale.
Regime transitorio, norme finanziarie e abrogazioni
Le risorse residue dei precedenti fondi rotativi e di garanzia affluiscono al bilancio regionale e sono destinate ai nuovi fondi previsti dalla legge. Le domande presentate prima dell’entrata in vigore restano disciplinate dalla normativa vigente al momento della presentazione.
La concessione dei contributi, dei finanziamenti e l’accesso al fondo di garanzia avvengono nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis; ulteriori finanziamenti richiedono il parere favorevole dell’Unione europea.
Sono abrogate, a decorrere dall’adozione dei provvedimenti attuativi del programma di cui all’articolo 6, la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 e la legge regionale 15 maggio 1978, n. 24.
Clausola valutativa e monitoraggio politico-istituzionale
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti. Dopo un anno dall’entrata in vigore presenta una prima relazione sull’istituzione e sull’organizzazione della Commissione e dell’Osservatorio; dopo tre anni, e poi annualmente, presenta una relazione con dati su dotazioni finanziarie, beneficiari, domande respinte, gestione del fondo di garanzia, attività promozionali e impatto complessivo sul movimento cooperativo.
Copertura finanziaria
Per gli anni finanziari 2004, 2005 e 2006 la legge prevede una copertura complessiva stimata in euro 9.030.000 annui per gli interventi economici, finanziata con le pertinenti unità previsionali di bilancio e con i fondi speciali indicati nel testo.
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