L.R. Piemonte 22/2004
"Disciplina del referendum popolare ai sensi dell' articolo 123 della Costituzione ".[1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte il referendum confermativo sulle leggi di revisione dello Statuto, in attuazione dell’art. 123 Cost. Regola pubblicazione, richieste dei promotori o dei consiglieri, verifiche di ammissibilità, raccolta firme, indizione, voto, proclamazione dei risultati, effetti della mancata approvazione e sospensione dei termini in caso di giudizio costituzionale. Prevede anche una disciplina transitoria fino alla revisione statutaria.
Disciplina del referendum popolare sulle leggi di revisione statutaria della Regione Piemonte
Disciplina del referendum popolare sulle leggi di revisione statutaria in Piemonte
La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione Piemonte, il procedimento referendario previsto dall’articolo 123 della Costituzione per le leggi di revisione dello Statuto regionale. Regola sia la fase di approvazione e pubblicazione della legge statutaria sia l’eventuale richiesta di referendum da parte degli elettori o dei consiglieri regionali, oltre agli effetti della consultazione e dei giudizi di legittimità costituzionale.
Approvazione e pubblicazione della legge statutaria
Le leggi di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio regionale con maggioranza assoluta dei componenti, mediante due deliberazioni successive adottate a distanza non inferiore a due mesi e sul medesimo testo. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione immediata sul Bollettino Ufficiale della Regione, con apposita intestazione e con l’avviso che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori regionali oppure un quinto dei consiglieri può chiedere il referendum.
La legge approvata in seconda votazione è pubblicata separatamente dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di tre mesi sia per presentare la richiesta di referendum sia per raccogliere e depositare le firme necessarie. Il Bollettino contenente la pubblicazione è trasmesso immediatamente al Governo.
Richiesta referendaria da parte degli elettori
Per attivare il referendum popolare, almeno tre elettori del Piemonte, in qualità di promotori, depositano la richiesta presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, e l’iscrizione può essere comprovata anche con dichiarazione autenticata.
La richiesta deve indicare con precisione la legge di revisione statutaria da sottoporre a voto, richiamandone la data di approvazione finale, il numero e la data del Bollettino Ufficiale di pubblicazione. Il quesito referendario è predeterminato in formula testuale e non può essere accompagnato da altri elementi di illustrazione.
Il deposito è verbalizzato da un funzionario delegato; l’Ufficio di Presidenza informa subito il Consiglio regionale e pubblica il verbale sul Bollettino Ufficiale.
Verifica preliminare della ricevibilità e raccolta firme
Entro tre giorni dalla presentazione, l’Ufficio di Presidenza verifica la ricevibilità della richiesta quanto a termine, quesito, numero e qualità dei richiedenti. Se occorrono correzioni o integrazioni, viene assegnato ai promotori, una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni; poi l’Ufficio decide entro i tre giorni successivi.
Se la richiesta è irricevibile, è dichiarata improcedibile e la decisione è pubblicata. Se non sono ancora scaduti i tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, possono essere presentate nuove richieste. Se la richiesta è ricevibile, i promotori possono avviare la raccolta firme.
Le firme vanno raccolte su fogli di carta semplice di formato equivalente alla carta bollata, con il quesito stampato in apertura di ciascun foglio e vidimazione preventiva del funzionario delegato entro cinque giorni dalla presentazione. Le modalità di sottoscrizione, autenticazione e certificazione richiamano la disciplina regionale del 1973 e la normativa statale in materia elettorale. Le firme raccolte su fogli non vidimati sono nulle.
I fogli firmati e i certificati elettorali dei sottoscrittori devono pervenire all’Ufficio di Presidenza entro tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria. Il deposito è verbalizzato e nel verbale va indicato il numero delle firme raccolte.
Entro trenta giorni dal deposito, sentita la Commissione di garanzia, l’Ufficio di Presidenza verifica la regolarità della richiesta; il termine può essere prorogato fino a novanta giorni in caso di rilevanti difficoltà documentali. Se la richiesta è irregolare, è dichiarata improcedibile; se il termine dei tre mesi è già decorso e non è pendente il ricorso governativo, la legge statutaria viene promulgata. Se invece la richiesta è regolare, il Presidente della Regione indice il referendum entro trenta giorni dalla comunicazione.
Richiesta referendaria da parte di un quinto dei consiglieri regionali
Quando la richiesta è presentata da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, le sottoscrizioni sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio, che attesta anche la qualifica di consigliere in carica dei firmatari. Alla richiesta, redatta con le modalità previste per il quesito, si accompagna la designazione di un delegato tra i richiedenti.
Il deposito è verbalizzato dal Segretario generale, che rilascia copia del verbale. Entro due giorni feriali il verbale e la documentazione sono trasmessi all’Ufficio di Presidenza, che ne dispone la pubblicazione e informa il Consiglio regionale.
L’Ufficio di Presidenza verifica la regolarità della richiesta entro sette giorni dal ricevimento, sentita la Commissione di garanzia. Può chiedere correzioni o integrazioni, assegnando al delegato un termine non superiore a dieci giorni. Se la richiesta è irregolare, è dichiarata improcedibile, senza pregiudizio per nuove richieste; se il termine dei tre mesi è scaduto e non pende ricorso governativo, la legge statutaria è promulgata. Se la richiesta è regolare, il Presidente della Regione indice il referendum entro trenta giorni.
Indizione, voto e informazione agli elettori
Il referendum è fissato in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione. Per il procedimento elettorale si applicano, per rinvio, alcune norme della legge regionale n. 4 del 1973 sul referendum consultivo.
Per finalità informative, l’Ufficio di Presidenza invia a ciascun nucleo familiare residente in Regione, insieme all’avviso di convocazione, una spiegazione breve e oggettiva del quesito, con l’indicazione delle conseguenze legislative derivanti dall’esito positivo o negativo.
Possono votare gli elettori iscritti nelle liste per l’elezione del Consiglio regionale. Le schede riportano testualmente il quesito e le due opzioni “Sì” e “No”. L’elettore esprime il voto segnando la risposta prescelta o comunque il riquadro corrispondente.
Proclamazione dei risultati ed effetti del referendum
L’Ufficio regionale per il referendum, ricevuti i verbali provinciali, accerta in pubblica adunanza la partecipazione al voto e il numero dei voti validi favorevoli e contrari.
Se i “No” sono maggioranza o pareggiano i “Sì”, la legge statutaria non è approvata dal referendum; il Presidente della Regione pubblica il risultato sul Bollettino Ufficiale e la legge decade. Se prevalgono i “Sì”, il Presidente promulga la legge di revisione statutaria con apposita formula.
Giudizio di legittimità costituzionale e sospensione dei termini
Se il Governo promuove questione di legittimità costituzionale sulla legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi per la richiesta di referendum è sospeso fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale. Fino a tale data non possono essere compiute attività o operazioni referendarie.
Se la questione costituzionale è proposta mentre la richiesta di referendum è già stata presentata, gli atti e le operazioni compiuti prima della sospensione restano validi solo in caso di rigetto del ricorso. Il Presidente della Regione dà notizia del ricorso con avviso sul Bollettino Ufficiale e comunicazione al Consiglio e ai promotori.
Effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale
Se la Corte costituzionale dichiara solo in parte illegittima la legge statutaria, il Consiglio regionale deve deliberare i provvedimenti conseguenziali nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza.
Se vengono approvate modifiche non meramente testuali o formali, la deliberazione di modifica è considerata una nuova legge e segue nuovamente il procedimento di approvazione e pubblicazione previsto per la revisione statutaria. In tal caso, le attività e le operazioni referendarie eventualmente già svolte sulla deliberazione modificata perdono efficacia.
Disposizione transitoria
Fino all’entrata in vigore della legge regionale di revisione dello Statuto della Regione Piemonte, se il Consiglio regionale viene sciolto anticipatamente, i termini del procedimento per il referendum già indetto riprendono a decorrere dal giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
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