Cassazione Civile, Ordinanza n. 07101/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR Piemonte. Secondo l'Ufficio, la Corte sarebbe incorsa in un errore percettivo ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., perché avrebbe ritenuto mancante la prova della notificazione del ricorso, mentre in realtà l'Agenzia sosteneva di avere depositato telematicamente documentazione attestante il perfezionamento dell'iter notificatorio, inclusi quattro documenti cartacei e, in particolare, due cartoline relative alla raccomandata usata per la notifica, una attestante la tentata consegna con deposito presso l'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario e l'altra relativa alla comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto una censura che investe la valutazione della ritualità della notificazione e quindi, in sostanza, un errore di giudizio o comunque una mera omessa verifica di circostanze processuali. Ha inoltre osservato che la documentazione prodotta non era decisiva e, per alcuni profili, risultava anche incongrua o scarsamente leggibile, in particolare per la data della CAD che appariva antecedente al deposito dell'atto da notificare. Per questi motivi il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, senza spese perché la controparte è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso la sentenza di cassazione
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può risolversi in una valutazione giuridica o interpretativa
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nel contesto generale dell'accertamento processuale, senza specifica applicazione decisoria autonoma
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di legittimità abbia supposto esistente un fatto la cui inesistenza risulti in modo immediato, oggettivo e incontestabile dagli atti; non è sufficiente la critica alla valutazione compiuta dalla Corte sulla ritualità di una notificazione.
- L'omesso esame di una circostanza processuale o la mancata considerazione di una documentazione non integra di per sé errore di fatto revocatorio, se la doglianza in realtà mira a contestare il giudizio della Corte sulla validità o nullità dell'atto.
- La revocazione della sentenza di cassazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio: il fatto dedotto deve essere decisivo, non controverso, chiaramente emergente dagli atti interni del giudizio di cassazione e non richiedere indagini interpretative.
- La prova della notificazione, per fondare un errore revocatorio, deve risultare in modo inequivoco dagli atti; documenti incerti, incompleti o temporalmente incoerenti non consentono di affermare una svista decisiva della Corte.
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