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Legge

L.R. Basilicata 54/2015

RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI AI SENSI DEL D.M. 10.09.2010”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 54/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge recepisce in Basilicata i criteri del D.M. 10 settembre 2010 per localizzare correttamente gli impianti da fonti rinnovabili e individua aree/siti non idonei, con buffer e regole di cumulabilità ai fini VIA. Si applica anche ai procedimenti autorizzativi già in corso non conclusi positivamente alla sua entrata in vigore. Alcune parti risultano poi abrogate o dichiarate illegittime.

Criteri per l’inserimento degli impianti FER nel paesaggio e nel territorio in Basilicata

Recepimento dei criteri per l’inserimento degli impianti FER in Basilicata

La legge regionale Basilicata n. 54 del 2015 recepisce i criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili, in attuazione del D.M. 10 settembre 2010, coordinandoli con la disciplina regionale in materia di energia e pianificazione paesaggistica.

Finalità e ambito generale

Il provvedimento mira a definire, per il territorio regionale, criteri e modalità localizzative per gli impianti FER di qualunque potenza, con attenzione alla tutela del paesaggio, dell’ambiente, del patrimonio storico-artistico e archeologico, della biodiversità e del territorio rurale. La disciplina opera solo in Basilicata e si innesta sulle norme regionali e nazionali vigenti in materia.

Criteri di localizzazione e linee guida

I criteri operativi per il corretto inserimento degli impianti sono contenuti nelle linee guida e negli elaborati allegati alla legge, formati nel rispetto dell’intesa tra Regione e Ministeri competenti richiamata dal D.Lgs. 42/2004 e sulla base delle indicazioni del D.M. 10 settembre 2010 per l’individuazione delle aree non idonee.

Quando un impianto ricade in una zona interessata da più fasce di rispetto, si applica sempre la distanza più restrittiva, cioè il buffer maggiore.

Aree e siti non idonei

La legge individua un ampio insieme di aree e siti considerati non idonei alla localizzazione di impianti FER, articolati in quattro grandi categorie:

  • aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;
  • aree comprese nel sistema ecologico funzionale territoriale;
  • aree agricole di pregio o a elevata capacità d’uso del suolo;
  • aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Per molte di tali aree sono previste fasce di rispetto differenziate, tra cui quelle per siti UNESCO, beni monumentali, beni archeologici, tratti costieri, laghi e invasi, corsi d’acqua, montagne oltre i 1.200 metri, centri urbani e centri storici, oltre a buffer specifici per diverse tipologie di impianto.

Regole su cumulabilità e VIA

Per evitare frammentazioni artificiose di progetti di produzione da FER, la legge definisce un ambito territoriale di riferimento per la verifica di assoggettabilità a VIA, con fasce di 1 km, elevata a 2 km nelle aree non idonee, per opere puntuali e areali, e di 500 metri per opere lineari. Se ricorrono contemporaneamente almeno due condizioni previste, le soglie dimensionali dell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 si riducono al 50%.

Sono esclusi dal criterio di cumulo i progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS approvata e quelli la cui verifica è integrata dalla VAS.

Aggiornamento degli allegati e proposte comunali

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può aggiornare, integrare e modificare gli allegati della legge.

I Comuni possono proporre alla Regione ulteriori aree o siti da tutelare; la proposta deve motivare le esigenze di tutela e descrivere luoghi, valori ambientali e paesaggistici e incompatibilità rilevate. La Giunta può integrare gli elaborati dell’allegato B.

Regime transitorio e procedimenti pendenti

Le disposizioni della legge si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, purché la conferenza di servizi non si sia conclusa con esito positivo alla data di entrata in vigore.

Per quanto non disciplinato dalla legge, restano applicabili le norme regionali e nazionali vigenti.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, quindi dal 31 dicembre 2015.

Evoluzione successiva e parti non più efficaci

Il testo consolidato segnala successive modifiche, sostituzioni e abrogazioni di alcuni commi e allegati, oltre a una declaratoria di illegittimità costituzionale di specifiche disposizioni intervenuta nel 2019. In particolare, non risultano più attuali il comma 3 dell’art. 3 e l’allegato D, che sono stati prima abrogati e poi colpiti da illegittimità costituzionale. Il quadro generale della legge resta utile come disciplina regionale di localizzazione degli impianti FER, ma con le limitazioni derivanti dagli interventi successivi.

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