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Legge

L.R. Basilicata 53/2015

“DISPOSIZIONI URGENTI PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161.”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 53/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata disciplina misure urgenti, entro termini ormai scaduti, per riorganizzare il servizio sanitario regionale e regolare in via transitoria alcuni profili dell’orario di lavoro e delle assunzioni a tempo determinato. Le disposizioni sugli orari e sui tetti di spesa sono state però dichiarate incostituzionali nel 2017; resta la disciplina organizzativa iniziale, anch’essa riferita a termini già conclusi.

Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 14 della legge n. 161/2014 in materia sanitaria e di orario di lavoro

Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 14 della legge n. 161/2014 in sanità

La legge regionale della Basilicata interviene per assicurare l’attuazione dell’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e la continuità dei servizi sanitari, dei LEA e del funzionamento delle strutture del SSR. Il testo è fortemente legato a scadenze già trascorse e contiene anche previsioni poi dichiarate costituzionalmente illegittime.

Riorganizzazione delle strutture e dei servizi sanitari

La Giunta regionale era chiamata, entro il 31 dicembre 2016, ad adottare provvedimenti di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti sanitari regionali, nell’ambito delle azioni già avviate in attuazione del DM 2 aprile 2015, n. 70. La finalità dichiarata era garantire la piena attuazione della normativa statale e la continuità dell’assistenza.

Comitato tecnico di supporto

Per supportare le finalità organizzative della legge è previsto un apposito comitato tecnico, composto da rappresentanti della Regione e delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Il comitato può avvalersi, se necessario, del supporto di agenzie nazionali e di esperti del settore. La Giunta regionale doveva costituirlo entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Disciplina transitoria dell’orario di lavoro nel SSR

Nelle more della definizione della disciplina contrattuale nazionale richiamata dal D.Lgs. n. 66/2003, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, la legge introduceva una disciplina transitoria per il personale sanitario, ferma restando la tutela della sicurezza di lavoratori e pazienti.

In particolare, era previsto che:

  • per il calcolo del limite massimo settimanale di 48 ore, il periodo di riferimento fosse di 12 mesi;
  • l’attività libero-professionale svolta per l’azienda sanitaria di appartenenza o per altre aziende del SSR non concorresse al computo dei limiti orari, anche in deroga al tetto regionale;
  • i riposi giornalieri inferiori a 11 ore fossero ammessi solo in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o di assenze improvvise che compromettano la continuità assistenziale, come accertati dai responsabili dei servizi interessati;
  • la reperibilità cosiddetta passiva non fosse considerata orario di lavoro, ma concorresse al raggiungimento dei riposi giornalieri e settimanali.

Assunzioni a tempo determinato e tetti di spesa

Le Aziende sanitarie regionali erano autorizzate, fino al 31 luglio 2016, ad acquisire personale sanitario a tempo determinato, anche mediante somministrazione di lavoro, nei limiti della spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nel 2015 per sostituire il personale assente per maternità, malattia, aspettative, benefici, distacchi, comandi e permessi previsti dalla normativa. Tale costo non doveva essere computato ai fini del rispetto dei vincoli di spesa del personale stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

Vicende di legittimità costituzionale e rilevanza attuale

La nota al testo segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 72 del 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere del comma 1 dell’articolo 2 relative alla disciplina transitoria dell’orario di lavoro, nonché dell’intero articolo 3 sui tetti di spesa. Di conseguenza, le previsioni più operative della legge risultano non più utilizzabili.

Decorrenza e durata

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è stata dichiarata urgente. Tuttavia, i termini applicativi indicati nel testo sono tutti già scaduti: 10 giorni per la costituzione del comitato, 31 dicembre 2016 per la riorganizzazione e per la disciplina transitoria, 31 luglio 2016 per le assunzioni autorizzate. Per il contesto applicativo attuale, l’atto ha quindi rilievo sostanzialmente storico e non operativo.

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