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Legge

L.R. Abruzzo 38/2016

Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 38/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 38/2016 interviene soprattutto su centri di ricerca agricola, cultura, finanziamenti a comuni e protezione civile, con varie autorizzazioni di spesa e modifiche ad altre leggi regionali. Molte misure sono limitate all’anno 2016 o a specifiche edizioni/eventi; il Titolo II è stato poi abrogato nel 2023 e gran parte delle misure culturali è oggi obsoleta.

Disposizioni urgenti su centri di ricerca agricola, cultura, comuni colpiti da calamità e protezione civile

Disposizioni urgenti su centri di ricerca agricola, cultura, comuni colpiti da avversità atmosferiche e protezione civile

La legge regionale Abruzzo n. 38 del 2016 contiene una serie di interventi puntuali e in larga parte finanziariamente circoscritti, con effetti soprattutto per l’anno 2016. La disciplina più residuale riguarda i Centri di ricerca agricola; le misure del Titolo II in materia di cultura e formazione sono oggi abrogate e riferite a eventi o annualità ormai concluse.

Centri di ricerca del settore agricolo

La legge modifica la disciplina regionale già vigente per i Centri di ricerca agricola e introduce norme di prima attuazione per il CRAB e il COTIR.

  • Viene estesa la nozione di soggetti controllati dalla Regione, includendo anche consorzi e società consortili partecipati e controllati mediante la designazione degli organi amministrativi e di controllo.
  • Per consentire l’uscita dalla liquidazione e la capitalizzazione dei Centri regionali CRAB e COTIR, sono conferiti in proprietà due immobili del patrimonio regionale, uno ad Avezzano e uno a Vasto, con relative pertinenze.
  • Il conferimento è qualificato come destinato al finanziamento pubblico di attività non economiche, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato richiamata dalla legge.
  • Il trasferimento deve avvenire secondo le regole del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica e subordinatamente alle modifiche statutarie necessarie a garantire l’esclusiva partecipazione pubblica.
  • Gli immobili conferiti sono vincolati al perseguimento dell’oggetto sociale e, in caso di scioglimento o cessazione delle attività degli enti proprietari, rientrano nel patrimonio della Regione Abruzzo.
  • È previsto anche un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 ai Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento e per attività non economiche, con separazione contabile tra attività economiche e non economiche.

Cultura e formazione: quadro generale e abrogazione successiva

Il Titolo II era dedicato al sostegno del settore culturale e formativo per l’annualità 2016, ma risulta integralmente abrogato dal 21 aprile 2023.

  • Il disegno complessivo riguardava istituzioni culturali, eventi, manifestazioni storiche, iniziative locali e centri regionali di istruzione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.
  • Poiché il Titolo è stato abrogato, le relative disposizioni non hanno più utilità applicativa attuale.

Contributi culturali per musica, teatro, eventi ed enti culturali

Le norme del Titolo II attribuivano contributi nominativi a numerosi soggetti culturali e manifestazioni, con importi predeterminati e vincoli derivanti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

  • Erano previsti contributi di funzionamento per istituzioni e associazioni della musica e del teatro.
  • Erano previsti contributi “de minimis” per eventi culturali e di promozione regionale, con elenco puntuale di fondazioni, associazioni e consorzi beneficiari.
  • Erano inoltre finanziate manifestazioni storiche di rilevante interesse per il territorio regionale e manifestazioni culturali di promozione locale, sempre con destinazione specifica delle risorse.
  • I contributi ai Comuni erano destinati alle spese per lo svolgimento delle manifestazioni e per l’acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della normativa su appalti e senza cumulo con altri contributi regionali per le medesime finalità.
  • Tutte queste previsioni sono oggi abrogate e riferite ad annualità e manifestazioni già concluse.

Istruzione, ricerca e patrimonio culturale regionale

La legge prevedeva contributi a favore di fondazioni e istituzioni culturali e di ricerca, nonché il rifinanziamento del Premio internazionale Ignazio Silone per la XXI edizione.

  • Le risorse erano destinate a soggetti quali Fondazione Michetti, Istituto musicale “G. Braga”, CRESA, Deputazione abruzzese di Storia Patria, Fondazione Brigata Maiella e Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa.
  • Il contributo per il Premio internazionale Ignazio Silone era espressamente riferito all’organizzazione della XXI edizione nel 2016.
  • Anche queste disposizioni risultano oggi abrogate e prive di applicazione pratica attuale.

Obblighi, cumulo e adempimenti in materia di aiuti

La legge distingueva il regime dei contributi culturali tra diverse categorie di aiuti.

  • I contributi per musica e teatro e quelli per gli eventi culturali erano dichiarati cumulabili con altri contributi regionali e nazionali, fermo il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
  • L’originario divieto di ulteriori contributi per il 2016 in favore dei Comuni è stato successivamente abrogato.
  • L’attuazione delle misure del Titolo II era demandata al Dipartimento regionale competente in materia di cultura.

Rifinanziamenti di leggi regionali in materia culturale

La legge autorizzava ulteriori stanziamenti a favore di discipline regionali già esistenti in materia culturale.

  • Venivano rifinanziati interventi relativi ai centri di servizi culturali, ai convegni e manifestazioni culturali e al Fondo unico regionale per la cultura.
  • Le risorse della lettera b) erano in parte destinate allo scorrimento di graduatorie di avvisi pubblici e in parte a interventi diretti, con quote specifiche per tradizione coristica e cinematografia.
  • Le risorse del Fondo unico per la cultura erano destinate integralmente al sostegno delle sole istituzioni beneficiarie del FUS.
  • Anche questa parte ha natura finanziaria limitata nel tempo ed è oggi superata.

Contributi ai Comuni per calamità e manifestazioni culturali

La legge conteneva una serie di contributi nominativi a Comuni per eventi culturali e storici, oltre a misure per spese urgenti connesse ad avversità atmosferiche.

  • Per il 2016 era prevista una dotazione di euro 1.200.000,00 per rimborsare spese sostenute o da sostenere da Comuni e Province per opere pubbliche e interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche, con un solo intervento finanziabile per ente e limite massimo di euro 500.000,00 per intervento.
  • Per le manifestazioni culturali e storiche erano previsti contributi nominativi a favore di specifici Comuni per iniziative quali Perdonanza Celestiniana, Giostra Cavalleresca, Mastro Giurato, Bimillenario Ovidiano, Festival letterari e altre manifestazioni locali.
  • I contributi erano destinati alle spese di svolgimento delle manifestazioni e all’acquisizione di beni e servizi, con vincolo di non cumulabilità con altri finanziamenti regionali per le stesse finalità.
  • Tutte le disposizioni culturali del Titolo II sono oggi abrogate.

Giovani: finalità, destinatari e copertura finanziaria

La Regione enunciava una politica di sostegno alla crescita culturale e sociale dei giovani.

  • I destinatari erano giovani singoli o associati e gruppi informali tra 13 e 34 anni.
  • Gli interventi potevano essere attuati dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, nel rispetto di pari opportunità, uguaglianza e non discriminazione.
  • Erano favoriti progetti locali per sport, cultura, artigianato, espressioni artistiche e azione sociale.
  • Per il 2016 era autorizzata una spesa di euro 50.000,00, con previsione di rifinanziamento negli esercizi successivi tramite legge di bilancio.

Modifiche a leggi regionali previgenti

La legge interviene anche su più testi regionali, con norme spesso transitorie o di durata limitata.

  • In materia venatoria, estende le sanzioni amministrative anche ai regolamenti regionali sulla gestione faunistica.
  • In materia di cave e torbiere, la misura del contributo per le spese di istruttoria non è più predeterminata in euro 300,00 ma deve essere definita dalla Giunta regionale.
  • In materia di personale tra enti regionali, consente convenzioni per l’utilizzazione di personale dipendente non dirigenziale.
  • In materia di edilizia residenziale pubblica, consente l’assegnazione dell’alloggio a chi occupava senza titolo un alloggio ERP al 31 ottobre 2016, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa richiamata.
  • Per le commissioni assegnazione alloggi, il termine di ricostituzione è fissato al 28 febbraio 2017.
  • Per i commissari straordinari delle comunità montane soppresse, sono previste deleghe transitorie per le procedure di costituzione dell’Ambito Distrettuale Sociale e sono prorogati alcuni termini al 31 dicembre 2017 e al 31 marzo 2018.
  • È abrogato un comma della legge regionale sulla programmazione e prevenzione sanitaria.
  • In materia sismica, la disciplina finanziaria per l’area epicentrale del sisma del 2009 è estesa anche alle aree colpite dai sismi del 2016, con riduzione del 60% del pagamento degli oneri per le opere e gli interventi di ricostruzione e con specifiche regole di pagamento, accertamento e destinazione delle entrate.

Protezione civile: continuità dei servizi e lotta agli incendi boschivi

Il Titolo IV contiene misure finanziarie per la protezione civile.

  • È autorizzata la spesa necessaria a garantire la continuità del contratto con Telespazio S.p.A. per infrastruttura di rete nazionale, componente satellitare, servizi applicativi e connettività satellitare.
  • È autorizzata una ulteriore spesa per le attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile e monitoraggio ambientale.
  • Le coperture sono realizzate mediante variazioni di bilancio 2016, con spostamenti tra capitoli e missioni di spesa.

Norme finanziarie finali e copertura

La legge chiude con la clausola finanziaria generale.

  • Gli oneri sono coperti tramite una serie di variazioni al bilancio 2016, con utilizzo di maggiori entrate, riduzioni di spesa e nuove assegnazioni a specifiche missioni e capitoli.
  • Gli impegni possono essere assunti solo previo accertamento delle entrate.
  • La disciplina è dunque fortemente legata al bilancio 2016 e a interventi puntuali già esauriti.

Regime attuale e obsolescenza

La legge è entrata in vigore il 26 novembre 2016, ma molte disposizioni avevano portata strettamente annuale o riferita a eventi specifici del 2016. Il Titolo II è stato integralmente abrogato nel 2023 e varie misure sono cessate per esaurimento dell’oggetto. Restano utili soprattutto le modifiche sui Centri di ricerca agricola e alcune norme tecniche/finanziarie ancora rintracciabili nel testo consolidato, mentre la parte culturale è da considerarsi sostanzialmente obsoleta.

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