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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 407 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un privato, nell'ambito della videosorveglianza installata presso la propria abitazione, riprendeva anche una strada pubblica e non solo le aree di stretta pertinenza. Ha quindi ritenuto il trattamento illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione e per assenza di un'idonea base giuridica ex artt. 5 e 6 GDPR. È stata irrogata una sanzione amministrativa di 400 euro, con ordine di conformare l'impianto limitando l'inquadratura alle sole aree di propria pertinenza, oltre alla pubblicazione del provvedimento e all'obbligo di fornire riscontro sulle misure adottate entro 90 giorni.

Privato cittadino sanzionato e diffidato per videosorveglianza domestica con riprese estese alla strada pubblica

Videosorveglianza domestica con riprese estese alla strada pubblica

Il provvedimento riguarda un privato cittadino che aveva installato un impianto di videosorveglianza presso la propria abitazione, con inquadratura estesa anche a una strada pubblica antistante. L'istruttoria è nata da una segnalazione della Guardia di finanza e dall'accertamento della Polizia Municipale di Firenze.

Origine del procedimento e accertamenti svolti

Con nota dell'11 agosto 2022 la Guardia di finanza - Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche - trasmetteva al Garante una segnalazione della Polizia Municipale di Firenze. Dai fotogrammi acquisiti nell'ambito di un diverso procedimento amministrativo relativo alla sosta irregolare delle auto emergeva che l'angolo di ripresa del sistema di videosorveglianza sembrava esteso all'intera strada pubblica.

Su richiesta dell'Autorità, la Polizia Municipale effettuava un accertamento in loco e documentava fotograficamente che le telecamere, oltre al marciapiede contiguo alla facciata dell'immobile, erano idonee a riprendere la strada pubblica dove transitano veicoli e pedoni. L'interessato dichiarava di aver installato l'impianto per motivi di sicurezza personale, in ragione della collocazione della residenza al piano terra e della ritenuta pericolosità della zona.

Difese dell'interessato

Nelle osservazioni presentate il 17 luglio 2023, l'interessato riferiva che le telecamere erano state installate nel gennaio 2021 per finalità di sicurezza, in considerazione di atti illeciti ai danni delle proprie proprietà. Sosteneva che l'impianto riprendeva tutti i 25 metri della facciata e che si attivava solo in presenza di forti rumori o quando qualcuno suonava alla porta.

Non forniva però elementi specifici idonei a giustificare l'estensione delle riprese alla strada pubblica, né indicava iniziative per restringere l'angolo visuale alle sole aree di propria pertinenza.

Quadro giuridico richiamato dal Garante

L'Autorità richiama innanzitutto l'art. 2, par. 2 GDPR e il considerando 18, ricordando che i trattamenti svolti da una persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche sono, in linea di principio, esclusi dall'applicazione del Regolamento. Tuttavia, tale esclusione opera solo se il trattamento resta confinato alla sfera familiare e non si estende ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o pertinenze di terzi.

Il Garante richiama anche il principio secondo cui l'estensione delle riprese oltre la propria esclusiva pertinenza può essere ammessa solo in presenza di una situazione di rischio effettivo e di un legittimo interesse adeguatamente motivato e documentato, con riferimento alle Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati e al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Valutazione sull'illiceità del trattamento

Nel caso concreto, l'istruttoria ha evidenziato che la ripresa di aree ulteriori rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta senza idonei presupposti di legittimità. In particolare, il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse collegato a una situazione di rischio effettivo e l'area ripresa dalle telecamere si estendeva molto oltre le zone da proteggere.

Il Garante conclude quindi per l'illiceità del trattamento, ritenendo violati i principi di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR, oltre alla mancanza di una base giuridica conforme all'art. 6 GDPR.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

L'Autorità richiama il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) GDPR e dell'art. 166 del Codice, con applicazione dell'art. 83, par. 5, GDPR. Ai fini della quantificazione, sono stati considerati i criteri dell'art. 83, par. 2, tenendo conto della natura, gravità e durata della violazione e del fatto che la condotta risultava ancora in corso, coinvolgendo un numero indefinito di interessati.

È stata inoltre considerata la collaborazione prestata nel procedimento, ma anche la mancata produzione di elementi idonei a giustificare l'estensione delle riprese o a dimostrare iniziative per ridurre l'invasività del trattamento. La sanzione è stata determinata in euro 400,00.

Prescrizioni e adempimenti ordinati

Il Garante:

  • ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato tramite il sistema di videosorveglianza;
  • ha ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00;
  • ha ingiunto di conformare il trattamento alle disposizioni del Regolamento, limitando le riprese alle aree di propria pertinenza;
  • ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Autorità;
  • ha richiesto la comunicazione, entro 90 giorni dalla notifica, delle iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento e un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell'art. 157 del Codice.

È stata inoltre richiamata la possibilità di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, nonché la facoltà di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine dell'accertamento

La vicenda nasce da una segnalazione della Guardia di finanza, che a sua volta richiamava un accertamento della Polizia Municipale di Firenze. Dall'esame di fotogrammi inviati dal destinatario nell'ambito di un diverso procedimento relativo alla sosta irregolare dei veicoli, emergeva che l'impianto di videosorveglianza riprendeva un'area molto ampia della strada pubblica antistante l'abitazione.

Esiti dell'istruttoria in loco

L'accertamento richiesto dal Garante confermava che le telecamere, oltre al marciapiede immediatamente contiguo alla facciata dell'immobile, erano idonee a riprendere la strada pubblica, con transito di autoveicoli e pedoni. L'interessato giustificava l'impianto con esigenze di sicurezza personale e con la presunta pericolosità della zona, ma non forniva elementi specifici idonei a dimostrare un rischio effettivo tale da legittimare l'estensione delle riprese.

Quadro normativo richiamato

L'Autorità richiama l'esclusione dell'ambito applicativo del GDPR per i trattamenti svolti da persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche (art. 2, par. 2 GDPR e considerando 18), ma precisa che tale esclusione non opera quando le riprese sconfinano in aree comuni, luoghi aperti al pubblico o pertinenze di terzi. Nei casi in cui vi sia un rischio effettivo, l'estensione delle riprese può essere ammessa solo in presenza di un legittimo interesse adeguatamente documentato, nel rispetto delle Linee guida EDPB 3/2019 e del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Violazioni accertate

Il Garante ha ritenuto il trattamento illecito perché effettuato in assenza di idonei presupposti di legittimità e in violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR, nonché dell'art. 6 GDPR sulla base giuridica. Ha rilevato inoltre che la condotta era ancora in corso e coinvolgeva un numero indefinito di interessati.

Sanzione e misure ordinate

È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro ai sensi dell'art. 83 GDPR e dell'art. 166 del Codice, con ordine di conformare il trattamento limitando la videosorveglianza alle sole aree di propria pertinenza. Il provvedimento dispone anche la pubblicazione sul sito del Garante e impone di comunicare, entro 90 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione a quanto prescritto.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzasanzioni gdprmisure di sicurezzadiritti degli interessatirapporto di lavoro

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