Ordinanza ingiunzione o revoca n. 411 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che la rivista online "Moltocomuni", edita da Nomodidattica S.r.l., aveva pubblicato integralmente una sentenza contenente dati identificativi di minori e ulteriori informazioni idonee a rivelarne la situazione personale e assistenziale. La diffusione è stata ritenuta illecita per violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione, nonché delle specifiche regole del Codice privacy sulla diffusione di provvedimenti giurisdizionali e sulla tutela rafforzata dei minori. Pur prendendo atto della successiva rimozione dei contenuti, il Garante ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati dei reclamanti, salvo conservazione, e ha irrogato una sanzione amministrativa di 10.000 euro.
Nomodidattica S.r.l. sanzionata per la pubblicazione integrale di una sentenza con dati identificativi di minori
Nomodidattica S.r.l. - pubblicazione di sentenza con dati di minori e sanzione del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la diffusione, sul sito "www.moltocomuni.it" edito da Nomodidattica S.r.l., di una sentenza del Tribunale di Vicenza pubblicata integralmente e priva di anonimizzazione dei minori menzionati. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazione del Garante regionale dei diritti della persona presso la Regione Veneto.
Origine del procedimento
La segnalazione ha riguardato la reperibilità in rete di un provvedimento giurisdizionale relativo a una controversia tra due comuni sulle spese sostenute per il mantenimento di alcuni minori in strutture diurne o semiresidenziali. La sentenza era stata pubblicata come link a corredo di un articolo di commento su una rivista online destinata al mondo delle autonomie locali.
Posizione della società e interventi effettuati
Nomodidattica S.r.l. ha sostenuto che la pubblicazione fosse espressione del diritto di cronaca e dell’interesse pubblico alla conoscenza di un importante precedente giurisprudenziale. Ha affermato che l’articolo di commento non conteneva dati personali e che la diffusione dei dati nella sentenza linkata derivasse da un errore involontario, ritenendo che il provvedimento fosse già anonimizzato dall’autorità giudiziaria. La società ha inoltre dichiarato di aver rimosso tempestivamente i contenuti, procedendo all’oscuramento dell’articolo, alla deindicizzazione e alla cancellazione del PDF della sentenza.
Norme richiamate e violazioni contestate
Il Garante ha richiamato in particolare:
- l’art. 50 del Codice privacy, che vieta la pubblicazione di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore anche nei procedimenti giudiziari non penali;
- l’art. 52, comma 5, del Codice, che impone a chi diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali di omettere in ogni caso le generalità e gli altri dati identificativi dei minori;
- l’art. 137, comma 3, del Codice, che richiede il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione;
- l’art. 2-quater del Codice e le Regole deontologiche dell’allegato A1, in particolare l’art. 7 e i principi della Carta di Treviso.
L’Autorità ha rilevato che il provvedimento pubblicato conteneva non solo i dati identificativi dei minori, ma anche ulteriori informazioni, come i luoghi di residenza, le strutture presso cui erano stati ospitati e i periodi di permanenza, ritenendo quindi integrata una diffusione eccedente e non lecita.
Valutazione del Garante
Secondo il Garante, il trattamento ha violato i principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR. La pubblicazione dei dati dei minori è stata considerata incompatibile con la tutela rafforzata prevista dall’ordinamento per i minori e non giustificata dal richiamo al diritto di cronaca, poiché l’interesse informativo del caso non imponeva la divulgazione dell’identità dei soggetti coinvolti.
Sanzione e misure correttive
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dei reclamanti, salvo la loro conservazione anche per eventuali utilizzi in sede giudiziaria. Ha inoltre applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, valutando ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR la gravità della violazione, la natura particolare dei dati, le finalità giornalistiche perseguite, la rimozione tempestiva dei contenuti, la collaborazione della società e l’assenza di precedenti contestazioni in ambito giornalistico.
La società è stata informata della possibilità di definire la controversia pagando entro 30 giorni un importo pari alla metà della sanzione irrogata. È stata infine disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate nel caso.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da una segnalazione del Garante regionale dei diritti della persona presso la Regione Veneto relativa alla reperibilità online, su un sito edito da Nomodidattica S.r.l., di una sentenza del Tribunale di Vicenza pubblicata in forma integrale e priva di anonimizzazione dei minori menzionati. Il provvedimento riguardava una controversia tra due comuni sulle spese per il mantenimento di minori in strutture diurne o semiresidenziali.
Difese della società e misure adottate
La società ha sostenuto che la pubblicazione rientrasse nel diritto di cronaca e nell’interesse pubblico, richiamando la libertà di informazione e il bilanciamento con la normativa privacy. Ha inoltre affermato che l’articolo non riportava nomi di minori o parti e che i dati erano stati diffusi per errore nella sentenza linkata. Nel corso del procedimento ha comunque rimosso l’articolo, deindicizzato i contenuti ed eliminato il PDF della sentenza, impegnandosi a richiamare gli autori alla massima attenzione nell’oscuramento dei dati personali.
Violazioni accertate
Il Garante ha rilevato che il provvedimento pubblicato riportava i dati identificativi dei minori, i loro luoghi di residenza, le strutture ospitanti e i periodi di permanenza. Ha ritenuto violati l’art. 50 del Codice, che vieta la pubblicazione di notizie idonee a identificare un minore anche nei procedimenti civili, l’art. 52, comma 5, del Codice sulla diffusione di sentenze con omissione dei dati dei minori, l’art. 137, comma 3, del Codice sull’essenzialità dell’informazione, l’art. 2-quater del Codice e le Regole deontologiche, in particolare l’art. 7.
Valutazione del Garante e provvedimenti adottati
L’Autorità ha qualificato il trattamento come illecito ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, richiamando anche l’art. 83, par. 5, lett. a), GDPR e le norme nazionali sulle pubblicazioni giornalistiche. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dei reclamanti, fatta salva la conservazione anche per eventuali usi in sede giudiziaria. Ha inoltre irrogato una sanzione pecuniaria di 10.000 euro, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà entro 30 giorni.
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