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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 413 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di un interessato nei confronti di Google LLC e ordina la rimozione, dai risultati di ricerca associati al suo nominativo, di un URL che rinvia a un articolo giornalistico su una vicenda penale ormai conclusa. L’Autorità ritiene che, a distanza di quasi dieci anni dai fatti e in assenza di aggiornamenti sull’esito definitivo e sull’esecuzione della pena, la persistenza dell’indicizzazione renda il trattamento fuorviante e contrario al principio di esattezza e aggiornamento dei dati. Viene quindi disposto l’ordine di deindicizzazione entro 20 giorni, con annotazione nel registro interno dell’Autorità, ma senza che la decisione valga come precedente per futuri casi.

Google LLC: deindicizzazione di un URL giornalistico associato al nominativo dell’interessato per diritto all’oblio su vicenda penale conclusa

Google LLC: deindicizzazione di un URL giornalistico per vicenda penale conclusa

Il Garante accoglie il reclamo proposto nei confronti di Google LLC e ordina la deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato, di un URL che rinvia a un articolo giornalistico relativo a una vicenda penale ormai definita. Il procedimento prende le mosse da una richiesta di diritto all’oblio ex artt. 17 e 21 GDPR, in relazione a dati giudiziari riferiti a fatti risalenti e non aggiornati rispetto all’esito processuale e all’esecuzione della pena.

Origine del reclamo e posizioni delle parti

Il reclamante ha chiesto al Garante di ordinare a Google LLC la rimozione dell’URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca associati al proprio nome. L’URL rinviava a un articolo del 2016 che riportava notizie sul suo coinvolgimento in una vicenda giudiziaria per fenomeni corruttivi nell’ambito della Giustizia Tributaria.

Secondo quanto rappresentato dall’interessato:

  • la vicenda si è conclusa con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., passata in giudicato il 20 luglio 2017;
  • la pena è stata integralmente espiata in affidamento in prova ai servizi sociali, con fine pena al 24 giugno 2023;
  • era già stata presentata in passato una richiesta analoga al Garante, respinta con provvedimento n. 418 del 25 novembre 2021 per persistente interesse pubblico alla notizia;
  • è trascorso un apprezzabile lasso di tempo, che avrebbe ridotto ulteriormente l’interesse pubblico alla conoscenza della vicenda;
  • la reperibilità dell’URL produrrebbe un effetto assimilabile a un supplemento di pena, ostacolando il reinserimento sociale.

Google LLC ha invece sostenuto che la notizia mantenga un interesse pubblico attuale, in quanto riferita a condotte di rilievo penale poste in essere nell’ambito dell’attività professionale dell’interessato, caratterizzata da un ruolo di natura pubblica come commercialista; ha inoltre richiamato la gravità dei fatti, la natura giornalistica dell’articolo e l’orientamento delle linee guida europee in tema di deindicizzazione.

Quadro normativo e competenza del Garante

L’Autorità richiama l’applicabilità del GDPR al trattamento posto in essere da Google LLC in ambito europeo ai sensi dell’art. 3, par. 1, e la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, poiché il trattamento è gestito direttamente da Google LLC per il territorio UE, pur avendo la società sede negli Stati Uniti.

Per il merito della domanda, il Garante richiama:

  • l’art. 17, par. 1, lett. c), GDPR;
  • l’art. 21, par. 1, GDPR;
  • le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 sul diritto all’oblio rispetto ai motori di ricerca;
  • le Linee guida EDPB n. 5/2019 adottate il 7 luglio 2020.

Valutazione sulla persistenza dell’interesse pubblico

L’Autorità osserva che l’URL contestato conduce a un articolo su una vicenda giudiziaria risalente a quasi dieci anni prima e ormai conclusa. L’articolo, tuttavia, descrive la vicenda solo nella fase iniziale e non dà conto:

  • della definizione del procedimento;
  • degli sviluppi successivi;
  • dell’esecuzione della pena;
  • dell’estinzione della pena.

Tali circostanze non risultano desumibili neppure da ulteriori informazioni reperibili in rete, con la conseguenza che la persistenza dell’indicizzazione produce una rappresentazione incompleta e potenzialmente fuorviante della posizione dell’interessato.

Il Garante ritiene quindi che il trattamento di dati giudiziari riferiti a un procedimento ormai concluso sia incompatibile con il principio di esattezza e aggiornamento dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR. La decisione valorizza anche il collegamento con la funzione rieducativa della pena e con l’art. 27, comma 3, Cost., rilevando che la deindicizzazione si inserisce coerentemente nel quadro delle misure alternative alla detenzione e del reinserimento sociale del condannato.

Decisione finale e misure disposte

Ritenuto fondato il reclamo, il Garante:

  • ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere l’URL contestato quale risultato di ricerca associato al nominativo dell’interessato;
  • fissa il termine di adempimento in venti giorni dalla ricezione del provvedimento.

L’Autorità dispone inoltre, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, l’annotazione nel registro interno delle misure adottate nei confronti di Google LLC. Precisa però che tale annotazione non vale come precedente nei futuri procedimenti contro il medesimo titolare ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Tutela in caso di inottemperanza e mezzi di opposizione

Il provvedimento avverte che, in caso di inosservanza dell’ordine impartito, può applicarsi la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

È inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta del reclamante

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC, gestore del motore di ricerca, per ottenere la rimozione dalle versioni europee dei risultati associati al nominativo del reclamante di un URL che rinviava a un articolo pubblicato nel 2016 su una vicenda giudiziaria legata a fenomeni corruttivi nell’ambito della Giustizia Tributaria. Il reclamante ha dedotto che la vicenda si è conclusa con patteggiamento, che la pena è stata interamente espiata e che, decorso un significativo lasso di tempo, non sussisterebbe più un interesse pubblico attuale alla reperibilità della notizia.

Difese di Google LLC

Google ha respinto la richiesta sostenendo che la notizia conserva un interesse pubblico attuale. Ha valorizzato la natura professionale delle condotte contestate, il ruolo pubblico del reclamante come commercialista, la gravità dei fatti, il fatto che secondo le linee guida del WP29 e la prassi del Garante notizie risalenti a meno di dieci anni possono ancora essere considerate recenti, nonché la natura giornalistica dell’articolo indicizzato.

Valutazione sulla competenza e sul quadro normativo

Il Garante richiama l’applicabilità del GDPR ai trattamenti svolti da Google LLC in ambito europeo ai sensi dell’art. 3, par. 1, e afferma la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, trattandosi di trattamento direttamente gestito da Google LLC per il territorio UE ma con sede negli Stati Uniti. Per la valutazione del diritto all’oblio richiama gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, oltre alle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e alle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.

Ragioni dell’accoglimento del reclamo

L’Autorità rileva che l’URL rinvia a un articolo relativo a una vicenda giudiziaria risalente e già definita, mentre il contenuto giornalistico descrive solo la fase iniziale senza dare conto della definizione del procedimento, degli sviluppi successivi, dell’esecuzione della pena e della sua estinzione. Tale incompletezza rende il trattamento di dati giudiziari fuorviante e non aggiornato, in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. d) GDPR. Il Garante richiama inoltre la funzione rieducativa della pena e il favor per il reinserimento sociale sanciti dall’art. 27, comma 3, Cost., ritenendo coerente con tali finalità la deindicizzazione dell’URL.

Provvedimento finale e annotazione interna

Il Garante dichiara il reclamo fondato e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere l’URL quale risultato di ricerca associato al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Dispone altresì l’annotazione della misura nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non costituisce precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro il medesimo titolare.

Come è indicizzato

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