L.R. Toscana 12/2013
Attività di controllo ambientale svolte dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina di ARPAT in Toscana stabilendo che il direttore generale, con atto ricognitivo, individua il personale che svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria nelle attività di ispezione e vigilanza da cui derivano accertamenti di illeciti ambientali. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Attività di controllo ambientale ARPAT e individuazione del personale con funzioni di polizia giudiziaria
Attività di controllo ambientale ARPAT e funzioni di polizia giudiziaria
La legge regionale interviene sulla disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), limitandosi a precisare l’organizzazione interna delle attività di ispezione e vigilanza. L’effetto principale è l’individuazione, da parte del direttore generale, del personale che opera con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria nell’ambito dei controlli ambientali.
Individuazione del personale con funzioni di polizia giudiziaria
Nell’organizzazione dei compiti di ARPAT, il direttore generale deve adottare un atto di natura ricognitiva per individuare il personale che:
- svolge attività di ispezione e vigilanza;
- opera nell’ambito delle attività previste dalla disciplina regionale richiamata;
- svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria quando dalle attività ispettive e di vigilanza consegue l’accertamento di illeciti ambientali.
La previsione rinvia alla normativa statale vigente per la definizione e l’esercizio di tali funzioni.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Toscana e il personale dell’ARPAT coinvolto nei controlli ambientali. Non introduce nuovi poteri generali di controllo, ma organizza e formalizza l’individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria nei casi previsti.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi produce effetti immediati dal giorno seguente alla pubblicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 apr 2013L.R. Toscana 13/2013
- Legge · 29 mar 2013L.R. Toscana 11/2013
- Legge · 16 apr 2013L.R. Toscana 16/2013
- Legge · 14 mar 2013L.R. Toscana 9/2013
- Legge · 24 apr 2013L.R. Toscana 18/2013
- Legge · 8 mar 2013L.R. Toscana 8/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →