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Legge

L.R. Calabria 26/2003

Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall’inquinamento

Normativa regionaleL.R. Calabria 26/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dichiarava la Calabria territorio denuclearizzato, vietando transito e presenza di materiali nucleari non prodotti in regione, e prevedeva un collegio referente e misure di vigilanza ambientale e sanitaria. Tuttavia è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. Corte cost. n. 62/2005) ed è stata poi abrogata nel 2011, quindi è oggi obsoleta e non applicabile.

Dichiarazione della Calabria denuclearizzata e misure di monitoraggio sui materiali radioattivi

Dichiarazione della Calabria denuclearizzata

La legge della Regione Calabria intendeva qualificare l’intero territorio regionale come denuclearizzato, sulla base delle competenze regionali in materia di urbanistica, ambiente, salute pubblica, protezione civile e governo del territorio. La dichiarazione comportava il divieto di transito e di presenza, anche temporanea, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.

Iniziative di coordinamento interregionale

La Regione prevedeva di promuovere, d’intesa con i Presidenti dei Consigli regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, una Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sud. L’obiettivo era rilanciare la denuclearizzazione di aree vocate all’agricoltura e al turismo, favorendo forme di collaborazione solidaristica tra le popolazioni interessate.

Collegio referente e monitoraggio

Era istituito un Collegio referente, da nominare entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge, con il compito di verificare e monitorare l’eventuale presenza in Calabria di materiali radioattivi di provenienza esterna. Il Collegio era composto da 10 consiglieri regionali, cinque di maggioranza e cinque di minoranza, oltre a un Presidente eletto dal Consiglio regionale.

Esiti dell’inchiesta e indirizzo politico-istituzionale

All’esito dell’attività del Collegio, il Presidente della Regione, acquisito il parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell’inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, avrebbe dovuto definire la posizione definitiva della Regione sull’utilizzo e sul deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o dei loro residui. Il Consiglio regionale era inoltre chiamato a promuovere specifiche norme sui controlli e sulle azioni amministrative necessarie per l’effettiva denuclearizzazione del territorio.

Vigilanza ambientale e sanitaria

La legge impegnava le strutture regionali competenti in materia ambientale e sanitaria a svolgere attività di rilevazione di eventuali presenze di materiali nucleari nel territorio e ad adottare misure di prevenzione per evitare contatti con le popolazioni e con le strutture civili, oltre a prevenire nuove immissioni di tali materiali.

Decorrenza, limiti di attualità e stato della norma

La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia risulta oggi priva di utilità pratica: è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005 ed è stata successivamente abrogata dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

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