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Legge

L.R. Calabria 28/2003

Inquadramento degli Ispettori Fitosanitari.

Normativa regionaleL.R. Calabria 28/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava l’inquadramento del personale regionale calabrese addetto alle funzioni di ispettore fitosanitario, definendone requisiti, attività, partecipazione a commissioni e accesso alla qualifica di funzionario D3 tramite concorso da bandire entro 90 giorni. Prevedeva copertura finanziaria nei capitoli del personale. È stata dichiarata costituzionalmente illegittima e successivamente abrogata.

Inquadramento degli Ispettori Fitosanitari della Regione Calabria

Inquadramento degli Ispettori Fitosanitari della Regione Calabria

La legge interviene sull’assetto del personale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria addetto alle funzioni fitosanitarie, definendo requisiti, compiti, inserimento in commissioni e percorso di accesso alla qualifica funzionale superiore. Si tratta di una disciplina oggi non più applicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima e poi abrogata.

Ambito soggettivo e requisiti

La disciplina riguardava il personale dipendente dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria che, all’entrata in vigore della legge, svolgeva mansioni di Ispettore Fitosanitario oppure aveva acquisito tale qualifica tramite corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione.

Per rientrare nell’inquadramento previsto, il personale doveva avere competenza esclusiva nell’applicazione sul territorio regionale della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia fitosanitaria.

Funzioni tecnico-ispettive attribuite

Gli ispettori fitosanitari erano individuati come soggetti abilitati a svolgere un insieme ampio di attività tecniche e di controllo, tra cui:

  • controlli e certificazione fitosanitaria di vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi;
  • controlli e certificazione fitosanitaria dei vegetali importati dai Paesi terzi attraverso i punti di entrata, indicati come porti, aeroporti e stazioni ferroviarie;
  • raccolta statistica degli scambi commerciali import/export di vegetali e prodotti vegetali;
  • controlli sistematici e periodici sulle colture agrarie e forestali per la vigilanza sulla presenza di organismi nocivi particolarmente dannosi e potenzialmente introduttivi nel territorio comunitario;
  • istruttoria delle pratiche di iscrizione delle ditte al Registro Ufficiale dei Produttori e per il rilascio dell’autorizzazione all’uso del passaporto piante CEE;
  • controlli fitosanitari e vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, in particolare nei punti critici del processo produttivo vivaistico e commerciale, con relativa istruttoria per l’accreditamento di fornitori e laboratori;
  • analisi di laboratorio di materiale vegetale e terreni ai fini della diagnosi fitosanitaria, con indicazioni terapeutiche;
  • divulgazione di metodi di lotta biologica e istruttoria per l’attuazione di regolamenti comunitari, con richiamo specifico alla misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/1992 per la riduzione dell’impiego di fitofarmaci.

Partecipazione a commissioni regionali

La legge considerava l’ispettore fitosanitario componente essenziale e indispensabile di diverse commissioni regionali, in particolare per:

  • autorizzazioni all’attività vivaistica e agli esercizi di vendita di fiori e piante ornamentali;
  • autorizzazioni alla vendita dei presidi fitosanitari;
  • autorizzazioni all’impiego di fitofarmaci molto tossici e tossici, con riferimento al patentino;
  • commissione apistica per le problematiche connesse all’apicoltura;
  • parere sulla licenza di vendita e produzione di semi di propagazione per i rimboschimenti forestali;
  • parere per l’autorizzazione alla produzione a scopo di vendita di sementi.

Tesserino di riconoscimento e accesso alla qualifica funzionale superiore

Gli ispettori dovevano essere muniti di uno specifico tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Giunta regionale, nel quadro della normativa fitosanitaria e delle disposizioni richiamate dalla legge.

La disposizione prevedeva inoltre la possibilità di accedere, previo concorso per esami e titoli, alla qualifica di funzionario categoria D3.

Concorso e assegnazione del personale

Il concorso per l’accesso alla categoria D3 doveva essere bandito dal Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Gli idonei sarebbero stati assegnati al Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge erano posti a carico dei capitoli relativi alle unità previsionali di base dei servizi generali del personale, nell’ambito delle autorizzazioni di bilancio e della legge finanziaria regionale.

Efficacia e stato dell’atto

L’atto è oggi privo di utilità applicativa: è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 159 del 2005 ed è stato successivamente abrogato dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

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