L.R. Calabria 20/2003
Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria misure, incentivi e procedure per la progressiva stabilizzazione dei lavoratori dei bacini LSU e LPU, tramite piani triennali e annuali, elenchi dei beneficiari, contributi a datori di lavoro e lavoratori, mutui agevolati e controlli. Le disposizioni cessano di vigore il 31 dicembre 2013.
Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU e LPU in Calabria
Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU e LPU in Calabria
La legge regionale disciplina, per la Regione Calabria, un insieme di strumenti finalizzati alla ricollocazione stabile dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, nel rispetto della normativa statale. La disciplina si fonda sulla concertazione con le parti sociali e su una programmazione triennale e annuale degli interventi.
Finalità e governance delle politiche di stabilizzazione
L’obiettivo è favorire il transito dei lavoratori dei bacini LSU e LPU verso occupazioni stabili, promuovendo azioni di stabilizzazione progressiva. La Regione assume la concertazione e la contrattazione con le parti sociali come metodo di attuazione delle politiche del lavoro. È istituito presso l’Assessorato regionale al Lavoro un Comitato per le politiche finalizzate alla stabilizzazione, con compiti di raccordo con le altre iniziative regionali per l’occupazione.
Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale al Lavoro o da un suo delegato e comprende rappresentanti dell’amministrazione regionale, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, di ANCI, UPI, UNCEM, Azienda Calabria Lavoro e Italia Lavoro S.p.A.
Destinatari delle misure e formazione degli elenchi
Sono destinatari delle misure i soggetti individuati dall’art. 3 della L.R. 4/2001 e dalle convenzioni degli enti attuatori, nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi del decreto dirigenziale n. 3902/2006 e utilizzati sulla base di convenzioni tra Regione ed enti attuatori.
La Commissione Regionale Tripartita, acquisiti i dati dai Centri per l’impiego e sentiti ANCI, UPI e UNCEM, compila entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge l’elenco dei soggetti aventi diritto, ordinandoli per ambiti territoriali. L’elenco è pubblicato sul BUR Calabria; gli esclusi possono proporre ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla pubblicazione, con documentazione a pena di inammissibilità. La Commissione decide entro sessanta giorni dal ricorso.
Per ciascun nominativo devono risultare dati anagrafici, bacino di appartenenza, ente utilizzatore, titolo di studio, competenze, esperienze lavorative e disponibilità al trasferimento. L’elenco è aggiornato annualmente entro il 30 giugno sulla base delle convenzioni sottoscritte; vengono depennati i lavoratori che hanno trovato stabile occupazione o che sono comunque usciti dai bacini, anche per mancata presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi.
Sono previste regole di riutilizzo di soggetti che si trovino in disoccupazione per inadempienza del soggetto stabilizzante, di lavoratori già appartenenti al bacino non avviati per piani non conformi e di soggetti disoccupati con almeno tre anni di anzianità nel bacino che non abbiano usufruito di specifici benefici. Se un ente stabilizzatore non rinnova le convenzioni, i lavoratori possono essere utilizzati da altri enti.
Soggetti promotori delle azioni
Possono promuovere azioni di stabilizzazione le amministrazioni pubbliche, anche associate, gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, le società miste, gli ATO, le fondazioni di enti pubblici territoriali, le società in house, le cooperative sociali e loro consorzi, nonché altri soggetti individuati dalla normativa statale richiamata. Possono inoltre attivarsi imprese pubbliche e private e associazioni con almeno tre dipendenti a tempo pieno e indeterminato che non abbiano effettuato licenziamenti senza giusta causa negli ultimi due anni. Un’ulteriore categoria è costituita dai lavoratori interessati a incentivi per lavoro autonomo o di impresa.
Programmazione triennale e piano annuale
Il Consiglio regionale approva, sentita la Commissione Regionale Tripartita, un piano triennale coerente con la programmazione regionale e un piano annuale di attuazione. Il piano contiene le misure di incentivazione, la quantificazione delle risorse finanziarie, i percorsi formativi, l’individuazione dei soggetti pubblici e privati che possono fruire dei benefici e gli eventuali accordi istituzionali con le autonomie locali.
Per individuare i datori di lavoro interessati ai benefici, la Giunta regionale pubblica entro il 31 agosto precedente l’anno di riferimento un bando con i criteri di selezione dei soggetti interessati ad assumere lavoratori del bacino e, in caso di più domande per il medesimo beneficio, i criteri di selezione dei lavoratori. I datori di lavoro presentano istanza al Dipartimento regionale delle Politiche del Lavoro nei termini del bando.
Dopo l’approvazione della Giunta, il piano annuale è pubblicato sul BUR Calabria. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, i lavoratori inseriti nell’elenco devono presentare, a pena di decadenza, istanza documentata per ottenere uno dei benefici previsti dal piano.
Mutui agevolati e ruolo degli enti locali
La Regione assume a proprio carico gli oneri di ammortamento dei mutui che gli enti locali contraggono con la Cassa Depositi e Prestiti per agevolare la stabilizzazione dei lavoratori. Gli enti locali interessati devono presentare ipotesi progettuali secondo criteri, modalità e tempi previsti dal decreto ministeriale 2 ottobre 2003. Le attività previste dalla normativa statale sono svolte da Italia Lavoro S.p.A., e l’Assessore regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale.
Per questa misura è prevista una disponibilità annuale non inferiore a 500.000 euro per la copertura degli interessi sui mutui degli enti locali.
Misure di incentivazione alla stabilizzazione e all’autoimpiego
Le azioni regionali si aggiungono agli incentivi statali e si concretizzano in più strumenti:
- contributo a fondo perduto di 20.000 euro per chi esce autonomamente dai bacini LSU/LPU; il contributo è integrato da ulteriori 20.000 euro se l’interessato avvia lavoro autonomo o d’impresa, con possibilità di usare le somme per locali, macchinari, attrezzature e interessi sui mutui;
- contributo di 20.000 euro ciascuno ai lavoratori che si associano in cooperative o costituiscono società o studi professionali associati;
- contributo di 40.000 euro, ripartito in cinque annualità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato dai soggetti di cui all’art. 3, con restituzione integrale in caso di risoluzione anticipata del rapporto; per il part-time il contributo è proporzionato alle ore lavorate;
- sostegno finanziario di 1.500 euro per un anno per ciascun lavoratore stabilizzato dagli enti utilizzatori tramite piani di reimpiego diretto o tramite imprese dipendenti.
La Giunta approva, entro 30 giorni dall’approvazione del piano annuale, regolamenti attuativi per disciplinare l’accesso ai benefici di cui alle lettere relative all’autoimpiego e alle forme associative.
Priorità, procedure selettive e limiti comunitari
I contributi per le assunzioni sono erogati con priorità alle assunzioni effettuate da amministrazioni pubbliche costituite in unioni, consorzi o altri soggetti convenzionati per servizi integrati nell’ambito territoriale; lo stesso criterio di priorità si applica alle risorse del fondo per i mutui agevolati.
Le assunzioni stabilizzanti da parte di pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e società miste devono avvenire tramite apposite procedure selettive che accertino i requisiti di accesso al rapporto di lavoro, nel rispetto dei diritti di precedenza e preferenza previsti dalla normativa statale e regionale.
L’ammontare complessivo degli aiuti, tra agevolazioni statali e incentivi regionali, deve comunque rispettare la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Quote di riserva e strumenti di supporto
Per le annualità 2003, 2004 e 2005, gli enti strumentali regionali e le ASL riservano prioritariamente ai lavoratori del bacino una quota del 30% dei posti vacanti di organico corrispondenti a qualifiche inferiori all’ex settima qualifica funzionale.
La Regione può stipulare convenzioni con agenzie di promozione del lavoro e d’impresa, riconoscendo un incentivo di 1.500 euro per il ricollocamento di ciascun lavoratore, e può avvalersi dell’attività di Italia Lavoro S.p.A. per assistenza tecnica, accompagnamento verso nuove opportunità di lavoro e raccordo con i servizi pubblici per l’impiego. Nei bandi di erogazione di risorse pubbliche a soggetti pubblici e privati devono essere previsti criteri di priorità a favore di chi si impegna ad assumere lavoratori del bacino.
Fondo regionale e copertura finanziaria
Sono istituiti un Fondo regionale per le politiche attive e la stabilizzazione occupazionale dei bacini LSU/LPU, destinato al finanziamento degli interventi di cui all’art. 5, e un Fondo per l’utilizzazione delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 81/2000.
Al fondo regionale affluiscono le risorse regionali destinate agli interventi previsti e altre risorse provenienti da enti e soggetti interessati. Per l’anno 2003 gli oneri regionali sono determinati in 5 milioni di euro, coperti mediante riduzione di uno specifico stanziamento di bilancio; la Giunta è autorizzata alle conseguenti variazioni contabili. Per gli esercizi successivi la spesa è determinata con la legge di bilancio e la collegata legge finanziaria.
Disciplina sanzionatoria e decadenza
I soggetti impegnati in attività socialmente utili o di pubblica utilità sono cancellati dall’elenco e decadono dai benefici, cessando di applicarsi nei loro confronti la disciplina vigente in materia, quando incorrono nei casi previsti dall’art. 9 del d.lgs. 81/2000. La cancellazione dall’elenco avviene anche se non viene presentata l’istanza per ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti dal piano annuale.
Norma transitoria, durata ed efficacia
In prima applicazione, il bando di cui all’art. 4 e i piani triennale e annuale devono essere approvati rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La disciplina cessa comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, termine entro il quale dovevano essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionale. Sono inoltre abrogate le norme regionali incompatibili della L.R. 4/2001 e, fino all’emanazione di un nuovo disciplinare anche per gli LPU, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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