Circolare numero 80 del 18-04-2025
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 17 aprile 2025 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 23 aprile 2025, è pari al 2,40%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che la decisione della BCE del 17 aprile 2025 ha fissato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali a 2,40% dal 23 aprile 2025; tale variazione incide sul calcolo degli interessi di dilazione e differimento e sulla misura delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000 come modificata dal d.l. n.19/2024. Sono indicate le nuove aliquote applicabili, le fattispecie di ravvedimento operoso e le regole per la riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali.
Effetti della riduzione del tasso di riferimento BCE (23/04/2025) su interessi di dilazione/differimento e sulla misura delle sanzioni civili ex art.116 l.388/2000
Punti principali
Premessa
La BCE ha ridotto il tasso di riferimento delle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% con decorrenza 23/04/2025; la variazione incide su interessi di dilazione/differimento e sulle sanzioni civili previste dall'art.116 l.388/2000, tenendo conto delle modifiche introdotte dal d.l. n.19/2024.
Interesse di dilazione e differimento
L'interesse di dilazione per le rateazioni presentate dal 23/04/2025 è fissato all'8,40% annuo; i piani già emessi notificati con il precedente tasso restano inalterati. Anche l'interesse per l'autorizzazione al differimento dal 23/04/2025 è pari all'8,40% e si applica a partire dalla contribuzione relativa ad aprile 2025.
Sanzioni civili per omissione (art.116, comma 8, lett. a)
In caso di mancato o ritardato pagamento la sanzione è pari al 7,90% annuo (2,40% + 5,5 punti). Per pagamenti spontanei entro 120 giorni dalla scadenza, senza contestazioni, la maggiorazione di 5,5 punti non si applica e la sanzione è pari al 2,40% annuo.
Sanzioni civili per evasione (art.116, comma 8, lett. b)
La sanzione ordinaria è del 30% in ragione d'anno, nel limite del 60% dell'importo non versato. In caso di denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento in unica soluzione: se entro 30 giorni la sanzione è del 7,90% annuo (2,40% + 5,5 punti); se entro 90 giorni è del 9,90% annuo (2,40% + 7,5 punti).
Fattispecie particolari e comma 10
Per i casi disciplinati dal comma 10 (insicurezza giuridica successivamente riconosciuta) si applicano esclusivamente gli interessi legali di cui all'art.1284 c.c., purché il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Nelle procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni, subordinata al pagamento integrale di contributi e spese, è calcolata sul tasso TUR (ex tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali). Dal 23/04/2025 la riduzione opera sul valore TUR pari al 2,40% per la lett. a) e sul TUR maggiorato di 2 punti (4,40%) per la lett. b). La riduzione non può essere inferiore all'interesse legale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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