Circolare numero 79 del 17-04-2025
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il FONDO di ASSISTENZA SANITARIA (F.AS.S.), per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività del Fondo medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione tra INPS e il Fondo di Assistenza Sanitaria (F.AS.S.) per la riscossione dei contributi tramite modello F24 (codice tributo "FASS") e la trasmissione dei dati via UniEmens. Definisce modalità di versamento, controlli di coerenza, riversamenti al Fondo (98% dei proventi con trattenuta del 2% per oneri), costi e fatturazione, clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e istruzioni contabili (conto GPA18361). Sono previste verifiche DURC, soglia minima di versamento e modalità di gestione dei pagamenti e dei rimborsi.
Convenzione INPS-F.AS.S. per la riscossione dei contributi (sottoscritta il 15/01/2025, validità fino al 31/12/2026)
Punti principali
Premessa
Convenzione sottoscritta il 15/01/2025 tra INPS e F.AS.S. per la riscossione dei contributi; validità fino al 31/12/2026, rinnovabile per un triennio su richiesta del Fondo entro giugno 2026; possibilità di recesso da entrambe le parti tramite PEC.
Modalità di riscossione e F24
Riscossione contestuale ai contributi obbligatori INPS; versamento tramite modello F24 con codice tributo "FASS" (assegnato con risoluzione 15/E del 4/3/2025). I datori di lavoro devono compilare specifici campi INPS (causale "FASS", codice sede, matricola INPS, periodo mm/aaaa). INPS non esercita esazione coattiva sui contributi oggetto della convenzione.
Misura del contributo
La misura e periodicità del contributo sono comunicate dal Fondo all'INPS; il Fondo è responsabile dell'informativa ai datori di lavoro e del controllo sul corretto versamento e deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Compilazione flusso UniEmens
Indicazioni tecniche per il flusso UniEmens: inserire il codice "FASS" in CodConv, l'importo individuale del contributo in Importo e il periodo di competenza in formato "AAAA-MM"; percorso operativo specificato (DenunciaIndividuale > DatiRetributivi > DatiParticolari > ConvBilat > Conv).
Riversamento, controlli e trattenuta
INPS effettua verifiche di coerenza tra F24 e flusso UniEmens e può segnalare anomalie all'Agenzia delle Entrate e ai soggetti interessati. I versamenti al Fondo avvengono normalmente per il 98% degli importi riscossi (entro il mese successivo all'elaborazione UniEmens); il 2% residuo è trattenuto per conguaglio sui costi (paragrafo 7). Soglia minima di versamento: 50,00 euro mensili (accantonamento fino al raggiungimento). Versamenti su conto corrente indicato dal Fondo; INPS non è responsabile per IBAN errato.
Verifica regolarità contributiva (DURC)
I pagamenti sono subordinati alla verifica del DURC del Fondo; in caso di esito negativo o impossibilità di verifica, i riversamenti sono sospesi fino alla regolarizzazione o esito positivo degli accertamenti.
Fornitura dati
INPS fornisce i dati relativi ai versamenti e le informazioni richieste dall'art. 86, comma 13-bis del D.Lgs. n. 276/2003 al completamento dell'elaborazione UniEmens; le modalità tecniche di fornitura saranno comunicate successivamente.
Costi e fatturazione
Oneri a carico del Fondo: una tantum 7.200,00 euro (già fatturati), 1.900,00 euro annui, 0,32 euro per ogni rigo F24 e il rimborso degli oneri dell'Agenzia delle Entrate. I costi ricorrenti e quelli dell'Agenzia sono conguagliati con la trattenuta del 2% entro maggio dell'anno successivo; eventuale debito residuo da versare tramite bonifico su conto speciale dell'INPS. INPS può rivedere i costi annualmente e comunicare variazioni; il Fondo può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausola di salvaguardia
INPS è esonerato da responsabilità verso datori di lavoro e terzi derivanti dall'applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti sulle somme; i rapporti e rimborsi tra Fondo e datori di lavoro sono da gestirsi direttamente.
Recesso, risoluzione e sospensione
Cause di risoluzione previste e facoltà di INPS di avvalersi della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.; risoluzione automatica se il Fondo non paga gli importi a debito nel termine assegnato. Sospensione possibile in caso di procedimento giudiziale sul Fondo; comunicazioni tramite PEC; effetto immediato della cessazione del servizio, fatti salvi tempi tecnici.
Istruzioni contabili
Riferimento alle istruzioni contabili della circolare n. 112/2024; istituzione del conto di debito GPA18361 - Debito per contributi verso "Fondo di Assistenza Sanitaria" – FASS, riscossi per suo conto; allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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