Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 77 del 17-04-2025

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Fondo Enfea Salute, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività del Fondo medesimo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali norme della convenzione tra INPS e Fondo Enfea Salute per la riscossione dei contributi destinati al Fondo: validità e rinnovo, modalità di versamento tramite modello F24 con codice tributo ESAL, istruzioni per il flusso UniEmens, criteri di riversamento (98%/2%), controlli e sospensioni, fornitura dati, costi e fatturazione, clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e indicazioni contabili.

Convenzione INPS - Fondo Enfea Salute per la riscossione dei contributi (sottoscritta il 28/02/2025)

Punti principali

1. Premessa

Convenzione sottoscritta il 28/02/2025 tra INPS e Fondo Enfea Salute; validità fino al 31/12/2026, rinnovabile per un triennio su richiesta del Fondo entro giugno 2026; facoltà di recesso reciproco mediante comunicazione PEC.

2. Modalità di riscossione e compilazione F24

Riscossione affidata all'INPS contestualmente ai contributi obbligatori; versamento tramite modello F24 con codice tributo "ESAL" (risoluzione n.15/E del 4/3/2025). I datori di lavoro devono indicare la causale "ESAL" nella sezione INPS e compilare i campi: codice sede, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda e periodo di riferimento (da MM/AAAA). L'INPS non ha obbligo di esazione coattiva.

3. Misura del contributo

La misura e periodicità del contributo sono comunicate dal Fondo; il Fondo è responsabile dell'informazione ai datori di lavoro e deve notificare all'INPS eventuali variazioni.

4. Compilazione flusso UniEmens

I datori di lavoro devono inserire nel flusso DenunciaIndividuale>...>Conv> i campi: CodConv = "ESAL", Importo = quota individuale del contributo e l'attributo Periodo nel formato "AAAA-MM" corrispondente al mese di competenza.

5. Riversamento, controlli e trattenuta del 2%

L'INPS verifica coerenza tra F24 e UniEmens e può segnalare anomalie all'Agenzia delle Entrate, al Fondo e ai datori di lavoro. L'INPS riversa al Fondo il netto riscosso senza interessi, normalmente il 98% mensile (riversamento nel mese successivo alla denuncia UniEmens); il 2% residuo è trattenuto per conguaglio con i costi di cui al par.7 e versato successivamente. Importi < 50,00 euro vengono accantonati fino al raggiungimento della soglia. Pagamenti soggetti a verifica DURC; sospensione in caso di irregolarità. IBAN fornito dal Fondo; INPS esente da responsabilità in caso di indicazione errata.

6. Fornitura dati

INPS fornisce i dati relativi ai versamenti e le informazioni richieste dall'art.86, comma 13-bis del d.lgs. n.276/2003 al completamento dell'elaborazione delle denunce UniEmens; modalità e specifiche tecniche saranno comunicate successivamente.

7. Costi e fatturazione

Oneri a carico del Fondo: a) 7.200,00 euro una tantum; b) 1.900,00 euro annui; c) 0,32 euro per ogni rigo F24; d) rimborso oneri dovuti all'Agenzia delle Entrate. La lettera a) è già fatturata. Gli importi b) e d) sono conguagliati con la trattenuta del 2% entro maggio dell'anno successivo; eventuale residuo è fatturato al Fondo con pagamento su conto speciale INPS. I costi b), c) e d) possono essere revisionati annualmente; variazione comunicata concede al Fondo recesso entro 60 giorni. Fatturazione elettronica a cura dell'INPS.

8. Clausola di salvaguardia

INPS è esonerato da responsabilità verso datori di lavoro e terzi derivanti dalla convenzione, inclusi pignoramenti sui fondi; i rapporti e richieste di restituzione vanno intrattenuti tra Fondo e datori di lavoro.

9. Recesso, risoluzione e sospensione

INPS può dichiarare risoluzione per le cause previste dalla convenzione; la convenzione si risolve di diritto se il Fondo non paga i debiti per i costi (art.7, lett. b e d) entro i termini assegnati. Cessazione del servizio ha effetto immediato salvo tempi tecnici. INPS può sospendere la convenzione se il Fondo è sottoposto a procedimenti giudiziari per reati patrimoniali. Comunicazioni tramite PEC.

10. Istruzioni contabili

Riferimento alla circolare n.112/2024 per la contabilizzazione; per Enfea Salute istituito il conto di debito: GPA18360 - Debito per contributi verso "FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI" (Enfea Salute) – ESAL. Allegata variazione al piano dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.